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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliere: |
Alessandro Achini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul reclamo 5/8.10.2012 presentato da
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RE 1
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in relazione |
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al decreto di accusa DA __________ del 24/25.9.2012 (e alle asserite decisioni implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere ad esso collegate) emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 2.7.2009 nei confronti di PI 2, di ignota dimora, per titolo di lesioni semplici e ingiuria (inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 16.10.2012 e 23.11.2012 (duplica) del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 12/13.11.2012 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
richiamato lo scritto 18/19.10.2012 del presidente della Pretura penale, con cui comunica di non avere osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 2.7.2009 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria in relazione ai fatti occorsi il 28.6.2009 presso il __________ di __________. Quel giorno il querelante, impiegato quale bagnino e sorvegliante presso il medesimo stabilimento balneare, si sarebbe avvicinato a PI 2 per comunicargli che il consumo di bibite e di cibo ai bordi della piscina non era consentito. A quel punto tra i due sarebbe nata una discussione e il querelato avrebbe sferrato improvvisamente un violento pugno in faccia a RE 1 provocandone la caduta a terra e diverse contusioni. “Il resto sta in rapporto della polizia e del ospedale civico” (querela 2.7.2009, AI 1).
b. La polizia cantonale ha verbalizzato la vittima RE 1 il 23.7.2009, l’imputato PI 2 il 31.7.2009 e il 24.9.2009 (AI 8) e infine il testimone __________, __________, il 27.8.2009 (Rapporto di polizia del 3.9.2009, AI 3).
Su richiesta dell’accusatore privato (AI 2), il magistrato inquirente ha poi interrogato in data 11.9.2009 il soccorritore __________, __________ (AI 5) e in data 15.9.2009 __________, __________ (AI 7), l’infermiera che per prima aveva prestato soccorso alla vittima.
c. Con scritto 21.10.2009 (AI 11) RE 1, per tramite del suo patrocinatore, ha chiesto al magistrato inquirente di mantenere in sospeso l’incarto oggetto del procedimento penale al fine di poter valutare l’esito di accertamenti specialistici e di ulteriori referti medicali che, a suo dire, muterebbero la qualifica giuridica dei reati prospettati.
d. Il 30.12.2009 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di procedere nei confronti dell’imputato per il reato di lesioni gravi intenzionali (AI 12). Contemporaneamente ha vantato pretese risarcitorie pari a CHF 10'121.75, composte da CHF 2'284.95 per la perdita di guadagno subita, da CHF 2'836.80 per le spese legali sostenute e da CHF 5'000.-- per torto morale. In data 30.4.2010 il procuratore pubblico ha sentito l’accusatore privato (AI 14).
e.Con decisione 19.1.2012 (AI 19), il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 22.6.2011 presentata da RE 1 con la quale postulava l’assunzione di ulteriori elementi probatori e precisamente l’audizione di tre ulteriori testimoni, dell’accusatore privato e dell’imputato. Alla stessa l’accusatore privato aveva allegato una serie di referti e certificati medici attestanti i forti dolori conseguenti l’infortunio (AI 17).
f. In data 24.9.2012, il procuratore pubblico ha emesso nei confronti di PI 2 il decreto d’accusa oggetto del presente gravame per titolo di lesioni semplici per aver colpito al volto RE 1 con un pugno, “facendolo così cadere al suolo provocandogli lesioni attestate dal certificato medico dell’Ospedale Civico del 30 giugno 2009” e ingiuria per avere “offeso con le parole l’onore di RE 1, segnatamente rivolgendosi a lui tacciandolo quale ‘rompicoglioni’ e alludendo al suo modo di presentarsi e di parlare con i termini ‘una cosa da stronzi’”, proponendo la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di CHF 2'700.--, corrispondente a 90 aliquote di CHF 30.-- (DA __________, p.1). Ha poi proposto il prolungamento di un anno del periodo di prova impartito a seguito di una precedente condanna (DA __________).
g. Con gravame 5/8.10.2012 RE 1 chiede l’annullamento del decreto di accusa impugnato ed il rinvio dell’incarto al Ministero pubblico “affinché – previa audizione dell’accusatore privato, del Dott. __________ e se del caso audizione del personale sanitario intervenuto e allestimento di una perizia in merito al pericolo di morte incorso e assunzione di altre prove ritenute pertinenti – promuova nei confronti dell’imputato l’accusa di lesioni corporali gravi intenzionali (art. 122 CP), subordinatamente di lesioni corporali gravi colpose (art. 125 cpv. 2 CP)” (reclamo 5/8.10.2012, p.7).
A suo dire, il procuratore pubblico non avrebbe dato seguito alla sua richiesta, sottoposta con gli scritti 21.10.2009, 30.12.2009 e 22.6.2011, di promuovere l’accusa per il reato di lesioni intenzionali gravi, avendo egli omesso di considerare nella fattispecie l’arresto respiratorio intervenuto a seguito dell’impatto con il suolo e il conseguente pericolo di morte. Nella propria decisione, il procuratore pubblico avrebbe dunque ritenuto solo una parte dei fatti.
La qualifica di lesioni gravi si imporrebbe anche per le conseguenze permanenti sulla sua salute fisica (forti emicranie) e psichica a seguito dell’aggressione.
RE 1 fa valere la violazione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’emanazione del decreto d’accusa impugnato (DA __________) comporterebbe implicitamente la decisione di abbandono per i capi d’accusa scartati dal magistrato inquirente, ossia per i reati ipotizzati di lesioni colpose gravi e di vie di fatto (decisione 19.1.2012, p. 1, AI 19). Inoltre il magistrato inquirente non avrebbe assunto le prove notificate con scritto 22.6.2011, volte a comprovare i suoi gravi problemi di salute conseguenti all’aggressione.
Non avendo il procuratore pubblico emanato una decisione esplicita per quanto attiene i reati non considerati nel decreto di accusa e ipotizzati inizialmente, egli avrebbe pronunciato implicitamente un decreto di abbandono. Nella misura in cui ha scartato l’ipotesi di lesioni intenzionali gravi ventilata dall’accusatore privato, egli avrebbe implicitamente emanato una decisione di non luogo a procedere.
Contro tali decisioni implicite, entrambe impugnate dal reclamante, sarebbe data dunque la via del reclamo e non quella dell’opposizione. A sostegno delle sue argomentazioni cita la recente giurisprudenza del Tribunale federale (decisione TF 6B_79/2012 del 13.8.2012).
A titolo cautelativo, il reclamante aggiunge di aver interposto opposizione contro il decreto di accusa, chiedendo di tenere in sospeso la procedura in attesa dell’esito del presente gravame.
Per quanto attiene la legittimazione del reclamante, l’interesse giuridico all’esito del gravame sarebbe dato, ritenuta la sua qualità di accusatore privato e il fatto che le pretese civili risulterebbero più ampie in ragione della più grave qualifica giuridica (reclamo 5/8.10.2012, p. 4).
RE 1 chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo, con dispensa dal pagamento di tasse e di spese giudiziarie e che l’assistenza del proprio patrocinatore sia posta a carico dello Stato, considerata la sua modesta sostanza (reclamo 5/8.10.2012, p. 7).
h. Il procuratore pubblico, nelle proprie osservazioni 16.10.2012, postula che il reclamo venga integralmente respinto, rimettendosi al giudizio di questa Corte per quanto attiene la ricevibilità del gravame e la legittimazione del reclamante.
Il magistrato inquirente sostiene di non aver mai esteso né prospettato formalmente all’imputato l’accusa di lesioni gravi ex art. 122 CP e per questo non avrebbe emanato una decisione di non luogo a procedere.
A suo dire, sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi del reato di lesioni gravi non sarebbero adempiuti (osservazioni 16.10.2012, p. 2-3).
Per quanto riguarda il pericolo di morte derivante dall’asserito arresto respiratorio, non vi sarebbe alcuna certezza che effettivamente RE 1 si sarebbe mai trovato in tale stato a seguito del colpo subito. Su questo punto i due principali testimoni (__________e __________) avrebbero fornito versioni del tutto divergenti. L’arresto respiratorio non configurerebbe inoltre un pericolo per la vita elevato, verosimile ed immediato ai sensi dell’art. 122 CP (osservazioni 16.10.2012, p. 5-6). Il reclamante non sarebbe “permanentemente” incapace al lavoro come previsto dall’art. 122 cpv. 2 CP. Agli atti poi non vi sarebbe alcuna traccia di “ricoveri di lunga durata” che possano realizzare le condizioni sancite dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 122 cpv. 3 CP (osservazioni 16.10.2012, p. 7).
Per quanto attiene alle “grandi sofferenze” di cui all’art. 122 cpv. 3 CP, il procuratore pubblico afferma che il nesso causale che avrebbe permesso di imputare l’origine dei disturbi al pugno inferto da PI 2 non sarebbe dimostrabile (osservazioni 16.10.2012, p. 9).
L’art. 122 CP non troverebbe nemmeno applicazione sotto l’aspetto del profilo soggettivo, poiché da parte dell’imputato non vi sarebbe stata l’intenzione di provocare lesioni gravi alla vittima. Il reato di lesioni semplici sarebbe pertanto l’unico ad entrare in linea di conto nella fattispecie.
i. Della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Le parti possono impugnare entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) il decreto di abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) o il decreto di non luogo a procedere (giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.1.
Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).
2.2.
Il gravame, inoltrato il 5/8.10.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro le asserite decisioni implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere che il decreto d’accusa 24/25.9.2012 comporterebbe, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
3. 3.1.
Il reclamante impugna il decreto d’accusa poiché “(…) per le imputazioni ritenute a seguito dei decreti di non luogo a procedere e di abbandono impliciti che esso presuppone, viola dal profilo formale gli art. 29 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 let. c e 81 cpv. 3 let. b CPP e dal profilo materiale gli art. 122 e 123 CP. Esso deve dunque essere annullato.” (reclamo 5/8.10.2012, p. 6).
RE 1 contesta al procuratore pubblico di non aver considerato nei fatti l’arresto respiratorio ed il conseguente pericolo di morte occorsogli dopo aver battuto la testa a terra e neppure le forti cefalee di cui soffre dal momento dell’aggressione.
L’emanazione del decreto d’accusa impugnato comporterebbe implicitamente la decisione di abbandono per le accuse scartate dal magistrato inquirente rispettivamente di non luogo a procedere per i fatti da lui non considerati.
3.2.
Si deve anzitutto esaminare la proponibilità del presente gravame, ritenuto che l’opposizione a’ sensi dell’art. 354 CPP è il solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa.
Il decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le eventuali ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Il solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è pertanto l’opposizione ex art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).
3.3.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il procuratore pubblico, nel contesto dell’emanazione di un decreto d’accusa, valuta solo una parte dei fatti, egli deve poi statuire per gli altri fatti conformemente alle disposizioni del CPP, vale a dire pronunciando contemporaneamente anche un decreto di abbandono o di non luogo a procedere contro il quale è dato reclamo (DTF 6B.79/2012 del 13.8.2012, consid. 2.5).
Diversamente, si è confrontati con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono implicito.
Se invece le parti volessero contestare la qualifica giuridica dei reati e i fatti sono i medesimi, quale unico rimedio vi sarebbe la via dell’opposizione al decreto d’accusa, mentre la via del reclamo sarebbe preclusa.
3.4.
Nel caso concreto, con decreto d’accusa 24/25.9.2012 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa PI 2 per i reati di lesioni semplici e ingiuria. Nel gravame, il reclamante rimprovera al procuratore pubblico di non aver promosso l’accusa per il reato di lesioni intenzionali gravi e di non essersi determinato su una parte dei fatti, contestandogli di non aver considerato i fatti susseguenti la caduta e l’impatto della testa con il suolo che ne avrebbe potuto provocare la morte. In modo particolare egli non avrebbe considerato l’esistenza di un asserito arresto respiratorio conseguente la caduta a terra.
Il reclamante contesta al procuratore pubblico di non aver emanato, se non implicitamente, un decreto di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere per i fatti ed i reati non considerati.
Tali decisioni avrebbero potuto essere oggetto di reclamo ex art. 322 cpv. 2 CPP alla Corte dei reclami penali.
Ai sensi della giurisprudenza testé citata, il reclamante deve pertanto essere posto nella condizione di poter esercitare tale diritto e in concreto di impugnare a questa Corte il decreto d’accusa 24/25.9.2012.
Di conseguenza, e conformemente alla giurisprudenza menzionata, il reclamo è proponibile.
4. 4.1.
Per quanto attiene alla questione della legittimazione di RE 1, in quanto accusatore privato, ad impugnare il citato decreto d’accusa, si rileva quanto segue.
4.2.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP, applicabile anche al decreto di non luogo a procedere in considerazione del rinvio di cui all’art. 310 cpv. 2 CPP, legittimate ad impugnare un decreto di abbandono o un decreto di non luogo a procedere sono le parti. Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
Per stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP, che includono l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).
Per quanto riguarda la procedura speciale del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP), l’art. 354 cpv. 1 CPP (a differenza dell’art. 358 cpv. 1 lit. b del progetto CPP) non prevede la facoltà per l’accusatore privato di interporre opposizione ad un decreto di accusa.
L’accusatore privato può in ogni caso essere ritenuto altro diretto interessato a’ sensi dell’art. 354 cpv. 1 lit. b CPP, segnatamente quando è pregiudicato a causa di una qualifica giuridica erronea del reato (per es. vie di fatto in luogo di lesioni semplici), ciò che fonda un interesse giuridico degno di protezione [Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 6] all’opposizione.
4.3.
Nella presente fattispecie, RE 1, parte del procedimento penale in quanto accusatore privato, ha sollevato la violazione del diritto di essere sentito e in concreto quella di essere stato privato della possibilità di far capo ad un’altra via di diritto, ossia quella del reclamo, ciò che equivale a una violazione dei suoi diritti di parte nel procedimento penale.
Egli è pertanto legittimato a impugnare il decreto di accusa presso questa Corte (decisione TF 6B.79/2012 del 13.8.2012, consid. 1.4; decisione TF 6B_434/2012 del 14.12.2012).
5. Dall’esame degli atti e dallo scambio di allegati risulta pacifico che il procuratore pubblico non ha considerato nella sua decisione DA __________ i fatti susseguenti la caduta e l’impatto della testa con il suolo, circostanza che avrebbe potuto provocare, a dire del reclamante, la sua morte o cagionargli lesioni gravi.
In particolare egli non ha valutato l’esistenza di un arresto respiratorio. Il magistrato inquirente ha sostenuto che l’arresto respiratorio non sarebbe comprovato dalle testimonianze raccolte (osservazioni 16.10.2012 del procuratore pubblico, p. 3).
In tale circostanza, il procuratore pubblico avrebbe dovuto almeno emanare una decisione di abbandono o di non luogo a procedere esplicito, impugnabile.
6. Alla luce di quanto precede, il procuratore pubblico, accanto al decreto d’accusa, dovrà pertanto pronunciarsi sui fatti surriferiti ed i reati conseguentemente ipotizzabili.
Per effetto dell’opposizione, il decreto di accusa DA __________ del 24/25.9.2012 è ritornato al procuratore pubblico. Nell’esame che dovrà fare giusta l’art. 355 CPP, egli dovrà esaminare e poi decidere anche sui fatti sollevati e sulle diverse imputazioni.
7. 7.1.
RE 1 chiede per la presente procedura di reclamo di essere “posto al beneficio del gratuito patrocinio con dispensa dal pagamento di tasse e spese giudiziarie, e l’assistenza dell’avv. PR 1 a carico dello Stato” (reclamo 5/8.10.2012, p. 7), producendo diversa documentazione a suffragio della sua domanda.
7.2.
Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione civile non appare priva di probabilità di successo.
Il gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato.
7.3.
Il diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087).
7.4.
La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).
7.5.
Visto l’esito del presente gravame, con la conseguente esenzione dal pagamento di spese e tasse di giustizia e l’assegnazione di adeguate ripetibili, e ritenuto che l’accusatore privato è già assistito da un patrocinatore nella persona dell’avv. PR 1, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è priva di oggetto.
8. Il reclamo è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, parzialmente vincente, adeguate ripetibili. La domanda di concessione del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è pertanto priva di oggetto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 122, 123 CP, 136, 322, 352 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono rinviati al magistrato inquirente affinché si ripronunci ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà complessivamente a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere