Incarto n.
60.2012.407

 

Lugano

22 gennaio 2013/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 19/22.10.2012 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

contro

 

 

la decisione 9.10.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha ordinato il suo collocamento in sezione chiusa ed ha stabilito che la pena sarà considerata interamente scontata il 23.09.2014;

 

 

richiamato lo scritto 25/26.10.2012 del Tribunale penale federale (di seguito TPF), mediante il quale comunica di non formulare osservazioni, rinviando al contenuto della sua sentenza emanata il 21.08.2012 nel frattempo passata in giudicato;

 

richiamate inoltre le osservazioni 25/26.10.2012 del Ministero pubblico della Confederazione (di seguito MPC), mediante le quali ritiene in particolare che le motivazioni e le conclusioni di cui alla decisione impugnata siano corrette e da condividere pienamente;

 

richiamate infine le osservazioni 30/31.10.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante le quali si riconferma, in sintesi, nella decisione impugnata;

 

rilevato che RE 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni di replica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Il 21.08.2012 il TPF, con rito abbreviato, ha riconosciuto RE 1 (__________), cittadino __________, autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) e lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi (cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 189 giorni) e al pagamento della somma di CHF 12'000.-- a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 71 CP). L’esecuzione della pena è stata demandata al Canton Ticino in applicazione dell’art. 74 LOAP (cfr., nel dettaglio, sentenza TPF __________ del 21.08.2012).

                                        

                                         Il 5/8.10.2012 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, competente in materia secondo la LEPM, ha ricevuto la comunicazione ufficiale della suddetta decisione e della sua esecutività (AI 10 – inc. GPC __________).

                                         Già nel corso del mese di settembre 2012 erano pervenuti al predetto Ufficio alcuni documenti riguardanti la persona di RE 1, in particolare il piano di esecuzione della pena (PES) e la sua richiesta di trasferimento in sezione aperta (AI 1, AI 2 e AI 3 – inc. GPC __________; AI 5 – inc. GPC __________).

 

 

                                  b.   RE 1 è stato posto in carcerazione preventiva il 24.03.2010. Il 29.09.2010 gli è stato concesso il regime agevolato di esecuzione anticipata della pena. L’espiazione della pena è formalmente iniziata il 21.08.2012. Dedotto il carcere preventivo sofferto, egli ha già superato i 7/12 della pena il 23/24.10.2012. I 2/3 della pena saranno raggiunti il 24.03.2013, mentre la fine della pena è prevista il 23.09.2014.

 

 

                                   c.   Con scritto datato 27.09.2012 RE 1 ha inoltrato alla Direzione delle strutture carcerarie una richiesta di trasferimento in sezione aperta raggiunti i 7/12 dell'esecuzione della pena come definito nel PES (AI 1 – inc. GPC __________).

                                         La richiesta è stata preavvisata favorevolmente sia dal Servizio sociale (AI 1 – inc. GPC __________), sia dal Servizio medico delle strutture carcerarie cantonali (AI 2 – inc. GPC __________), sia dalle stesse Strutture carcerarie cantonali (AI 3 – inc. GPC __________).

 

 

                                  d.   Con decisione 9.10.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena – richiamata la sentenza del 21.08.2012 emanata dal TPF nei confronti di RE 1 e dovendosi determinare sul collocamento iniziale (art. 76 CP) rispettivamente sulla domanda 27.09.2012 di trasferimento in sezione aperta – ha ordinato il collocamento di quest’ultimo in sezione chiusa ed ha stabilito che la pena sarà considerata interamente scontata il 23.09.2014 (decisione 9.10.2012, inc. GPC __________ e __________).

 

                                         Il giudice, riassunti i fatti rilevanti ed esposto il diritto applicabile, ha stabilito l’esistenza/la sussistenza di sufficienti elementi per una prognosi sfavorevole in merito al suo pericolo di fuga. Ha inoltre non ritenuto necessario procedere alla sua audizione prima dell’emanazione della decisione (qui impugnata), avendo dovuto, da un lato, stabilire l’esecuzione (sia nei termini sia nelle sue modalità) della sentenza 21.08.2012 del TPF e avendo considerato, dall’altro lato, che lo stesso RE 1 si è espresso nel suo scritto del 27.09.2012.

 

 

                                   e.   In data 17.10.2012 l’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione ha emesso nei confronti di RE 1 un ordine di allontanamento da eseguirsi al momento della sua scarcerazione (AI 16 – inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   Con il presente gravame RE 1 chiede che gli sia concesso il trasferimento in sezione aperta e di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                         Il reclamante, dopo aver esposto brevemente i fatti, ritiene anzitutto che sia stato violato il suo diritto di essere sentito, non avendo il giudice ritenuto necessario procedere alla sua audizione prima dell’emanazione della decisione qui impugnata. Contesta poi il suo pericolo di fuga, avendo in particolare legami e vincoli famigliari a __________ ed essendo stato deciso il suo collocamento nella zona agricola in relazione alla sua attività lavorativa in seno al carcere.

                                         Delle sue puntuali argomentazioni, così come delle osservazioni delle altre parti si dirà, laddove necessario, nei considerandi in diritto.

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         L’art. 74 cpv. 1 lit. a-i della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP) prevede l’esecuzione da parte dei Cantoni di diverse pene e misure pronunciate dalle autorità penali, tra cui le pene detentive (lit. b).

Il Cantone competente – in casu il Canton Ticino – prende le decisioni inerenti all’esecuzione (art. 74 cpv. 3 LOAP).

 

                                         1.2.

                                         Il CPP, in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena – funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, tra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP) e il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).

                                         Contro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP alla Corte dei reclami penali.

 

                                         1.3.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.4.

                                         Il gravame inoltrato il 19/22.10.2012, contro la decisione 9.10.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, è tempestivo.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         RE 1 – quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti – è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (art. 76 cpv. 1 CP).

 

                                         Giusta l'art. 75a cpv. 2 CP per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.

 

                                         L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce che il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

                                         Il detenuto è, di principio, da collocare in un penitenziario aperto, a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure il rischio che egli commetta nuovi reati (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 2. ed., art. 76 CP n. 8).

 

                                         A livello cantonale –  oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) – l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM), in vigore dal 9.03.2007, al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

                                         Il cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         Inoltre l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

 

                                         2.2.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto, ma dipende dalle circostanze. I due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, FF 1999 p. 1793).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.01.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.07.2010; DTF 125 I 60).

                                         In una recente sentenza in ambito di concessione del primo congedo, l'Alta Corte ha avuto modo di precisare che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano apparire la fuga come probabile. Al proposito va preso in considerazione l'insieme delle condizioni del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre Bindungen"), le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), i suoi contatti all'estero ("Kontakte zum Ausland") [decisione TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.2. e rif.; cfr. anche decisione TF 6B_774/2011 del 3.04.2012 consid. 3.1. e rif.].

                                         La dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz") con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

 

                                         Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3).

 

 

                                   3.   È pacifico e incontestato che RE 1 abbia raggiunto i 7/12 dell'esecuzione della pena.

                                         Dal PES emerge in particolare che il suo comportamento generale ("buone capacità di adattamento, rispettoso e degno di fiducia") e sul luogo di lavoro ("collocato al lavoro in cucina, puntuale, motivato e affidabile"), così come le relazioni con i collaboratori delle Strutture carcerarie ("rispettoso, corretto") sono stati valutati buoni (PES, p. 6, AI 5 – inc. GPC __________).

                                         Il reclamante è stato collocato al lavoro in zona agricola dall’1.10.2012 e non ha subito alcuna sanzione disciplinare (preavviso alla richiesta di trasferimento in sezione aperta 3.10.2012 delle Strutture carcerarie cantonali, AI 3 – inc. GPC 850.2012.1003).

 

                                         Ciononostante questa Corte intravvede, per le circostanze che verranno esposte nel seguente considerando, un concreto pericolo di fuga che impedisce la concessione del postulato trasferimento in sezione aperta, così come rettamente accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata, che merita dunque di essere tutelata.

 

 

                                   4.   Dal rapporto finale allestito l’11.10.2011 dalla polizia giudiziaria federale, Divisione Indagini __________ – Commissariato I (annesso alle osservazioni 25/26.10.2012 del MPC, doc. 4) risulta che RE 1, cittadino __________, è nato l’__________, a __________, ed è cresciuto a __________ "(…) dove ha tuttora residenza. Il padre, di professione pasticcere, era titolare di una pasticceria nella quale prestava aiuto anche la madre. Ha una sorella. Ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________ fino alla terza media. Non ha mai ottenuto un diploma professionale. È coniugato con __________, __________, dalla quale ha avuto due figli, __________ (4 anni) e __________ (2 anni). Oltre all’attività in società con il padre, nella pasticceria, RE 1 si è pure occupato di compravendita di auto a partire dal 2006. Vive in un’abitazione propria donatagli dalla madre. Mediamente, nella sua attività lecita riusciva a percepire un guadagno mensile di circa Euro 2'000. A suo dire ha debiti per una decina di migliaia di Euro per multe arretrate ciò che ha provocato l’iscrizione di un’ipoteca legale sulla casa. Il 15.11.2000 e il 20.07.2005 era stato arrestato a __________ per consumo e spaccio di cocaina con la conseguenza di due condanne a 6 mesi rispettivamente due anni per stupefacenti. In quel periodo era anche tossicodipendente" (rapporto finale dell’11.10.2011, p. 9, annesso alle osservazioni 25/26.10.2012 del MPC, doc. 4).

                                        

                                         Il 21.08.2012 RE 1 è stato condannato, con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 ss. CPP, alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi per ripetuta infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).

                                         Nella sua decisione il TPF ha in particolare esposto che "(…) nel caso concreto, le sanzioni proposte con l’atto di accusa appaiono adeguate stante il fatto che si è confrontati con importanti quantitativi di stupefacente, ed in particolare di cocaina, sostanza presente in quantità tali da mettere in pericolo la salute di molte persone; in casu, trattasi di infrazione aggravata ex art. 19 n. 2 LStup, segnatamente alla luce dell’importante cifra d’affari (superiore a fr. 100'000.--) e dei regolari redditi conseguiti col citato traffico, nonché alla luce della frequenza e dell’intensità degli atti punibili, così come pure delle finalità egoistiche perseguite, fermo restando altresì la concorrenza di precedenti specifici, come risulta dal casellario giudiziale __________ (…)" (decisione TPF __________ del 21.08.2012, p. 9; cfr., per i dettagli, i verbali d’interrogatorio di RE 1 e il rapporto finale annessi alle osservazioni 25/26.10.2012 del MPC, doc. 4, alla cui lettura si rimanda per brevità).

 

Circa la posizione di RE 1 in rapporto alla sua condanna, nel PES del 23.08.2012 è stato indicato che egli ha ammesso i fatti così come sono stati indicati nella sentenza, che egli avrebbe agito in tal senso per necessità di denaro e che avrebbe riconosciuto l’infrazione commessa (AI 5 – inc. GPC __________).

In effetti, egli durante l’udienza per la conferma dell’arresto 19.10.2010 dell’Ufficio dei giudici istruttori federali ha in particolare ammesso che "(…) con gli stupefacenti arrotondavo. Negli ultimi tempi ho avuto problemi di denaro e ho ripreso a fare traffici perché avevo bisogno di denaro. (…). Mia moglie sa che ero un consumatore di cocaina. Da febbraio/marzo 2008 ho smesso però ho molte multe in arretrato (…)" (verbale d’udienza per la conferma dell’arresto 19.08.2010 dell’Ufficio dei giudici istruttori federali, p. 2 e 3, annesso alle osservazioni 25/26.10.2012 del MPC, doc. 4).

                                        

                                         Dal PES risulta che RE 1 ha un legame stretto con la famiglia d’origine e che riceve visite regolari da parte della compagna, dei due figli minorenni e dei parenti. Possiede una buona rete famigliare che lo sostiene ed effettua regolari versamenti alla famiglia di CHF 100.-- mensili. Egli è intenzionato a riprendere l’attività di pasticcere e ritirare la pasticceria di suo padre. La sua situazione finanziaria sarebbe difficile da verificare, ma a suo dire è molto precaria. Ha buone capacità relazionali, rispetta le norme istituzionali ed ha un comportamento corretto. Quale fattore rischio nel bilancio da considerare ai fini dell’inserimento sociale è stata indicata la sua situazione debitoria in __________.

 

                                         RE 1, cittadino __________, non ha dunque alcun legame con il territorio elvetico (PES, p. 7, AI 5 – inc. GPC __________; cfr. anche verbale d’udienza per la conferma dell’arresto 19.08.2010 dell’Ufficio dei giudici istruttori federali, p. 4, annesso alle osservazioni 25/26.10.2012 del MPC, doc. 4: "ADR che in Svizzera non ho niente, nessun conto bancario, nessuna relazione. Tutti i miei legami affettivi, personali, famigliari si trovano in __________ "), circostanza comprovata anche dal fatto che la sua compagna e i suoi due figli minorenni, che lo visitano regolarmente in carcere, risiedono nella vicina __________.

                                         L’__________, prima del suo arresto, era il centro dei suoi interessi personali, famigliari e professionali e verosimilmente lo sarà anche in futuro, avendo dichiarato di essere intenzionato a ritornarvi per ritirare la pasticceria di suo padre.

                                        

                                         Non da ultimo va ricordato che il 17.10.2012 l’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento da eseguirsi al momento della sua scarcerazione in applicazione dell’art. 64 LStr (AI 16 – inc. GPC __________).

 

                                         Ciò posto e visti in particolare l’entità e la gravità della condanna (in particolare con riferimento ai traffici di cocaina, per i quali egli ha del resto inizialmente negato ogni addebito ed ha ammesso le sue responsabilità solo in un secondo tempo poiché coinvolto dalle dichiarazioni di altri imputati) e la pena ancora da scontare (i 2/3 della pena saranno raggiunti il 24.03.2013, mentre la fine della pena è prevista il 23.09.2014), la totale assenza di legami con il territorio elvetico da parte sua se non quelli di avervi commesso azioni penalmente rilevanti di una certa gravità, i suoi solidi legami d’origine, affettivi, famigliari (dai quali riceve regolari visite in carcere), personali e professionali con il territorio __________, la sua situazione finanziaria precaria (si ricorda al proposito che egli ha dichiarato che proprio a causa di problemi finanziari ha ripreso con il traffico di stupefacenti poiché aveva bisogno di denaro), il rischio che egli possa sottrarsi al residuo di pena riparando in patria, qualora fosse trasferito in sezione aperta, risulta concreto e altamente probabile.

 

 

                                   5.   L'esistenza di un concreto pericolo di fuga, essendo da solo sufficiente a giustificare il mantenimento del reclamante in un penitenziario chiuso ex art. 76 cpv. 2 CP, rende superfluo l'esame del rischio di recidiva.

 

 

                                   6.   Il reclamante sostiene che il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, non avendo ritenuto necessario procedere alla sua audizione formale prima dell’emanazione della decisione. Giova anzitutto rilevare che la procedura in questione non prevede espressamente il diritto ad un’udienza. L’art. 11 cpv. 1 LEPM prevede unicamente il diritto di essere sentito. Il qui reclamante ha in ogni modo potuto esprimersi prima dell’emanazione della decisione. Ne discende che il suo diritto di essere sentito è stato tutelato.

 

 

                                   7.   RE 1 era già stato ammesso dal MPC al beneficio del gratuito patrocinio, con la nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio (doc. B annesso al reclamo 19/22.10.2012). Postula in questa sede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria nella persona dell’avv. PR 1, producendo diversa documentazione a suffragio della sua domanda. A giudizio di questa Corte la richiesta deve essere accolta, vista la fattispecie in esame e ritenuto inoltre che dall’analisi degli atti può essere riconosciuto lo stato d’indigenza del reclamante.

 

 

                                   8.   Il reclamo è respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. L’indennità dovuta al difensore d’ufficio, avv. PR 1, è fissata in CHF 500.-- (IVA inclusa) ed è a carico della Confederazione (art. 74 cpv. 5 LOAP).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 75a, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, 74 LOAP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   L’istanza di gratuito patrocinio in favore di RE 1 per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1 è accolta. Di conseguenza egli è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in questa sede. L’importo di CHF 500.-- (cinquecento) (IVA inclusa) a titolo d’indennizzo a favore dell’avv. PR 1 è a carico della Confederazione (art. 74 cpv. 5 LOAP).

 

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

 

 

                                   5.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera