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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 6/10.12.2012 presentato da
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RE 1 patr. da: PR 1 |
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contro |
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la decisione 27.11.2012 emanata dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar con cui ha concesso all’Ufficio di sanità l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto penale __________ pendente presso la citata Pretura e ad estrarre le copie necessarie; |
richiamati gli scritti 11/12.12.2012 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 11/13.12.2012 del presidente della Pretura penale, mediante le quali comunicano di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;
richiamato inoltre lo scritto 7/11.02.2013 dell’Ufficio di sanità, di cui si dirà in corso di motivazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di varie denunce/querele e in base alle informazioni raccolte, il 27.05.2011 il Ministero pubblico ha decretato l’apertura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, che in quel periodo esercitava la sua attività lavorativa in qualità di infermiera presso l’Ospedale Regionale di __________, in relazione all’invio di numerosi scritti anonimi trasmessi a diverse persone e a rappresentanti di enti pubblici, per ripetuta diffamazione (art. 173 CP), ripetuta ingiuria (art. 177 CP), ripetuta minaccia (art. 180 CP) e ripetute molestie sessuali (art. 198 CP) (inc. MP __________).
Il procedimento penale è dapprima sfociato nel decreto di accusa 12.09.2011 (DA __________) (AI 18) avverso il quale il 23/26.09.2011 l’imputata e due accusatori privati hanno inoltrato opposizione (AI 19, AI 20 e AI 21).
b. Il 5.10.2011 l’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Ufficio di sanità), richiamando gli art. 23, 53, 59 LSan e 101 cpv. 2 CPP, ha chiesto al Ministero pubblico di poter accedere all’intero incarto penale riguardante RE 1 (AI 22).
Con scritto 7.10.2011 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha autorizzato il predetto ufficio a consultare gli atti dell’incarto penale DA __________, con la facoltà di estrarne le fotocopie, precisando nondimeno che "(…) è pendente l’opposizione interposta dall’imputata per il tramite del suo difensore che ci legge in copia (avv. PR 1) e che attendo nei prossimi giorni dei documenti supplementari. Valuti lei se è il caso o meno di attendere che l’incarto sia stato ulteriormente completato" (AI 23).
Il 28.10.2011 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico che la sua assistita rinuncia all’interrogatorio del 10.11.2011 per il quale è stata citata, poiché "(…) accetterà tutti i suoi decreti" (AI 26 e AI 27). Ha inoltre allegato uno scritto datato 19.10.2011 da cui emerge che l’Ospedale Regionale di __________ ha in particolare confermato che il rapporto di lavoro con RE 1 terminerà il 31.10.2011, chiedendo parimenti di revocare l’autorizzazione ai funzionari dell’Ufficio di sanità di consultare l’incarto penale poiché sprovvisti di legittimazione (AI 27).
c. Il 4.11.2011, preso atto delle opposizioni interposte il 23/26.09.2011 dall’imputata e da due accusatori privati e richiamando l’art. 355 cpv. 3 lit. c CPP, il procuratore pubblico ha annullato il decreto di accusa DA __________ ed ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia e ripetute molestie sessuali (DA __________) (AI 28).
Avverso il predetto decreto l’11/13.11.2011 è stata inoltrata opposizione da due accusatori privati (AI 31 e AI 32).
L’incarto penale è quindi stato trasmesso alla Pretura penale presso la quale è ancora pendente in attesa di giudizio (inc. __________).
d. Con scritto 30/31.10.2012 l’Ufficio di sanità, per il tramite del suo capoufficio, ha informato la Pretura penale che il 7.10.2011 il magistrato inquirente le aveva concesso l’accesso agli atti all’incarto penale riguardante RE 1 e di aver preso atto che al decreto di accusa è stata interposta opposizione. Richiamando gli art. 23, 53, 59 LSan e 101 cpv. 2 CPP, ha domandato di poter accedere all’intero incarto penale allo scopo di valutare compiutamente la fattispecie (doc. 4.a annesso alle osservazioni 11/13.12.2012 della Pretura penale).
e. Il 27.11.2012 il presidente della Pretura penale ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 30/31.10.2012 dell’Ufficio di sanità, considerato in particolare che "(…) i fatti imputati a RE 1 sarebbero stati commessi mediante l’invio di innumerevoli scritti anonimi inviati a più persone e a rappresentanti di enti pubblici approfittando in gran parte dei dati personali e del recapito privato di pazienti all’__________, dati ai quali aveva accesso nella sua veste di infermiera – appare pacifico il nesso fra i fatti a fondamento del surriferito procedimento penale e la richiesta dell’autorità istante. È quindi dato un interesse giuridico legittimo e non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti" (decreto 27.11.2012, p. 2, inc. __________).
f. Con il presente reclamo RE 1 chiede di annullare la surriferita decisione e di respingere conseguentemente la richiesta dell’Ufficio di sanità di esaminare gli atti del procedimento penale a suo carico.
La reclamante sostiene anzitutto che la decisione impugnata sarebbe in contrasto con quanto deciso dal procuratore pubblico al momento dell’emanazione del decreto di accusa, affermando che egli aveva respinto la richiesta di accedere agli atti poiché lei non eserciterebbe più la professione di infermiera. Pertanto non sussisteva più alcun interesse nella divulgazione degli atti in questione. Evidenzia inoltre di aver rescisso da oltre un anno e di comune accordo il contratto di lavoro concluso trent’anni fa con l’ente ospedaliero. Non esisterebbe dunque più alcun interesse per l’Ufficio di sanità di esaminare l’incarto penale che la riguarda personalmente. Afferma infine che "(…) Questo mancato interesse è persino abusivo se si pensa che le ipotesi di accusa saranno contestate. Per ragioni di autorità la reclamante non ha fatto opposizione, vista la pena tutto sommato lieve, al decreto d’accusa. L’opposizione di due parti civili (recte: accusatori privati) le permette tuttavia di contestare in toto la sua responsabilità" (reclamo 6/10.12.2012, p. 2).
g. Come esposto in entrata, il presidente della Pretura penale e il procuratore pubblico si rimettono al prudente giudizio di questa Corte.
h. Con scritto 28.01.2013 questa Corte ha informato l’Ufficio di sanità che il 6/10.12.2012 RE 1 (per il tramite del suo patrocinatore avv. __________) ha inoltrato reclamo presso questa Corte contro il decreto emanato il 27.11.2012 dal presidente della Pretura penale (mediante il quale, come visto, è stata accolta, ai sensi dei considerandi, la richiesta del predetto ufficio di poter esaminare gli atti dell’incarto penale riguardante la qui reclamante in applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP, inc. __________), chiedendo nel dettaglio i motivi che stanno alla base della sua richiesta, considerato come RE 1 non risulta più essere iscritta all’albo degli operatori sanitari (__________).
i. Con scritto 7/11.02.2013 l’Ufficio di sanità ha in particolare informato questa Corte che RE 1 "(…), ora sospesa dal suo incarico a causa del procedimento penale in corso, è stata assunta e ha lavorato come infermiera alle dipendenze dell’Ospedale __________ di __________. Secondo il decreto d’accusa (…), che per altro l’imputata non ha impugnato, essa si è resa responsabile di reiterati reati contro l’onore, di ripetuta minaccia e di ripetute molestie sessuali. La gran parte dei reati ascritti alla ricorrente sono stati commessi a danno di persone, enti pubblici e pazienti registrati nella banca dati dell’Ospedale __________. Si tratta di dati sensibili a cui la stessa aveva accesso nella sua veste di infermiera e dunque nello svolgimento della sua professione" (scritto 7/11.02.2013, p. 1, doc. 6).
Evidenzia poi che giusta l’art. 54 lit. b LSan gli infermieri sono considerati operatori sanitari senza formazione universitaria, che il Dipartimento è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione all’esercizio dipendente/indipendente delle professioni previste dall’art. 54 LSan e che "(…) È tuttavia riservato il cpv. 2 il quale specifica che per l’esercizio dipendente delle professioni previste dalla lett. b dell’art. 54 LSan sono applicabili le disposizioni dell’art. 58 LSan. L’art. 58 cpv. 1 e 2 LSan stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria prevista dalla lett. b dell’art. 54 è presunta quando la direzione di un servizio o una struttura sanitaria, prima di assumere un operatore in forma dipendente, ha proceduto alla verifica delle condizioni e dei requisiti conformemente alle disposizioni dell’art. 56 cpv. 1 e 4 e dell’art. 59. Ciò significa che l’autorizzazione viene delegata al datore di lavoro per gli operatori sanitari con il libero esercizio e senza formazione universitaria se questi decidono di esercitare un’attività lucrativa in qualità di dipendenti (…)" (scritto 7/11.02.2013, p. 1 e 2, doc. 6).
Ritiene dunque che RE 1 sia un operatore sanitario ai sensi della LSan. Avendo quest’ultima violato i suoi obblighi professionali e le regole deontologiche, il DSS quale autorità di vigilanza, ha dunque pieno diritto e dovere di accedere a ogni informazione necessaria per intraprendere gli eventuali e necessari provvedimenti in merito.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
1.2.
Secondo SCHMID è possibile presentare reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP contro decisioni emanate da chi dirige il procedimento nell’ambito di una richiesta di esame degli atti, perlomeno contro quelle emanate dal pubblico ministero.
Per quanto concerne, per contro, le decisioni emanate da un tribunale di primo grado a sua mente occorre considerare l’art. 65 CPP, in particolare il suo cpv. 2 (secondo cui le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio), così come l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP, disposizioni che sembrano escludere un reclamo indipendente (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 102 CPP n. 5; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, nota a piè di pagina 509).
A giudizio di SCHMUTZ, GOLDSCHMID, MAURER e SOLLBERGER la decisione riguardante una richiesta di esame degli atti è, di principio, impugnabile mediante reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP nella misura in cui la decisione non è stata presa da chi dirige il procedimento di una giurisdizione di ricorso oppure dall’Ufficio dei provvedimenti coercitivi.
Nel caso in cui la decisione sia stata emanata da un tribunale di primo grado si è alla presenza di una decisione ordinatoria (verfahrensleitender Entscheid) non impugnabile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP laddove concerne una parte oppure altri partecipanti al procedimento.
Per contro, se terzi dovessero domandare di ispezionare gli atti in applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP la decisione è impugnabile, non essendo alla presenza di una decisione ordinatoria, bensì – nell’ottica del terzo – di una decisione che conclude il procedimento (verfahrenserledigender Entscheid) [cfr. BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 102 CPP n. 6; P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur StPO, art. 102 CPP, p. 79].
I citati autori non si esprimono sulla richiesta di ispezione degli atti da parte di altre autorità – in casu l’Ufficio di sanità – giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP.
1.3.
Nella fattispecie in esame la Pretura penale del Canton Ticino quale tribunale di primo grado ha emanato una decisione inerente ad una richiesta indipendente di consultazione degli atti da parte dell’Ufficio di sanità di un incarto penale pendente riguardante un operatore sanitario (infermiera). La predetta autorità non partecipa al procedimento penale in questione ma – come si vedrà di seguito – è un’altra autorità ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP. Per questi motivi, a giudizio di questa Corte la decisione qui impugnata inerente ad una siffatta richiesta di ispezione degli atti non costituisce una decisione ordinatoria presa prima del dibattimento da chi dirige il procedimento, impugnabile con la decisione finale (art. 65 CPP), bensì un decreto impugnabile.
1.4.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).
1.5.
Il gravame inoltrato il 6/10.12.2012 contro la decisione 27.11.2012 con cui il presidente della Pretura penale ha concesso all’Ufficio di sanità l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto __________ pendente presso la stessa Pretura e ad estrarre le copie necessarie, è tempestivo e proponibile.
RE 1, quale destinataria della decisione, è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Esso è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.2.1.
Il diritto spettante alle parti al procedimento di esaminare gli atti fa parte del loro diritto di essere sentite. Tale diritto viene sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e nello specifico ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost..
Esso rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza TF 1B_427/2010 del 21.01.2011, considerando 3.3.).
2.2.
Ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CPP le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’art. 108 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 2 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 101 CPP n. 2 ss.).
Il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Pra-xiskommentar, art. 101 CPP n. 14 ss.).
I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (art. 101 cpv. 3 CPP; cfr. BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 101 CPP n. 19).
2.3.
Giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP e l’art. 194 cpv. 1 e 2 CPP tra il pubblico ministero e i tribunali da un lato e le altre autorità nei procedimenti penali, civili e amministrativi dall’altro lato, sussiste un diritto all’esame degli atti generale e reciproco se l’autorità istante necessita degli atti per l’evasione del suo procedimento e se interessi pubblici o privati preponderanti non siano d’ostacolo (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 101 CPP n. 14 e 17). L’autorizzazione conferita ad altre autorità di esaminare gli atti presuppone dunque una ponderazione degli interessi.
Occorre in particolare tenere conto dell’interesse pubblico ad uno svolgimento rapido del procedimento e privo di interruzioni [Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 (di seguito Messaggio), p. 1069]. Il buon esisto del procedimento penale, specialmente nelle sue fasi iniziali, potrebbe bloccare l’autorizzazione all’accesso agli atti ad altre autorità in considerazione del rischio di una dispersione di notizie (Commentario CPP – M. GALLIANI / M. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 11).
Per quanto concerne gli interessi privati è necessario vagliare la protezione della personalità e la tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; Commentario CPP – M. GALLIANI / M. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 11).
La ponderazione degli interessi in gioco presuppone dipoi che le altre autorità possano visionare gli atti di un procedimento penale pendente (solo) qualora necessitino di tali documenti per l’evasione di procedimenti civili, penali e amministrativi (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 10). Non si deve dunque tralasciare la natura e la rilevanza del procedimento condotto dall’autorità istante (Commentario CPP – M. GALLIANI / M. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 11). Un’istanza di consultare gli atti del procedimento da parte di altre autorità implica quindi che le stesse giustifichino e dimostrino un interesse a tal fine. Delle istanze volte a delle ricerche generali sono evidentemente vietate (CR CPP – J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6).
Il rifiuto di autorizzare l’accesso agli atti per interessi privati o pubblici preponderanti deve essere inteso quale ultima ratio. Si deve in ogni caso esaminare se questi interessi non possono essere tutelati mediante provvedimenti meno drastici (come ad esempio mediante la cancellazione di nomi e di determinati passaggi oppure trattenendo solo determinati atti) (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; Messaggio, p. 1118).
3. 3.1.
In data 5.10.2011 l’Ufficio di sanità, richiamando gli art. 23, 53, 59 LSan e 101 cpv. 2 CPP, ha chiesto al Ministero pubblico di poter accedere all’intero incarto penale riguardante RE 1 (AI 22).
Con scritto 7.10.2011 il procuratore pubblico ha autorizzato il predetto ufficio a consultare gli atti dell’incarto penale DA __________, con la facoltà di estrarne le fotocopie, precisando nondimeno che "(…) è pendente l’opposizione interposta dall’imputata per il tramite del suo difensore che ci legge in copia (avv. PR 1) e che attendo nei prossimi giorni dei documenti supplementari. Valuti lei se è il caso o meno di attendere che l’incarto sia stato ulteriormente completato" (AI 23).
Il 28.10.2011 l’avv. PR 1 ha comunicato al procuratore pubblico che la sua assistita rinunciava all’interrogatorio del 10.11.2011 per il quale era stata citata e che quindi accetterà il decreto (AI 26 e AI 27). Ha inoltre allegato uno scritto datato 19.10.2011 da cui emerge che l’Ospedale regionale di __________ ha in particolare confermato che il rapporto di lavoro con RE 1 terminerà il 31.10.2011, chiedendo parimenti di revocare l’autorizzazione ai funzionari dell’Ufficio di sanità di consultare l’incarto penale poiché sprovvisti di legittimazione (AI 27).
Giova anzitutto evidenziare che non corrisponde al vero l’asserzione della reclamante secondo la quale il magistrato inquirente aveva respinto la richiesta di ispezione degli atti da parte dell’Ufficio di sanità "(…) per il semplice motivo che, essendo la reclamante uscita dalle professioni infermieristiche non c’era più nessun interesse alla divulgazione degli atti di inchiesta ad autorità terze" (reclamo 6/10.12.2012, p. 1, doc. 1). Al contrario, il procuratore pubblico ha autorizzato il predetto ufficio ad accedervi. A prescindere da ciò, RE 1 avrebbe potuto impugnare la decisione presa dal magistrato inquirente mediante reclamo a questa Corte giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (cfr., al proposito, N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 102 CPP n. 5; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, nota a piè di pagina 509; BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 102 CPP n. 6; P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur StPO, art. 102 CPP, p. 79; ZK StPO – A. J. KELLER, art. 393 CPP n. 16). Rimedio di diritto di cui la reclamante però non ha fatto uso.
3.2.
Il 27.11.2012 la Pretura penale ha accolto l’istanza 30/31.10.2012 presentata dall’Ufficio di sanità [mediante la quale ha informato la Pretura penale che il 7.10.2011 il magistrato inquirente le aveva concesso l’accesso agli atti all’incarto penale riguardante RE 1, di aver preso atto che al decreto di accusa è stata interposta opposizione, e richiamando gli art. 23, 53, 59 LSan e 101 cpv. 2 CPP, ha domandato di poter accedere all’intero incarto penale allo scopo di valutare compiutamente la fattispecie (doc. 4.a annesso alle osservazioni 11/13.12.2012 della Pretura penale)], concedendo l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto __________ pendente presso la predetta Pretura e ad estrarre le copie necessarie (decreto 27.11.2012, inc. __________ – __________).
3.3.
Ora, al Consiglio di Stato (art. 22 LSan), al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) (art. 23 LSan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 LSan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (LSan), incombono specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie.
L’esercizio nel Cantone di un’attività sanitaria è sottoposto a vigilanza (art. 53 cpv. 1 LSan). È pacifico e incontestato che l’infermiere è un operatore sanitario giusta l’art. 54 cpv. 1 lit. b LSan: il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione (art. 54 cpv. 2 LSan).
Il DSS è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione all’esercizio indipendente o dipendente delle professioni previste dall’art. 54 LSan (art. 55 cpv. 1 LSan), riservato il cpv. 2 (secondo cui per l’esercizio delle professioni previste dall’art. 54 lit. b LSan (tra cui figura anche l’infermiere) sono applicabili le disposizioni dell’art. 58 LSan). La predetta norma sancisce che l’autorizzazione all’esercizio dipendente di una professione di cui all’art. 54 lit. b LSan è presunta se sono in particolare ossequiate le seguenti disposizioni: (cpv. 2) l’operatore sanitario titolare oppure la direzione di un servizio o struttura sanitari, prima di assumere un operatore in forma dipendente, deve procedere alla verifica delle condizioni e dei requisititi conformemente alle disposizioni dell’art. 56 cpv. 1 e 4 e 59 LSan; (cpv. 3) per la verifica dei requisiti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento; (cpv. 5) il titolare o la direzione sono tenuti ad informare immediatamente il Dipartimento se l’assunzione è stata rifiutata o se il contratto è stato revocato per motivi previsti dall’art. 59 cpv. 1 e 2 LSan; (…); (cpv. 7) il Dipartimento può, ove le circostanze lo richiedono, sottoporre all’autorizzazione prevista dall’art. 55 cpv. 1 LSan anche operatori sanitari dipendenti.
L'art. 56 LSan subordina l'autorizzazione al libero esercizio delle professioni sanitarie al possesso di determinati titoli di studio (cpv. 1 lit. a), al godimento di buona reputazione (cpv. 1 lit. b), documentata dall'estratto del casellario giudiziale (cpv. 4 lit. b) ed al possesso dei necessari requisiti psichici e fisici (cpv. 1 lit. c), comprovati da un certificato di idoneità (cpv. 4 lit. c). Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorizzazione è rifiutata (art. 59 cpv. 1 LSan). Se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a LSan).
L'autorizzazione può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi violazioni delle disposizioni di legge, nonché in caso di violazione delle norme deontologiche (art. 59 cpv. 2 lit. b LSan).
La revoca dell’autorizzazione per tempo determinato o indeterminato può avere soltanto valore di semplice misura amministrativa, mediante la quale l’autorità constata la decadenza dei presupposti che ne avevano giustificato il rilascio; essa può tuttavia anche presentare le connotazioni di provvedimento afflittivo, ovvero di sanzione disciplinare (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM 52.2005.9);
Nel caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della professione o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca dell'autorizzazione per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56 cpv. 1 lit. b LSan) può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per uno dei motivi indicati dall’art. 59 cpv. 2 lit. b LSan. A differenza della revoca per grave negligenza, per azioni immorali, per rilascio di certificati falsi, per comportamenti lesivi dell'etica professionale o per ripetuta inosservanza delle regole dell'arte, che può essere pronunciata dell'autorità amministrativa indipendentemente da qualsiasi giudizio penale, la revoca per decadenza del requisito della buona condotta presuppone una condanna penale iscritta a casellario giudiziale per un reato inconciliabile con il profilo di dirittura morale richiesto all'operatore sanitario (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM 52.2005.9).
L’autorizzazione è valida fino al compimento del settantesimo anno di età e può essere rinnovata ogni due anni, previo accertamento dell’idoneità psicofisica all’esercizio della professione da parte del Medico cantonale (art. 60 cpv. 1 LSan).
Ciò posto e considerato che in casu l’Ufficio di sanità, quale autorità di vigilanza, ha postulato alla Pretura penale di poter accedere all’incarto penale pendente riguardante RE 1, già infermiera presso l’Ospedale Regionale di __________, la stessa è pacificamente qualificabile come altra autorità ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP, dovendo valutare eventuali misure amministrative/sanzioni disciplinari a suo carico, in particolare revocare l’autorizzazione al libero esercizio dipendente/indipendente di infermiera.
3.4.
Occorre dunque esaminare se l’Ufficio di sanità necessiti effettivamente di questi atti per l’evasione delle sue incombenze in qualità di autorità di vigilanza e ponderare gli interessi delle parti in gioco.
Visti in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia 26.08.2011 (AI 16, p. 1 ss.), in cui sono contenute le dichiarazioni rilasciate il 18.08.2011 da RE 1 dinanzi alla polizia ove quest’ultima ha ammesso le sue responsabilità riguardo alle accuse mosse nei suoi confronti (doc. 6 annesso all’AI 16), lo scritto 28.10.2011 dell’avv. PR 1 mediante il quale ha comunicato al magistrato inquirente di rinunciare all’interrogatorio e che la sua assistita "(…) accetterà tutti i suoi decreti (…)", considerati inoltre la rescissione del rapporto di lavoro tra la qui reclamante e l’ente ospedaliero avvenuta il 31.10.2011 (AI 27), il contenuto del DA __________ del 4.11.2011 (AI 28) e – ci sia concesso – il comportamento riprovevole assunto da RE 1, agli atti vi sono inconfutabilmente elementi utili all’Ufficio di sanità per vagliare la posizione della qui reclamante (alla quale era a suo tempo stata concessa l’autorizzazione ad esercitare la professione di infermiera ai sensi della LSan) e per evadere il relativo procedimento amministrativo.
Questa Corte ritiene inoltre che l’interesse giuridico legittimo dell’Ufficio di sanità prevale sugli interessi privati (protezione della personalità e tutela del segreto) di RE 1.
Si evidenzia anzitutto che con la decisione qui impugnata il presidente della Pretura penale ha autorizzato unicamente un rappresentante dell’Ufficio di sanità, peraltro tenuto al segreto professionale/d’ufficio, ad accedere agli atti istruttori dell’incarto penale in questione. Non vi è dunque alcun rischio di diffusione di documenti ad altre persone estranee alla procedura amministrativa.
Non va inoltre dimenticato che se da un lato è vero che il procedimento penale in questione è ancora pendente presso la Pretura penale in attesa di giudizio, è altrettanto vero che lo stesso non si trova più allo stadio iniziale.
A ciò aggiungasi che non si ravvisano nemmeno interessi pubblici che ostano all’accesso degli atti né con riferimento al buon esito del procedimento (non essendoci alcun rischio di una dispersione di notizie essendo, come detto, l’Ufficio di sanità legato al segreto professionale/d’ufficio) né riguardo allo svolgimento del procedimento penale che è a buon punto e non viene in tal modo interrotto od ostacolato.
Per quanto attiene infine alla censura sollevata dalla reclamante secondo cui non esisterebbe più alcun interesse da parte dell’Ufficio di sanità a compulsare l’incarto penale che la concerne personalmente, si ricorda che l’autorizzazione che le era stata concessa per esercitare la professione di infermiera è valida fino al compimento del settantesimo anno di età (art. 60 cvp. 1 LSan) e che la stessa può essere revocata per tempo determinato/indeterminato (art. 59 cpv. 2 LSan).
L’Ufficio di sanità dovrà evidentemente tenere conto dello stadio (non finale) del procedimento.
3.5.
Alla luce di quanto sopra esposto il decreto 27.11.2012 emanato dal presidente della Pretura penale (inc. __________ – __________) qui impugnato è conforme ai dettami di legge ed è dunque meritevole di tutela.
4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 3, 101, 107, 385, 390 e 393 ss. CPP, la LSan ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera