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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/6.11.2012 presentata da
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto ROG __________ nel frattempo archiviato; |
premesso che la richiesta datata 5.11.2012 è giunta al Ministero pubblico il 6.11.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno, senza formulare osservazioni in merito, allegando la corrispondenza intercorsa con il patrocinatore del qui istante e il relativo incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 27.9./1.10.2012 l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di rappresentare IS 1, il quale lo ha incaricato di verificare l’esistenza, in territorio svizzero, di procedimenti penali pendenti o conclusi a suo carico presso il Ministero pubblico del Canton Ticino e se egli è stato oggetto di domande di assistenza giudiziaria in materia penale (doc. 1.E).
A seguito dello scritto 23.10.2012 da parte del Ministero pubblico (mediante il quale il patrocinatore è stato invitato a completare la sua domanda con i dati anagrafici del suo assistito e una breve motivazione, doc. 1.D), il 25/26.10.2012 l’avv. PR 1 ha fornito i dati anagrafici del suo cliente, precisando parimenti che quest’ultimo avrebbe interesse nell’avvio di un’attività imprenditoriale sul territorio elvetico e che "(…). Prima di adottare iniziative in quest’ottica, tuttavia, egli desidera conoscere nel dettaglio la propria situazione processuale, in modo tale da non incorrere in qualsiasi malinteso. (…)" (scritto 25/26.10.2012, doc. 1.C).
b. Con scritto 29.10.2012 il Ministero pubblico ha comunicato all’avv. PR 1 che, allo stadio attuale, non risultano procedimenti penali a carico di IS 1 presso questo Ufficio. Ha inoltre evidenziato che nel 2008, su richiesta delle autorità italiane, è stata evasa una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, precisando in ogni modo che questa comunicazione non ingloba procedure federali, di altri cantoni o amministrative (doc. 1.B).
c. Il 5/6.11.2012 l’avv. PR 1 ha chiesto al Ministero pubblico di poter visionare gli atti della procedura rogatoriale menzionata nello scritto 29.10.2012 (doc. 1.A).
Il 6.11.2012 il Ministero pubblico ha deciso di trasmettere, per competenza, a questa Corte la suddetta richiesta, allegando i surriferiti scritti e l’incarto ROG __________ di cui viene postulata la compulsazione, senza formulare osservazioni in merito.
in diritto
1. Giova preliminarmente rilevare che nella fattispecie in esame si è alla presenza di una richiesta di ispezione degli atti riguardante un incarto rogatoriale in cui, nell’ambito di un procedimento penale italiano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ ha postulato assistenza giudiziaria al Ministero pubblico del Canton Ticino. Occorre dunque stabilire la competenza e il diritto applicabile in quest’ambito.
2. 2.1.
I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959, entrata in vigore il 12.06.1962 per l'Italia ed il 20.03.1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10.09.1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1°.06.2003, nonché, a partire dal 12.12.2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5.12.2008), dagli art. 48 ss. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985 (CAS) (decisione TPF RR.2012.60-61 del 24.09.2012, consid. 1.2.).
La Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20.03.1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; DTF 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c) [decisione TF 1A.107/2006 del 10.08.2006 consid. 1.1.].
2.2.
Nell’ambito della AIMP, il diritto di esaminare gli atti della procedura, quale aspetto del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, è messo in atto dall’art. 65a AIMP (che prevede in particolare al suo cpv. 1 che ai partecipanti al processo all’estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico) e dall’art. 80b AIMP [secondo cui gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi (art. 80b cpv. 1 AIMP); tali diritti possono, secondo l’art. 80b cpv. 2 AIMP, essere limitati: nell’interesse del procedimento estero (lit. a); per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente (lit. b); per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere (lit. c); per la protezione di interessi privati essenziali (lit. d); nell’interesse di un procedimento svizzero (lit. e); il diniego d’esame o di partecipazione al procedimento dev’essere ristretto agli atti e alle operazioni soggetti a segreto (art. 80b cpv. 3 AIMP)] (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internazionale en matière pénale, 3. ed., § 477, p. 442 e riferimenti).
2.3.
Nell’ambito della procedura di cooperazione internazionale, l’accesso agli atti ha quale scopo imprescindibile la tutela dell’esercizio dei diritti delle parti, in particolare il diritto al ricorso. Di conseguenza questo diritto si estingue allorquando l’assistenza è stata ammessa e la domanda è stata evasa (R. ZIMMERMANN, op. cit., § 481, p. 447 e rif.).
Al riguardo il Tribunale federale ha in particolare stabilito che non appena i documenti vengono trasmessi all’autorità richiedente, la richiesta di poter accedere agli atti rogatoriali deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiedente, e non più presso l’autorità svizzera di assistenza giudiziaria [decisione TF 1A.60/2000 del 22.06.2000 consid. 4e; decisione TF non pubblicata in re H. del 10.10.1997, consid. E. 2.b); giurisprudenza confermata nella decisione TF 1A.212/2003 del 30.08.2004 consid. 13, in cui è stato statuito che se l’assistenza giudiziaria è stata attuata in base ad un provvedimento passato in giudicato, secondo la prassi del Tribunale federale viene di principio meno anche l’interesse degno di protezione].
Ne discende che l’art. 62 cpv. 4 LOG (secondo cui "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione") non può dunque trovare alcuna applicazione.
3. Nella fattispecie in esame il patrocinatore del qui istante ha postulato di poter visionare l’incarto ROG __________.
Ora, dall’incarto ROG __________ risulta che il 28.12.2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, nell’ambito del procedimento penale no. __________ __________ contro, tra gli altri, IS 1 (__________), ha chiesto assistenza giudiziaria al Ministero pubblico del Canton Ticino.
Il 2.01.2008 l’allora procuratore pubblico Maria Galliani ha deciso di entrare nel merito della domanda, ordinando parimenti un atto d’esecuzione (art. 80a AIMP), al quale la polizia ha dato seguito.
Il 15.01.2008 l’allora procuratore pubblico ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ la documentazione inerente alla commissione rogatoria e alla sua evasione.
Il 17.01.2008 la predetta autorità ha confermato all’allora magistrato inquirente di aver ricevuto la documentazione oggetto della domanda di assistenza giudiziaria del 28.12.2007.
L’incarto ROG __________ è stato conseguentemente archiviato dal Ministero pubblico.
In siffatte circostanze, alla luce della suddetta giurisprudenza e considerato come i documenti rogatoriali di cui all’incarto ROG __________ sono stati trasmessi dal Ministero pubblico del Canton Ticino all’autorità richiedente (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________) e che la domanda di assistenza giudiziaria è stata evasa, la presente richiesta di poter accedere agli atti dell’incarto rogatoriale in questione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiedente, e quindi all’autorità italiana competente.
L’istanza è dunque da dichiararsi irricevibile in difetto della competenza territoriale.
4. L’istanza è irricevibile. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la AIMP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera