|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 20.8./6.09.2012 presentata dal
|
|
IS 1 |
|
|
tendente ad ottenere informazioni riguardo al risultato dell’autopsia eseguita ad una sua defunta paziente; |
premesso che la richiesta datata 20.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 21.08.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/6.09.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’improvviso decesso di PI 2 (__________) nella propria abitazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nell’ambito del quale il 29.03.2012 il procuratore pubblico ha incaricato l’Istituto di medicinale legale di __________ a esperire un’autopsia sulla salma allo scopo di stabilire le cause e il momento del decesso, le circostanze nelle quali è avvenuto e la presenza di lesioni/patologie e ogni altro elemento utile all’inchiesta (inc. AI 1 e AI 2, inc. NLP __________);
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’istante, già medico curante della persona deceduta, chiede di poter essere informata riguardo al risultato dell’autopsia effettuata su quest’ultima;
che a suffragio della sua richiesta precisa che il suo decesso l’ha molto sorpresa e turbata e vuole dunque conoscerne le cause per giustificare la sua morte improvvisa all’età di 47 anni;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del medico istante, essendo la richiesta stata formulata sostanzialmente a fini scientifici/professionali per approfondire le proprie conoscenze mediche riguardo all’improvviso decesso di una ex paziente;
che in siffatte circostanze la relazione (definitiva) medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di PI 2 (nata il __________ e deceduta il __________) del 17.07.2012 (AI 7) viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che l’istante, quale medico, è ovviamente tenuto al segreto professionale;
che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera