Incarto n.
60.2012.318

 

Lugano

18 settembre 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/8.08.2012 presentata dal

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di uno scritto datato __________;

 

 

premesso che la richiesta datata 2.08.2012 è giunta alla Pretura penale il 3.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/8.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dal __________ IS 1 in materia penale contro la sentenza __________ emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e contro la sentenza __________ emanata dalla Corte di appello e di revisione penale (cfr., nel dettaglio, decisione TF __________ del __________);

 

 

                                         che ai considerandi 4.1. e 4.2. della predetta decisione l’Alta Corte ha esposto quanto segue:

                                         "";

 

 

 

                                         che con la presente richiesta il __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede – richiamando i considerandi della suddetta decisione – di poter ottenere, in copia, lo scritto __________ che la __________ ha inviato alla __________, non avendo mai consultato il voluminoso fascicolo processuale (doc. 1.a);

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento, essendo stato il qui istante parte (quale denunciato/imputato) al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che va anzitutto rilevato che lo scritto __________ richiesto dal qui istante è stato allegato alla denuncia penale __________ presentata dalla __________, per il tramite del suo patrocinatore, nei confronti del __________ IS 1 e di un’altra persona (AI 2 – inc. MP __________);

 

 

                                         che il Ministero pubblico a seguito del suddetto esposto penale ha aperto un procedimento penale a carico del __________ qui istante e di un’altra persona sfociato da un lato in un decreto di accusa nei confronti di quest’ultima e dall’altro lato nella decisione TF __________ del __________ di cui si è detto poc’anzi, avendo il procedimento a carico del qui istante conosciuto diversi gradi di giudizio (doc. 3);

 

 

 

 

                                         che in siffatte circostanze, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

                                        

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che, nella fattispecie in esame – alla luce di quanto sopra esposto – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere, in copia, lo scritto __________ annesso all’esposto penale __________ di cui al procedimento penale sfociato, tra l’altro, nella decisione TF __________ del __________, poiché lo ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che di conseguenza lo scritto __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera