Incarto n.
60.2012.327

 

Lugano

7 novembre 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/16.08.2012 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di una decisione di un procedimento penale nel frattempo archiviato;

 

 

richiamato lo scritto 4/5.09.2012 del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

richiamato inoltre lo scritto datato 15.09.2012 (ricevuto il 19.09.2012) di PI 2, mediante il quale evidenzia in particolare di essere stato condannato il 20.10.2011 (recte: 24.10.2011) dal Ministero pubblico a una pena (pecuniaria) di 150 giorni (recte: aliquote giornaliere), che il __________, __________, è stato informato della sua condanna e di aver inoltrato a quest’ultima, e non alla IS 1, una richiesta di erogazione del credito;

 

rilevato che la IS 1 non ha presentato osservazioni di replica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che il 23/24.05.2011 __________ ha sporto denuncia penale contro ignoti, sostenendo in sostanza che una persona a lei ignota – successivamente identificata nella persona di PI 2 (il di lei allora marito) – avrebbe richiesto e ottenuto, a nome suo, un credito da parte della IS 1 per una somma di CHF 50'000.--, falsificando la firma sul contratto di mutuo __________ sottoscritto a __________ il 31.01.2011 (AI 1 – inc. MP __________);

 

 

                                         che il 27.05.2011 il procuratore pubblico ha decretato l’apertura dell’istruzione contro ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti (AI 2 – inc. MP __________);

 

 

                                         che, in applicazione degli art. 352 ss. CPP, il 24.10.2011 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ PI 2, siccome ritenuto colpevole di truffa "per avere, a __________, __________, __________, __________ ed in altre località, a far tempo dal 25.01.2011, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della IS 1, __________, e dell’intermediaria __________, __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui, conseguendo un indebito profitto di CHF 50'000.-- (…)" e di falsità in documenti "per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente punto 1, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi, nonché fatto uso a scopo d’inganno di tali documenti alfine di perpetrare la truffa di cui al precedente punto 1 (…) " ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatore privato __________ al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DAC __________;

 

 

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 28.11.2011;

 

 

                                         che con la presente istanza la IS 1, richiamando uno scritto del 3.08.2012 inviato al magistrato inquirente, afferma di essere venuta a conoscenza del fatto che a carico di PI 2 è stata emanata una decisione di condanna per titolo di truffa in relazione al credito "__________", chiedendo parimenti di ottenere la trasmissione, in copia, della predetta decisione allo scopo di far valere il suo credito nei confronti della persona condannata (doc. 1);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

 

 

                                         che PI 2, dal canto suo, ha in particolare affermato di essere stato condannato il 20.10.2011 (recte: 24.10.2011) dal Ministero pubblico a una pena (pecuniaria) di 150 giorni (recte: aliquote giornaliere), che il __________, __________, è stato informato della condanna e di aver inoltrato a quest’ultima, e non alla IS 1, una richiesta di erogazione del credito;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la richiesta formulata dalla IS 1 e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di accusa 24.10.2011 emanato dal procuratore pubblico a carico di PI 2 (DAC __________, passato in giudicato il 28.11.2011);

 

 

 

                                         che questa circostanza è in particolare comprovata dal contenuto del decreto di accusa 24.10.2011 (DAC __________, p. 1 e 2), da cui emerge tra l’altro che PI 2 ha "(…) inoltrato alla IS 1, a nome della moglie ed all’insaputa di quest’ultima una richiesta volta ad ottenere l’erogazione di un credito di fr. 50.000.00, ingannando i collaboratori circa la vera identità e la solidità finanziaria del richiedente, segnatamente:

                                         (…) abusando del documento di legittimazione della di lui moglie, trasmettendolo all’intermediaria __________ per ottenere l’emissione del credito;

                                         (…) sottoscrivendo con la firma falsa di __________ la documentazione trasmessagli dalla banca per formalizzare la concessione del credito, di cui al contratto __________ __________; (…)";

 

 

                                         che ciò è sufficiente per ammettere un interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali di PI 2, che peraltro non si è opposto esplicitamente alla richiesta;

 

 

                                         che di conseguenza il decreto di accusa 24.10.2011 (DAC __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera