Incarto n.
60.2012.394

 

Lugano

12 ottobre 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliere:

Alessandro Achini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul reclamo 10.10.2012 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

contro

 

 

la comunicazione 28.9.2012 del procuratore generale John Noseda nel contesto del procedimento penale inc. MP __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato che, dato l’esito del gravame, non si è ritenuto di procedere con uno scambio di allegati;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico delle seguenti persone: __________, __________, RE 1 e __________.

b.In favore di __________, il procuratore generale ha emanato un decreto d’abbandono il 30.7.2012 (__________).

                                         Per il qui reclamante, il procuratore generale ha emanato il 10.8.2012 un decreto d’accusa (__________) per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di riciclaggio di denaro. Il decreto d’accusa proponeva la condanna a 180 aliquote giornaliere di CHF 1'000.-- cadauna, alla multa di CHF 5'000.--, sospendendo condizionalmente la pena.

                                         Per gli altri due imputati, è stata richiesta la procedura abbreviata (AI 120), decisione al vaglio del procuratore generale.

 

 

c.    A seguito dell’opposizione interposta dal reclamante il 23.8.2012 al decreto d’accusa, l’incarto è ritornato al procuratore generale per nuovo esame della posizione del reclamante.

Il procuratore generale, con scritto 28.9.2012 indirizzato ai patrocinatori dei tre imputati, ha preso atto dell’esistenza di posizioni contrastanti: in assenza di accordo tra le parti, ha prospettato di procedere secondo rito ordinario, in particolare di emettere l’atto d’accusa nei confronti di tutti gli imputati, sia per chi ha chiesto il rito abbreviato, sia per chi si è opposto al decreto d’accusa.

 

 

d.Contro detta comunicazione insorge il qui reclamante. Nel gravame egli sostiene che lo scritto 28.9.2012 costituirebbe una decisione impugnabile: per un verso, in quanto fissa un termine di 10 giorni per l’eventuale ritiro dell’opposizione; per l’altro, in quanto comporterebbe la mancata trasmissione del decreto d’accusa e dell’opposizione al giudice competente.

                                         Nel merito, e con riferimento all’art. 355 CPP, il reclamante contesta che il procuratore generale possa, nel caso concreto, emanare un atto d’accusa. Detta possibilità sarebbe data unicamente nei casi in cui, con le ulteriori prove assunte, verrebbe scoperto un fatto più grave: non sarebbe per contro possibile annullare unilateralmente un decreto d’accusa emesso, senza che siano intervenuti fatti nuovi o nuove circostanze aggravanti.

                                         Diversamente, il procuratore pubblico confrontato a un’opposizione, potrebbe cambiare idea ed aggravare la posizione dell’opponente, ciò che non sarebbe compatibile con il principio della buona fede processuale e con le esigenze di un equo processo.

                                         L’annullamento del decreto d’accusa non sarebbe compatibile con il fatto che spetta al tribunale di merito decidere sulla validità del decreto e dell’opposizione: questa competenza non pertoccherebbe al procuratore pubblico.

                                         Per questi motivi, il reclamante chiede di annullare la decisione impugnata e di invitare il procuratore generale a trasmettere, senza indugio, il decreto emesso con l’opposizione al tribunale competente.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Preliminarmente, si pone un problema di proponibilità del gravame e, di conseguenza, di competenza di questa Corte a esaminare il merito del reclamo.

 

                                         1.2.

                                         È pacifico che, giusta l’art. 324 cpv. 2 CPP, la promozione dell’accusa non è impugnabile. Altrettanto pacifico è che, giusta l’art. 354 cpv. 2 CPP, il decreto d’accusa è impugnabile solo con opposizione. In nessuno dei due casi è dato il reclamo giusta l’art. 393 CPP.

 

                                         1.3.

                                         In caso di opposizione al decreto d’accusa, l’incarto torna al Ministero pubblico.

                                         Assunte le prove eventualmente necessarie al giudizio, il Ministero pubblico può, giusta l’art. 355 cpv. 3 CPP: a) confermare il decreto d’accusa; b) abbandonare il procedimento; c) emanare un nuovo decreto d’accusa; d) promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado.

                                         Occorre chiedersi se l’eventuale scelta del procuratore pubblico sia impugnabile con reclamo.

 

                                         1.4.

                                         Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, con sentenza del 7.10.2011 (inc. CRP __________), quanto segue:

 

                                         “2.3.3.1.

                                         Giusta l’art. 2 cpv. 2 CPP i procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge (“Erledigungsgrundsatz”): nel processo penale c’è dunque un numerus clausus delle forme disciplinate per le procedure e per l’evasione delle pratiche (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 8; BSK StPO – P. STRAUB / T. WELTERT, art. 2 CPP n. 12).

 

                                         Il CPP assegna al procuratore pubblico (che, giusta l’art. 16 CPP, è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato e dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella procedura di istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o di abbandono (art. 319 ss. CPP) oppure un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP) o, ancora, se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) o se promuovere l’accusa (art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 319 CPP n. 2; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, vor art. 319-327 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175].

 

                                         Nessun altra autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice competente (art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono del procedimento penale ed alla promozione dell’accusa (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 5).

 

                                         La Corte dei reclami penali è del resto autorità di ricorso contro il decreto di non luogo a procedere (art. 310 cpv. 2 e 319 ss. CPP) ed il decreto di abbandono (art. 319 ss. CPP). Se si arrogasse competenze del magistrato inquirente, ossia dell’autorità inferiore, decretando essa stessa l’abbandono, priverebbe le parti di una giurisdizione di ricorso. Disattenderebbe inoltre l’art. 2 cpv. 2 CPP.

 

                                         Questa Corte, pendente l’istruzione, non è di conseguenza competente a decretare l’abbandono del procedimento penale, facoltà che rientra nell’incombenza esclusiva del magistrato inquirente.

 

                                         2.3.3.2.

                                         Resta da esaminare se la Corte dei reclami penali, adita con reclamo, possa “istruire” il magistrato inquirente, nel senso di dargli vincolanti indicazioni circa il prosieguo del procedimento e, nel caso concreto, di abbandonare lo stesso.

 

                                         Si deve anzitutto fare riferimento all’art. 4 CPP sull’indipendenza [“Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto. (cpv. 1) E’ fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14. (cpv. 2)”].

 

                                         Indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche, comprese le parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 15).

 

                                         L’indipendenza di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP concerne tutte le autorità penali previste dal CPP, quindi anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12 CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1035).

 

                                         L’indipendenza vale pure nei confronti delle autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato caso concreto, se non nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un rimedio processuale previsto dalla legge (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 17). Anche la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua influenza dipende soltanto dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza interna.

 

                                         1.5.

                                         Per i medesimi principi, appare evidente che questa Corte non possa, in generale, sindacare le eventuali scelte del pubblico ministero, e in concreto, pronunciarsi sull’opzione prospettata (di promuovere l’accusa mediante atto d’accusa in luogo di confermare il decreto d’accusa) in caso di mancato ritiro dell’opposizione.

 

                                         Ciò a maggior ragione se si considera, in generale, che il decreto d’accusa è una proposta di giudizio, non vincolante, in particolare per la prospettata pena (tanto che, se confermato, il decreto vale quale atto d’accusa, come indicato dall’art. 356 cpv. 1 in fine CPP), e se si considera, in concreto, che il decreto d’accusa emanato il 10.8.2012 (DAC __________) proponeva una pena corrispondente al massimo consentito per tale procedura giusta l’art. 352 cpv. 1 lit. b CPP.

 

 

2.Non essendo proponibile il reclamo contro la promozione dell’accusa, contro il decreto d’accusa e contro l’eventuale scelta del pubblico ministero giusta l’art. 355 cpv. 3 CPP, il reclamo è irricevibile.

                                         Neppure il riferimento al principio della buona fede o dell’equo processo possono modificare questa conclusione, in quanto non hanno per effetto di limitare il potere di apprezzamento e l’indipendenza del ministero pubblico in questo contesto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 3, 324, 354, 355, 393 e segg. CPP, per la tassa di giustizia l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           Il cancelliere