Incarto n.
60.2012.353

 

Lugano

24 settembre 2012/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/10.09.2012 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, di un decreto di accusa passato in giudicato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con la presente istanza l’avv. IS 1 dello Studio legale __________ postula la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________), passato in giudicato il 2.04.2001, emanato dall’allora procuratore generale Luca Marcellini nei confronti di una persona ritenuta colpevole, tra l’altro, di ripetuta corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies CP);

 

 

                                         che a suffragio della sua richiesta il legale precisa di aver bisogno del surriferito decreto che riguarda l’art. 322septies CP (corruzione di pubblici ufficiali stranieri) essendo intenzionato a pubblicare un "contributo scientifico";

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dell’avvocato istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto richiesto, potendo essere utile per le sue incombenze;

 

 

                                         che in siffatte circostanze il decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________) viene trasmesso, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi della parte coinvolta nel procedimento penale nel frattempo archiviato), all’istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera