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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 6/10.12.2012 presentata dal
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IS 1 |
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tendente ad ottenere informazioni riguardo a un possibile decreto di accusa emanato a carico di un suo membro; |
premesso che la richiesta datata 6.12.2012 è giunta al Ministero pubblico il 10.12.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno, allegando due incarti penali;
richiamate le osservazioni 17/18.12.2012 di PI 2, concludenti per la reiezione dell’istanza;
richiamate inoltre le osservazioni 18/19.12.2012 e 2/3.01.2013 (duplica) del procuratore pubblico Moreno Capella, nonché la replica 24/27.12.2012 dell’istante, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – il IS 1, in nome e per conto del suo comitato, chiede informazioni e/o conferma in merito ad un possibile decreto di accusa emanato a carico di PI 2, titolare della __________, con sede a __________, allo scopo di difendere gli interessi professionali dei suoi soci e di valutare il rispetto e l’adempimento del codice etico (doc. 1.a);
che con osservazioni 17/18.12.2012 PI 2 motiva la sua mancata presentazione dell’atto di accusa (recte: decreto di accusa) all’istante, essendo un documento personale e da non divulgare, adducendo parimenti che "(…). Questo episodio mi ha sconvolto e segnato la vita in modo indelebile quindi mi appello a lei affinché questo documento resti riservato" e che domanderà al comitato del IS 1 "(…) di essere presente alla prossima riunione di comitato e dare le necessarie informazioni" (doc. 5);
che il procuratore pubblico, dal canto suo, evidenzia che l’istante fa valere interessi professionali e ragioni da ricondurre al rispetto del codice etico, il cui contenuto non gli è noto; a prescindere da ciò ritiene che occorre essere prudenti, nonostante la circostanza non appaia priva d’interesse per l’associazione professionale cui il condannato fa apparentemente parte (doc. 6);
che con replica 24/27.12.2012 l’istante, a complemento della sua richiesta, ha prodotto copia del codice etico (che ogni associato è tenuto a sottoscrivere al momento della sua adesione all’Associazione __________), gli statuti del IS 1 e la lista dell’anno 2012 delle carrozzerie associate all’__________ in __________ (doc. 8);
che con duplica 2/3.01.2013 il procuratore pubblico, preso atto della suddetta comunicazione e del contenuto del codice etico dell’Associazione, in particolare con riferimento alla norma secondo cui il membro __________ si rifiuta di eseguire lavori che lasciano supporre degli scopi illegali, ritiene che sia data la sussistenza di un interesse degno di protezione sufficiente da parte dell’istante (doc. 12);
che, come esposto in entrata, PI 2 ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che dal sito internet risulta in particolare che l’__________, fondata nel __________, inizialmente contava una decina di carrozzerie, che nel __________ si è affiliata all'__________ e che il IS 1 si prefigge di difendere e promuovere gli interessi professionali dei suoi soci e quelli generali del ramo della carrozzeria, cui possono essere associate le persone fisiche o giuridiche iscritte a Registro di commercio che esercitano l'attività di una carrozzeria in modo professionale e dispongono di una valida struttura, attrezzatura ed organizzazione aziendale, secondo la "Definizione dei requisiti di qualità" richiesti per tutte le carrozzerie __________ e nel rispetto di un codice etico sottoscritto da tutti i membri dell'Associazione (__________; cfr. anche lo Statuto del IS 1, doc. 8.c, alla cui lettura si rimanda per brevità);
che è stato inoltre precisato che in Ticino le carrozzerie che fanno parte di questo Gruppo sono una cinquantina, le quali sono sinonimo di qualità, serietà, fiducia e competenza (__________) (cfr. anche l’elenco degli associati del 2012 prodotto dall’istante, doc. 8.a);
che ogni membro è tenuto a sottoscrivere il Codice etico dell’__________, prodotto dall’istante in sede di replica e scaricabile dal sito internet del IS 1, il quale contiene i principi per un comportamento conforme all’__________ da parte delle aziende certificate (doc. 8.b);
che a giudizio di questa Corte di rilevanza nella fattispecie in esame sono in particolare i seguenti principi del predetto codice:
"(…) Il rapporto tra la carrozzeria __________ e i suoi clienti è un rapporto di fiducia. Accordi tra le parti che trasgrediscono la fedeltà o la buona fede sono contrari alle regole del codice etico";
"(…) Il membro __________ evita ogni comportamento che potrebbe compromettere la sua fiducia e la sua credibilità, danneggiando nel contempo il buon nome dell’__________ ";
"(…) Il membro __________ si rifiuta di eseguire lavori che lasciano supporre scopi illegali";
"(…) Le carrozzerie __________ che contravvengono gravemente alle regole del presente codice etico, possono essere espulse secondo l’art. 11 cpv. 2 dello statuto __________ " (doc. 8.b);
che la __________, con sede a __________, di cui è socio e gerente con diritto di firma individuale PI 2, è una carrozzeria affiliata all’__________ (cfr. __________);
che il 17.08.2009 il procuratore pubblico Moreno Capella ha in particolare emanato un decreto di accusa a carico di PI 2, nel frattempo passato in giudicato (DA __________);
che ciò posto e considerato inoltre il contenuto dell’incarto penale DA __________ (nel frattempo archiviato) riguardante la persona di PI 2 appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di quest’ultimo ad ottenere informazioni riguardo al suo agire per valutare se egli abbia violato o meno il Codice etico in questione, essendo titolare della __________, affiliata all’IS 1;
che in siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – un rappresentante del IS 1 è autorizzato a visionare presso questa Corte il decreto di accusa 17.08.2009 (DA __________) emanato a carico di PI 2 (il cui contenuto appare sufficiente agli scopi dell’istante), senza possibilità di fotocopiarlo, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che l’istanza è accolta con le limitazioni di cui sopra;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera