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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 27/28.9.2012 presentato da
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RE 1
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in relazione |
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al decreto 25.9.2011 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, mediante il quale ha dichiarato irricevibile l’opposizione al decreto di accusa DA __________ emesso nei suoi confronti il 6.7.2012 (inc. __________); |
richiamato lo scritto 3/4.10.2012 del presidente della Pretura penale, con cui comunica di non avere osservazioni in merito e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;
visto lo scritto 3/4.10.2012 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e chiede di respingere il reclamo;
richiamato lo scritto 4/5.10.2012 di RE 1, del cui contenuto si dirà - laddove necessario - in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con decreto 6.7.2012 il procuratore pubblico Morena Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto colpevole di minaccia, calunnia e abuso di impianti di telecomunicazioni (DA __________).
La decisione, intimata per invio raccomandato in data 6.7.2012, non è stata ritirata dall’imputato nonostante l’avviso in casella del 9.7.2012. Il 18.7.2012, in mancanza di ritiro, l’invio raccomandato è stato ritornato al mittente. Con lettera semplice 19.7.2012 il Ministero pubblico ha, per informazione, nuovamente inviato copia del decreto di accusa a RE 1 (AI 4, inc. MP __________).
b. In data 30/31.7.2012 RE 1, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa, allegando alla stessa il certificato medico 26.7.2012 della dr. med. __________ (su carta intestata del dr. med. __________) dal quale risulta che l’imputato era assente all’estero fino al 25.7.2012, motivo per cui non avrebbe potuto rispettare il termine di dieci giorni per l’inoltro dell’opposizione (AI 5, inc. MP __________).
Con decisione 2.8.2012 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa DA __________ ed ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per procedere al dibattimento, indicando nel contempo che a suo avviso l’opposizione sarebbe tardiva (doc. 1, inc. __________).
c. In data 5.9.2012 il presidente della Pretura penale ha assegnato un termine di 10 giorni a RE 1 per prendere posizione in merito alla tempestività dell’opposizione di cui sopra e per eventualmente produrre la necessaria documentazione (doc. 4, inc. __________).
Con scritto 7.9.2012 RE 1 ha espresso delle considerazioni circa il difficile rapporto con la moglie PI 2, alla base del decreto d’accusa in questione, senza tuttavia pronunciarsi sull’aspetto della tempestività dell’opposizione. A tale scritto lo stesso ha allegato un ulteriore certificato medico 7.9.2012 della dr. med. __________ (sempre su carta intestata del dr. med. __________), dal qual si evince che RE 1 soffre di una seria condizione ansioso-depressiva (doc. 5, inc. __________).
d. Con decreto 25.9.2012 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 30/31.7.2012 ritenendola tardiva e non ritenendo validamente giustificato il ritardo (doc. 6, inc. __________).
e. Con reclamo 27/28.9.2012 RE 1 postula l’annullamento del decreto 25.9.2012, facendo valere di non aver ritirato la busta raccomandata contenente il decreto di accusa poiché, per motivi di salute, si trovava all’estero, in particolare in __________ dai suoi famigliari. Sostiene inoltre di aver avuto “un avvocato Signor __________, il quale sapeva di tutto dell’accaduto, lui avrebbe dovuto occuparsi un po’ di tutto di cosa potesse succedere, io non stavo bene” (reclamo 27/28.9.2012, p. 1).
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 27/28.9.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 25.9.2012 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale imputato e destinatario del decreto qui impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è - di conseguenza - ricevibile in ordine.
2. Ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP, il decreto d’accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero.
Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Il cpv. 2 prevede che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.
Secondo l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. Per il cpv. 2, la notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. Il cpv. 4 lit. a prevede che la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
3. 3.1.
Nel caso concreto, RE 1 è stato interrogato il 13.3.2012 dalla polizia cantonale in qualità di imputato (in seguito anche in qualità di accusatore privato) in relazione a fatti derivanti dal litigioso rapporto con la moglie PI 2, dalla quale sta divorziando (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 5.5.2012, AI 1, inc. MP __________).
Dal suddetto verbale risulta che il domicilio indicato dall’imputato fosse “Via __________, __________”. Si tratta del recapito a cui è stata poi inviata la raccomandata contenente il decreto di accusa in questione (AI 3, inc. MP __________).
3.2.
Come indicato in fatto (punto a.) il decreto di accusa è stato spedito all’indirizzo fornito dal reclamante per raccomandata in data 6.7.2012 e ritornato al mittente il 18.7.2012. Con lettera semplice ne è stata inviata copia il 19.7.2012.
3.3.
Occorre esaminare la questione relativa al fatto se RE 1 dovesse aspettarsi una notificazione (cfr. art. 85 cpv. 4 lit. a in fine CPP).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona deve attendersi la notificazione di un atto allorquando vi è una procedura in corso che impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, in particolare di fare in modo, oltre al resto, che le decisioni relative alla procedura stessa possano essergli notificate. Il dovere procedurale di attendersi con tutta verosimiglianza la notifica di un atto ufficiale nasce con l’apertura del procedimento e vale per tutta la sua durata (decisione TF 6B_281/2012 del 9.10.2012).
Nella fattispecie, il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ ha avuto inizio a seguito della denuncia 12.3.2012 presentata presso gli uffici della polizia cantonale di __________ da PI 2 nei confronti del marito qui reclamante. Quest’ultimo, il giorno seguente ha – a sua volta – sporto denuncia nei confronti della moglie.
RE 1 è stato sentito in data 13.3.2012 prima in veste di imputato e poi in veste di accusatore privato. Lo stesso ha anzitutto preso atto del fatto che nei suoi confronti veniva avviata una procedura preliminare per i titoli di minaccia, ingiuria, diffamazione, calunnia e abuso di impianti di telecomunicazioni. Ha poi sottoscritto il formulario relativo ai suoi diritti e obblighi, in cui veniva menzionata la sua facoltà di non rispondere e di non collaborare (art. 158 cpv. 1 lit. b CPP), così come il suo diritto di avvalersi di un difensore di fiducia oppure di richiedere la nomina di un difensore d’ufficio (art. 158 cpv. 1 lit. c CPP).
Al termine del verbale di interrogatorio in qualità di imputato il reclamante è stato inoltre reso attento del fatto che “deve tenersi a disposizione delle autorità di perseguimento penale e deve comunicare immediatamente eventuali cambiamenti di indirizzo a chi dirige il procedimento” (verbale di interrogatorio 13.3.2012, p. 4, in rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 5.5.2012, AI 1, inc. MP __________).
Ora, visto quanto precede ed in considerazione della giurisprudenza sopra menzionata, il reclamante doveva rendersi conto di essere pienamente parte ad una procedura penale e doveva dunque aspettarsi di ricevere, in tale contesto, delle comunicazioni da parte delle autorità, compreso un decreto d’accusa. È del resto lo stesso RE 1 ad affermare che “è vero, sapevo che potevo ricevere dei procedimenti penali, ma penso pure che la salute, andrebbe messa avanti tutto” (cfr. scritto 27.9.2012 al presidente della Pretura penale, doc. 7, inc. __________).
In siffatte circostante il decreto 25.9.2012 impugnato, che ha ritenuto l’opposizione tardiva ed il ritardo non giustificato da un valido motivo, è meritevole di tutela.
3.4.
Alla luce del chiaro testo di legge di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, essendo il primo tentativo di recapito avvenuto il 9.7.2012, il decreto di accusa DA __________ va considerato notificato all’insorgente il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, in questo caso il 16.7.2012.
Di conseguenza, per effetto dell’art. 90 cpv. 1 CPP il termine per interporre opposizione al decreto di accusa in questione è cominciato a decorrere il 17.7.2012 ed è scaduto il 26.7.2012.
L’opposizione inoltrata al procuratore pubblico il 30/31.7.2012 è dunque viziata da inosservanza del termine in applicazione dell’art. 93 CPP.
3.5.
Prima di emanare la propria decisione sulla tardività dell’opposizione, la Pretura penale ha comunque fissato un termine di dieci giorni al qui reclamante per prendere posizione sulla prospettata tardività (doc. 4, inc. __________). In tal modo, la Pretura penale ha ossequiato la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l'autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 con ulteriori riferimenti).
Come detto, in risposta a tale scritto RE 1 ha espresso delle considerazioni sul merito della fattispecie ed ha allegato un certificato medico, senza tuttavia prendere compiutamente posizione sulla questione della tempestività dell’opposizione (doc. 5, inc. __________).
3.6.
Alla luce di quanto precede occorre constatare la tardività dell’opposizione e la correttezza della decisione del Pretore.
4. 4.1.
In questa sede RE 1 ha motivato l’inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa sostenendo di non aver ritirato la busta raccomandata contenente il decreto di accusa poiché, per motivi di salute, si trovava all’estero, in particolare in __________ dai suoi famigliari.
Al proposito allega, tra gli altri, il certificato medico 14.6.2012, redatto dalla dr. med. __________ (su carta intestata del dr. med. __________), dal quale risulta che dal periodo 16.6.2012 al 31.7.2012 lo stesso era inabile al lavoro nella misura del 100% e che poteva “recarsi in __________ e ciò è consigliato per la sua salute psicologica” (cfr. plico doc. 1b allegato al reclamo 27/28.9.2012).
4.2.
Giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza. Per il cpv. 2, l’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’auto-rità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.
4.3.
I documenti prodotti non soccorrono tuttavia la tesi del reclamante e risultano essere ininfluenti per la presente procedura.
Così come ininfluente è il certificato medico 26.7.2012 della stessa dr. med. __________, allegato all’opposizione 30/31.7.2012, dal quale si evince che RE 1 era assente dal Ticino “dal 7/7/2012 al 25/7/2012 e pertanto non ha potuto ritirare la raccomandata del Procuratore Pubblico. Così come non ha potuto presentare un reclamo scritto entro i 10 giorni previsti. Vi prego di tener conto di questa assenza motivata da seri problemi di salute psichica del paziente” (AI 5, inc. MP __________).
Il fatto che il reclamante potesse recarsi in __________ e/o che lo stesso fosse effettivamente all’estero al momento della notifica del decreto d’accusa in questione, ancora non significa che ciò sia un valido motivo per fondare una restituzione. RE 1 avrebbe potuto/dovuto organizzarsi ad esempio incaricando qualcuno di ritirare la sua posta durante la sua permanenza all’estero.
È del resto proprio lui a sostenere di aver avuto “un avvocato Signor __________, il quale sapeva di tutto dell’accaduto, lui avrebbe dovuto occuparsi un po’ di tutto di cosa potesse succedere, io non stavo bene” (reclamo 27/28.9.2012, p. 1). Tuttavia, la procura agli atti in favore dell’avv. __________ porta la data del 30.7.2012, quindi ben oltre la notifica del DA __________. L’argomento addotto è quindi smentito dagli atti.
4.4.
Nel caso concreto, un eventuale motivo di inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa DA __________ è cessato al più tardi alla data dell’invio dell’atto viziato da inosservanza del termine, ovverossia il 30.7.2012. Nei 30 giorni successivi, RE 1 non ha prodotto alcuna istanza di restituzione dei termini.
Nemmeno su richiesta, da parte della Pretura penale, di motivare la prospettata tardività dell’opposizione (doc. 4, inc. __________) il reclamante ha fatto valere motivi che potessero, se sufficienti, comportare la restituzione del termine di opposizione al decreto di accusa emanato nei suoi confronti.
Rettamente, pertanto, il presidente della Pretura penale ha considerato tardiva l’opposizione interposta dall’imputato il 30/31.7.2012.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 85, 90, 309 - 310, 322, 354, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1 __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
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4. Intimazione: |
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera