Incarto n.
60.2012.401

 

Lugano

11 marzo 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21.09./15.10.2012 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 21.09.2012 è giunta al Ministero pubblico il 24.09.2012, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 15.10.2012;

 

rilevato che le osservazioni 13.11.2012 del procuratore generale sono state presentate in maniera tardiva: di conseguenza non vengono considerate;

 

richiamate le osservazioni 25/29.10.2012 e 3/4.12.2012 (duplica) di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), entrambe concludenti per la reiezione dell’istanza;

 

richiamate inoltre le osservazioni di replica 20/21.11.2012 di IS 1 (di seguito IS 1), mediante le quali ribadisce la sua richiesta;

 

richiamate infine le osservazioni di duplica datate 23.11.2012 (consegnate brevi manu il 26.11.2012) del procuratore generale, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con esposto 14.03.2012 il sindacato IS 1, per il tramite della persona di __________, ha segnalato al Ministero pubblico alcuni fatti che potrebbero assumere rilevanza penale nell’ambito della procedura concordataria della __________, con sede a __________ [ora __________, società sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto del __________ della Pretura del Distretto di __________ a far tempo dal __________ alle ore 10:00 (cfr. estratto RC Cantone Ticino)];

 

 

                                         che il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale contro la predetta società e PI 1, membro della stessa, per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 cifra 1 CP) e diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 cifra 1 CP), sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.04.2012 emanato dal procuratore generale (inc. NLP __________);

 

 

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;

 

 

                                         che il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – __________, in nome e per conto della IS 1, chiede di essere autorizzato ad esaminare gli atti del suddetto procedimento penale nell’ambito del quale ha sporto denuncia nei confronti della __________;

 

 

                                         che a suffragio della sua richiesta precisa che "(…) la tutela dei diritti e interessi dei lavoratori in causa – in special modo in questa fase di procedura fallimentare – rende necessaria la massima conoscenza della situazione aziendale e dei rapporti di proprietà. Inoltre, quale membro della delegazione dei creditori, i fatti emersi durante l’inchiesta possono essere decisamente utili per chiarire alcuni aspetti del compito che sono chiamato ad assolvere. (…)" (istanza 21.09./15.10.2012, doc. 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Corte;

 

 

                                         che PI 1, dal canto suo, ha chiesto la reiezione dell’istanza, mentre la IS 1 nel suo allegato di replica ha ribadito la sua richiesta di visionare gli atti del procedimento penale in questione;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nell’ambito del procedimento penale sfociato nel NLP __________, il decreto è stato – rettamente – intimato (soltanto) agli imputati, e non alla IS 1;

 

 

                                         che, in effetti, giusta l’art. 301 CPP, lex specialis rispetto all’art. 105 cpv. 1 lit. b CPP, "ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale (cpv. 1). Su richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2); il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali (cpv. 3)";

 

 

                                         che il denunciante in quanto tale non è dunque una vera e propria parte al procedimento, fatto salvo il caso in cui egli sia danneggiato secondo l’art. 115 CPP e si costituisca accusatore privato giusta l’art. 118 CPP (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 6; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 301 CPP n. 3; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 104 CPP n. 19; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 301 CPP n. 3 s.);

 

 

                                         che egli ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP unicamente nei limiti dell’art. 301 cpv. 2 CPP, ovvero qualora non gli venga comunicato, su sua domanda, se e come è stato svolto il procedimento penale dipendente da sua denuncia (BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301 CPP n. 36);

 

 

                                         che l’art. 301 cpv. 2 CPP impone dunque all’autorità penale di informare il denunciante, su sua richiesta, sul seguito che ha avuto la denuncia: l’autorità penale deve comunicare se un procedimento penale è stato avviato e se si è concluso con un decreto di accusa, con la messa in stato di accusa o con un decreto di abbandono; la stessa non deve, per contro, fornire dettagli né motivazioni (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1162);

 

 

                                         che, alla luce di quanto sopra esposto, l’istante – non essendo accusatore privato al procedimento penale di cui all’incarto penale NLP __________ – deve essere informato sul fatto che il procedimento penale che trae le sue origini dalla sua segnalazione del 14.03.2012 è sfociato nel decreto di non luogo a procedere del 24.04.2012 (NLP __________) emanato a carico della già __________ e di PI 1 (regolarmente passato in giudicato), e nulla di più;

 

 

                                         che l’asserzione secondo cui la IS 1 sarebbe stata "(…) direttamente danneggiata dalle circostanze che hanno avuto quale apice il fallimento di __________, poiché non vi è stato il versamento da parte della società di circa CHF 2'280.-- di contributi professionali per l’anno 2012 da prelevarsi automaticamente dal salario degli ex-dipendenti (34) iscritti al sindacato e che figuravano ancora impiegati dalla società citata durante l’anno 2012 (…)", così come il fatto che l’istante rappresenti gli ex-dipendenti della già __________ (replica 20/22.11.2012, doc. 6) non sono evidentemente atti a giustificare un altro interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante prevalente sui diritti personali della società e di PI 1, stante anche l’esito del procedimento penale;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che dal contenuto e dal NLP __________ emerge invero che gli indizi di reato non hanno trovato alcuna conferma;

 

 

                                         che per questi motivi non si può ritenere che nella fattispecie in esame sia adempiuto un altro interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui diritti personali delle parti coinvolte nel procedimento penale sfociato nel NLP __________ del 24.04.2012 (passato in giudicato);

 

 

                                         che l’istanza deve essere conseguentemente respinta;

 

 

                                         che qualora l’istante nella sua veste di cassa disoccupazione potesse invocare un motivo scaturente dalla LPGA o dalla LADI, questa Corte esaminerà nuovamente l’istanza;

 

 

                                         che data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera