Incarto n.
60.2012.349

 

Lugano

24 settembre 2012/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20.8./6.09.2012 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere informazioni riguardo al risultato dell’autopsia eseguita ad una sua defunta paziente;

 

 

premesso che la richiesta datata 20.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 21.08.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/6.09.2012, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito dell’improvviso decesso di PI 2 (__________) nella propria abitazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nell’ambito del quale il 29.03.2012 il procuratore pubblico ha incaricato l’Istituto di medicinale legale di __________ a esperire un’autopsia sulla salma allo scopo di stabilire le cause e il momento del decesso, le circostanze nelle quali è avvenuto e la presenza di lesioni/patologie e ogni altro elemento utile all’inchiesta (inc. AI 1 e AI 2, inc. NLP __________);

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’istante, già medico curante della persona deceduta, chiede di poter essere informata riguardo al risultato dell’autopsia effettuata su quest’ultima;

 

 

                                         che a suffragio della sua richiesta precisa che il suo decesso l’ha molto sorpresa e turbata e vuole dunque conoscerne le cause per giustificare la sua morte improvvisa all’età di 47 anni;

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del medico istante, essendo la richiesta stata formulata sostanzialmente a fini scientifici/professionali per approfondire le proprie conoscenze mediche riguardo all’improvviso decesso di una ex paziente;

 

 

                                         che in siffatte circostanze la relazione (definitiva) medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di PI 2 (nata il __________ e deceduta il __________) del 17.07.2012 (AI 7) viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

 

                                         che l’istante, quale medico, è ovviamente tenuto al segreto professionale;

 

 

                                         che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera