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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 6/10.09.2012 – emendata il 12/14.09.2012 – presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________; |
premesso che la richiesta datata 6.09.2012 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 10.09.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta l’8/11.05.2012 da PI 2 nei confronti del padre PI 3, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di appropriazione indebita (art. 138 CP) e accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati (art. 143bis CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 9.07.2012 (NLP __________) emanato dal procuratore generale (inc. MP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;
che con scritto datato 6.09.2012, emendato su richiesta di questa Corte il 12/14.09.2012, la Pretura istante postula la trasmissione dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa il 10.01.2012 da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) contro il di lui padre PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) per la definizione dell’obbligo di mantenimento ex art. 277 CC e per la restituzione della somma pari a CHF 2'500.-- che il figlio avrebbe versato al padre per l’acquisto di un’autovettura (doc. 1.a e doc. 3);
che in sede di risposta il padre ha, tra l’altro, asserito che suo figlio avrebbe utilizzato impropriamente la somma di CHF 10'000.-- messa a disposizione da una zia paterna per il suo mantenimento (doc. 3);
che a suffragio della sua richiesta il pretore precisa che l’incarto penale richiamato sarebbe utile ai fini del giudizio civile, considerato in particolare come i suoi atti dovrebbero permettere di semplificare la fase istruttoria e ritenuto inoltre che nel decreto di non luogo a procedere in questione il procuratore generale ha fatto ampi riferimenti alle contestazioni civili (doc. 3);
che, come esposto in entrata, il procuratore generale non ha presentato osservazioni;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e ritenuto inoltre il contenuto e l’esito del procedimento penale in questione – è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 9.07.2012 (NLP __________) emanato a carico di PI 3, nel frattempo passato in giudicato, potendo in particolare il rapporto d’esecuzione 28.06.2012 (inc. MP __________) essere indubbiamente utile ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, poiché alla base di entrambi i procedimenti vi è in sostanza il medesimo complesso di fatti con le stesse parti;
che in casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che di conseguenza l’incarto penale MP __________ (una mappetta rosa) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera