|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 25/30.07.2012 presentata da
|
|
IS 1 |
|
|
tendente ad ottenere copia della denuncia di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato; |
premesso che la richiesta datata 25.07.2012 è giunta al Ministero pubblico il 26.07.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 27/30.07.2012, segnalando di non avere osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto datato 12.10.2011, ma inviato al Ministero pubblico soltanto il 25/28.11.2011, __________, __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________, avente diritto economico di __________, __________ (quest’ultima azionista di __________ SA, __________), e __________, amministratore delle due predette società presso la __________ SA, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________);
che con decisione 7.12.2011 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati: “(…) appare (…) evidente che la fattispecie, che concerne le contestazioni sorte in merito ad un contratto di compera vendita, ha mera natura civilistica e dovrà se del caso essere risolta nella competente sede (…)” (decreto di non luogo a procedere 7.12.2011, p. 2, NLP __________);
che con sentenza 7.03.2012 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo 16/19.01.2011 presentato da __________ avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);
che la predetta sentenza non è stata impugnata al Tribunale federale;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della denuncia di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare dell’esposto penale nell’ambito del procedimento arbitrale civile promosso da ____________________ nei suoi confronti, ove ne ha richiesto l’edizione, alla quale la società si è nondimeno opposta (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte, essendo il qui istante stato parte nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia dell’esposto penale datato 12.10.2011, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di questo atto nell’ambito del procedimento arbitrale civile promosso nei suoi confronti da __________., denunciante nel procedimento di cui all’incarto MP __________;
che di conseguenza l’esposto penale datato 12.10.2011 (con gli allegati) viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera