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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 28/31.08.2012 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione del procuratore pubblico Antonio Perugini di considerare ritirata la sua opposizione interposta al DAC __________ del 13.07.2012, che – dopo il passaggio in giudicato – viene considerato definitivo (inc. DAC __________); |
premesso che il reclamo datato 28.08.2009, redatto in lingua tedesca, è giunto al Ministero pubblico il 29.08.2012, che l’ha trasmesso, per competenza, a questa Corte il 30/31.08.2012;
ritenuto che – su richiesta 31.08.2012 di questa Corte – il 10/11.09.2012 il reclamo è stato tradotto in lingua italiana;
richiamate le osservazioni 12/13.09.2012 del procuratore pubblico, mediante le quali propone la reiezione del gravame, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte;
rilevato che RE 1 ha rinunciato a presentare osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 13.07.2012, preso atto dell’opposizione interposta in data 12.09.2011 dall’imputato per il tramite del suo allora difensore, avv. __________, e richiamato l’art. 355 cpv. 3 lit. c CPP, il procuratore pubblico ha deciso di annullare il decreto di accusa DAC __________ (cfr., al proposito, AI 8). Il magistrato inquirente, visti gli art. 352 ss. CPP, ha parimenti posto in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ RE 1 siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, di violazione dell’Ordinanza per gli autisti (OLR1) e di diffamazione ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di centocinque aliquote da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'150.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di CHF 1'000.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di quindici aliquote giornaliere da CHF 100.-- ciascuna per complessivi CHF 1'500.-- e di sessanta aliquote giornaliere da CHF 40.-- ciascuna per complessivi CHF 2'400.-- decretate nei suoi confronti dal Kreis-präsident __________ __________ il 4.05.2009 e dall’Untersuchungsamt __________, __________ __________ il 6.04.2010, e meglio come ivi descritto (DAC __________) (AI 15).
b. Al suddetto decreto di accusa il 18/19.07.2012 RE 1, sempre per il tramite del suo allora patrocinatore, ha interposto formale opposizione. Il legale ha contestualmente informato il procuratore pubblico di non rappresentare più il suo assistito nel prosieguo del procedimento (AI 17).
Il 20/23.07.2012 il nuovo patrocinatore di RE 1, avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito, ha inoltrato (un’ulteriore) opposizione al DAC __________, chiedendo parimenti di poter visionare gli atti (AI 18).
c. Il 23.07.2012 il procuratore pubblico, vista l’opposizione interposta il 18/19.07.2012 al DAC __________ del 13.07.2012, ha citato RE 1 a comparire il 21.08.2012, alle ore 14:00, dinanzi a lui presso il Ministero pubblico di __________, per essere interrogato in veste di imputato, con l’avvertenza che in caso di mancata e ingiustificata comparizione, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e che conseguentemente il decreto di accusa passerà in giudicato. In fondo alla citazione è stato menzionato l’art. 205 CPP (per esteso) (AI 19).
La citazione è stata inviata direttamente all’imputato, ma non al suo patrocinatore (AI 19).
d. Il 31.07.2012 il procuratore pubblico, per il tramite della sua segretaria, ha inviato all’avv. PR 1, come da sua richiesta, in copia, gli atti istruttori riguardanti il procedimento penale del suo assistito RE 1 (AI 21).
e. Il 22.08.2012 il procuratore pubblico, richiamando l’art. 355 cpv. 2 CPP, ha deciso che l’opposizione interposta da RE 1 è considerata ritirata e che, dopo il passaggio in giudicato della decisione, il decreto di accusa DAC __________ del 13.07.2012 sarà definitivo (DAC __________) (AI 23).
Il magistrato inquirente ha in particolare evidenziato che RE 1 non si è presentato il 21.08.2012 presso il Ministero pubblico per essere interrogato in veste di imputato nell’ambito dell’opposizione da lui interposta avverso il DAC __________ e che non ha apportato alcuna giustificazione per la sua mancata comparizione (decadenza dell’opposizione del 22.08.2012, p. 1, AI 23).
f. Con il presente reclamo (trasmesso, per competenza, a questa Corte in lingua tedesca e poi, su richiesta, il suo testo è stato tradotto in italiano) RE 1 chiede di annullare i dispositivi 1 e 2 della decisione 22.08.2012 e di far proseguire il procedimento penale dinanzi al procuratore pubblico in relazione alla sua opposizione, nell’ambito del quale verrà sentito come imputato.
Il reclamante sostiene che il 21.08.2012 era ammalato e per questo motivo non è stato in grado di giustificare la sua assenza e di partecipare al suo interrogatorio. Chiede quindi che gli venga concesso un nuovo termine in modo tale da poter presenziare al suo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico, adducendo che in caso contrario si sarebbe alla presenza di una violazione del diritto di essere sentito e di una denegata giustizia. A suffragio della sua richiesta ha prodotto un certificato medico (cfr., al proposito, doc. 2 annesso al reclamo 28/31.08.2012).
Egli afferma inoltre che il procedimento avviato nei suoi confronti per titolo di diffamazione sarebbe da revocare per desistenza della querela. Ha al proposito prodotto una convenzione pattuita e sottoscritta il 27.08.2012 da RE 1 e da __________, da cui emerge in particolare che quest’ultima ha dichiarato di ritirare la querela 27.04.2012 presentata nei confronti di RE 1 per titolo di diffamazione (doc. 3 annesso al reclamo 28/31.08.2012).
g. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico propone la reiezione del gravame, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte. Sostiene in particolare che il reclamante non avrebbe minimamente giustificato al Ministero pubblico la sua mancata comparsa alla citazione del 21.08.2012, e ciò nemmeno in forma scritta o telefonicamente il giorno seguente (considerato come dal certificato medico prodotto non risultava più essere impedito quel giorno). Evidenzia inoltre che nemmeno il suo legale ha segnalato il suo impedimento, essendo stato informato della citazione del suo assistito, poiché il 31.07.2012 gli sono stati trasmessi tutti gli atti istruttori. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
Il reclamante – interpellato da questa Corte – ha rinunciato a formulare osservazioni di replica.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 28/31.08.2012 (tradotto in lingua italiana, su richiesta di questa Corte, il 10/11.09.2012) contro la decisione 22.08.2012 emanata dal procuratore pubblico in applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP, è tempestivo e proponibile.
RE 1 è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo, in qualità di imputato e destinatario della decisione, un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento o alla sua modifica (cfr., al proposito anche BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 355 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 355 CPP n. 5).
Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
2. 2.1.
2.1.1.
L’art. 355 cpv. 1 CPP prevede che se è fatta opposizione il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio dell’opposizione medesima.
Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP).
Non si entra dunque nel merito dell’opposizione, non viene nemmeno svolta una procedura contumaciale e il decreto di accusa viene quindi confermato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194 s.).
L’art. 355 cpv. 2 CPP è applicabile anche in caso di inosservanza del termine da parte dell’imputato giusta l’art. 93 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 4).
2.1.2.
Vi è inosservanza del termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza (art. 93 CPP).
Un ritardo di qualche minuto nel comparire a un’udienza potrebbe essere sufficiente per ammettere un’inosservanza, ma occorre comunque evitare un formalismo eccessivo nell’applicazione di questa norma (N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 1; CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n. 8).
È pacifico che si è alla presenza di inosservanza allorquando la parte coinvolta e il suo patrocinatore non si presentano all’udienza (BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 12).
I motivi alla base dell’inosservanza sono irrilevanti. La questione della colpa assume un ruolo importante nell’ambito, se del caso, della richiesta di restituzione del termine (art. 94 cpv. 1 CPP). Le conseguenze dell’inosservanza sono sancite dalle diverse disposizioni del CPP (N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 2 e 3; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 2 e 3; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5 e 16) e dipendono dunque dallo stadio della procedura e dalle disposizioni applicabili (CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n. 4).
La persona che deve compiere un atto procedurale o comparire a un’udienza deve essere in ogni caso informata anticipatamente sulle conseguenze dell’inosservanza, in modo tale da non subire pregiudizi processuali per ignoranza (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 3).
2.1.3.
Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) (cfr., tra tanti, BSK StPO – S. ARQUINT, art. 205 CPP n. 1 ss.).
In caso di una mancata comparsa ingiustificata, il CPP prevede nei diversi stadi procedurali anche la decadenza del diritto processuale (prozessualer Rechtsverlust): ciò vale anche nell’ambito della procedura in caso di opposizione (art. 355 cpv. 2 CPP) (BSK StPO – S. ARQUINT, art. 205 CPP n. 9).
2.2.
Ora, il 23.07.2012 il reclamante, a seguito dell’opposizione interposta il 18/19.07.2012 al DAC __________, per il tramite del suo allora patrocinatore, è stato citato dal procuratore pubblico a comparire il 21.08.2012, alle ore 14:00, presso il Ministero pubblico di __________, per essere interrogato in veste di imputato, conformemente all’art. 355 cpv. 1 CP.
Egli è stato parimenti avvertito che in caso di mancata e ingiustificata comparizione, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e che conseguentemente il decreto di accusa passerà in giudicato. In fondo alla citazione è stato richiamato anche l’art. 205 CPP (cfr., al proposito, considerando 2.1.3. della presente decisione). Il reclamante è stato dunque informato anticipatamente sulle conseguenze dell’inosservanza del termine in caso di mancata comparsa al suo interrogatorio presso il Ministero pubblico di __________ (con lo scopo, come visto poc’anzi, di evitare di subire eventuali pregiudizi processuali per ignoranza) secondo i dettami di legge.
La citazione è stata poi inviata direttamente all’imputato.
Il suo nuovo patrocinatore, avv. PR 1, è stato messo al corrente della sua citazione al più tardi al momento in cui ha ricevuto gli atti istruttori dell’incarto DAC __________ [in cui era inclusa anche la citazione del 23.07.2012 (AI 19)], trasmessigli dal Ministero pubblico il 31.07.2012. Questa circostanza non è stata contestata dal legale.
Il 22.08.2012 il magistrato inquirente ha deciso che l’opposizione interposta dal qui reclamante è considerata ritirata e che, dopo il passaggio in giudicato della decisione, il decreto di accusa DAC __________ del 13.07.2012 sarà definitivo, e ciò in ossequio a quanto sancito dall’art. 355 cpv. 2 CPP.
A motivazione della sua decisione il procuratore pubblico ha in particolare evidenziato che il reclamante non ha dato seguito alla sua citazione, poiché non si è presentato il giorno 21.08.2012 presso il Ministero pubblico di __________ e non ha apportato alcuna giustificazione per la sua mancata comparizione.
Il reclamante, dal canto suo, (soltanto) in questa sede sostiene che il giorno della sua citazione (21.08.2012) era ammalato. Per questo motivo egli non è stato in grado di giustificare la sua assenza e di partecipare al suo interrogatorio.
A sostegno della sua tesi ha prodotto un certificato medico allestito dal dr. med. __________, medico FMH medicina interna. Da questo certificato datato 23.08.2012 emerge che RE 1 è stato visitato dal medico il 27.08.2012 e che era inabile al lavoro, per malattia, nella misura del 100% dal 20.08.2012 al 21.08.2012 (cfr., al proposito, doc. 2 annesso al reclamo 28/31.08.2012).
Il medico, verosimilmente per una svista, ha indicato delle date erronee: nel caso in cui la visita del paziente fosse avvenuta il 27.08.2012, il certificato non può essere stato allestito il 23.08.2012, rispettivamente se il certificato fosse stato allestito il 23.08.2012, la visita non può aver avuto luogo il 27.08.2012, ma lo stesso giorno del suo allestimento.
Sia come sia, colui che è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio ("unverzüglich", "sans délai") all’autorità istante, ovverossia in casu al magistrato inquirente (art. 205 cpv. 2 CPP; considerando 2.1.3. della presente decisione).
Il qui reclamante avrebbe dunque dovuto comunicare al procuratore pubblico, per iscritto o telefonicamente, di non essere in grado di presenziare al suo interrogatorio, al più tardi, il 22.08.2012, il primo giorno in cui era nuovamente abile al lavoro dopo la sua malattia (cfr. doc. 2 annesso al reclamo 28/31.08.2012), e non soltanto nell’ambito del presente reclamo. A ciò aggiungasi che egli era (ed è tutt’ora) assistito da un legale, il quale, a sua volta, avrebbe potuto informare il procuratore pubblico in tal senso, essendo stato messo al corrente della citazione del suo assistito con l’invio, il 31.07.2012, degli atti istruttori da parte del Ministero pubblico (AI 21).
Infine, non essendo RE 1 (e tantomeno il suo patrocinatore) comparso dinanzi al magistrato inquirente come ordinato dalla citazione, è data inosservanza del termine (BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 12).
Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame si è alla presenza di una mancata e ingiustificata comparsa da parte di RE 1, che ha quale conseguenza la decadenza del diritto processuale (cfr. considerando 2.1.3. della presente decisione).
A ragione dunque il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP, ha deciso di non entrare nel merito dell’opposizione, considerandola ritirata, e ha parimenti deciso che – dopo il passaggio in giudicato della decisione 22.08.2012 – il decreto di accusa DAC __________ sarà confermato.
Sotto questo profilo il reclamo deve essere respinto.
3. Il reclamante sostiene che il procedimento penale avviato nei suoi confronti per titolo di diffamazione sarebbe da revocare per desistenza della querela. Ha al proposito prodotto una convenzione sottoscritta il 27.08.2012 – ovverossia quattro giorni dopo la ricezione della decisione di decadenza dell’opposizione del 22.08.2012 (reclamo 28/31.08.2012, p. 2) – dallo stesso reclamante e da __________, alla presenza dell’avv. PR 1, da cui emerge in particolare che quest’ultima ha effettivamente dichiarato di ritirare la querela 27.04.2012 presentata nei confronti di RE 1 per titolo di diffamazione (doc. 3 annesso al reclamo 28/31.08.2012).
Giova al proposito ricordare che il 13.07.2012 il procuratore pubblico ha posto il reclamante in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di diffamazione giusta l’art. 173 CP "per avere, il 25 febbraio 2010 a __________, reso sospetta di condotta disonorevole o di altri fatti tali da nuocere alla reputazione di __________, in particolare per averla tacciata di ladra, alcolizzata e spacciatrice di droga, durante una comunicazione telefonica con il suo datore di lavoro" (decreto di accusa 13.07.2012, p. 2, DAC __________, AI 15).
Considerato come il qui reclamante ha impugnato presso questa Corte la decisione di decadenza dell’opposizione ex art. 355 cpv. 2 CPP avente quale oggetto il citato DAC __________, quest’ultimo non è (ancora) passato in giudicato (cfr., al proposito, il dispositivo no. 2 della decisione 22.08.2012, AI 23).
Ne consegue che, preso atto della convenzione datata 27.08.2012 avente quale oggetto il ritiro della querela presentata il 27.04.2012 da __________ nei confronti di RE 1 per titolo di diffamazione giusta l’art. 173 CP (AI 12), in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 CP (secondo cui il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza) e dell’art. 304 cpv. 2 CPP (che prevede in particolare che il ritiro della querela richiede la forma scritta o la forma orale a verbale), il decreto di accusa 13.07.2012 (DAC __________) emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini deve essere annullato limitatamente al reato di diffamazione, che deve essere conseguentemente stralciato.
Ciò non ha però alcuna ripercussione sulla pena, in quanto quella prevista nel DAC __________ qui modificato corrisponde alla pena precedentemente proposta con il DAC __________ del 31.08.2011 avverso il quale era stata interposta opposizione il 12.09.2011 (AI 8 e AI 15).
4.Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi del precedente considerando. Per il resto il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, parzialmente soccombente. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 33 CP, 93, 205, 304, 355, 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi del considerando 3. Per il resto il reclamo è respinto. Non si assegnano ripetibili.
2. La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera