Incarto n.
60.2012.86

 

Lugano

26 marzo 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 8/9.3.2012 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà del 2.3.2012 che ha ordinato la sua carcerazione preventiva fino al 27.4.2012 (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 13/14.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Corte;

 

richiamate le osservazioni 14.3.2012 del procuratore pubblico Andrea Pagani, mediante le quali chiede di respingere il reclamo;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   A seguito delle dichiarazioni di un acquirente di stupefacenti raccolte il 27.2.2012 (allegato 12 al rapporto di arresto del 29.2.2012), la mattina del 29.2.2012 la Polizia ha perquisito il domicilio del reclamante, e quest’ultimo è stato accompagnato in modo coatto e sentito la mattina medesima dalla Polizia (allegato 1 al rapporto di arresto del 29.2.2012). Nel pomeriggio il reclamante è stato interrogato dal procuratore pubblico (inc. __________). Il giorno seguente il magistrato inquirente ha fatto istanza di carcerazione preventiva.

 

 

b.Con decisione 2.3.2012, qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva del qui reclamante fino al 27.4.2102.

                                         Il magistrato ha ammesso l’esistenza di seri indizi di reato e di colpevolezza in relazione a quanto trovato presso il domicilio del reclamante, in base alle sue ammissioni ed alle deposizioni di un acquirente e della convivente.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso l’esistenza di un pericolo d’inquinamento delle prove, trovandosi l’inchiesta al suo inizio, ed essendo necessaria l’audizione dei fornitori e degli acquirenti.

                                         In relazione al principio della proporzionalità, il magistrato ha ordinato la carcerazione preventiva fino al 27.4.2012, come richiesto dal procuratore.

                                         In conclusione della sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato al procuratore pubblico l’obbligo di procedere alla revoca della misura cautelare qualora si manifestassero prima della scadenza le condizioni dell’art. 212 cpv. 2 CPP, ed al reclamante la possibilità di formulare in ogni momento una domanda di scarcerazione.

 

 

c.      Con gravame 7/9.3.2012 il reclamante afferma di aver immediatamente collaborato, chiarendo la sua posizione ed ammettendo quanto commesso, ma contestando in parte quanto riferito da un acquirente. Riguardo all’indicazione dei suoi fornitori, egli ha espresso i suoi timori.

                                         Per il reclamante, il procuratore pubblico può al massimo rimproverargli un commercio di marijuana, ma non un commercio di cocaina, in quanto non ancora attuato.

                                         Considerato come sarebbe esclusa la possibilità di promuovergli l’imputazione aggravata della LStup, la carcerazione preventiva ammessa dal giudice dei provvedimenti coercitivi apparirebbe contraria al principio della proporzionalità, ritenuto pure che gli accertamenti ancora necessari possono essere compiuti in tempi brevi. Il reclamante conclude chiedendo di accogliere il gravame e di limitare la sua carcerazione preventiva al massimo fino al 14.3.2012, rispettivamente (e subordinatamente) fino al 28.3.2012.

 

 

d.Nelle proprie osservazioni 13/14.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi evidenzia come il reclamante, al momento in cui è stata ordinata la carcerazione preventiva, non avesse fornito informazioni sufficienti in merito ai suoi fornitori ed acquirenti, a fronte di quantità e varietà delle sostanze stupefacenti e del denaro trovati al suo domicilio. Di modo che il periodo di carcerazione preventiva determinato era, con riferimento agli atti istruttori necessari (compresi i controlli telefonici), conforme al principio della proporzionalità.

 

 

e.      Nelle proprie osservazioni 14.3.2012 il procuratore pubblico espone gli indizi di colpevolezza e i motivi a fondamento del pericolo di collusione. In considerazione del numero non indifferente di persone da identificare, giudica il termine di carcerazione (richiesto e ordinato) quasi insufficiente per concludere un’inchiesta che è ancora ai suoi albori.

                                         In conclusione, oltre a chiedere il rigetto del reclamo, il procuratore pubblico si riserva di chiedere una proroga della carcerazione preventiva.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         A’ sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011 del 17.2.2011, 1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, presentato l’8/9.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 2.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC __________), è tempestivo.

 

                                         RE 1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

 

                                         Il reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva o della carcerazione di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

 

                                         2.2.

                                         La carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell’atto di accusa presso il tribunale di primo grado, con l’inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell’imputato nel corso dell’istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP).

 

                                         La carcerazione preventiva – e di sicurezza – è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di sicurezza: BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 16 nota 65) è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.

 

 

3.Nel presente caso, non sono contestati i seri indizi di colpevolezza rispetto ai reati ipotizzati, e neppure il pericolo di collusione e d’inquinamento delle prove: impugnata è solo la proporzionalità della decisione con riferimento alla durata della carcerazione preventiva ordinata.

                                         Considerato il bene giuridico protetto della libertà personale in gioco, questa Corte non può però esimersi dall’operare preventivamente una verifica degli altri presupposti della carcerazione preventiva.

 

 

4.4.1.

                                         La carcerazione preventiva presuppone anzitutto l’esistenza di gravi indizi di un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).

 

                                         4.2.

                                         I seri indizi di colpevolezza sono certamente riuniti in considerazione delle sostanze stupefacenti e dei valori patrimoniali trovati al domicilio del reclamante (allegato 3 al rapporto di polizia 29.2.2012), in base alle ammissioni già rese (allegato 2 al rapporto di polizia 29.2.2012 e verbale PP 29.2.2012, AI 6) , nonché in base anche alle dichiarazioni della convivente (allegato 13 al rapporto di polizia 29.2.2012) e di un acquirente (allegato 12 al rapporto di polizia 29.2.2012).

 

 

5.5.1.

                                         I pericoli di collusione e d’inquinamento dei mezzi di prova sono precisati all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti termini: “ (...) vi è seriamente da temere che: (…) b. influenzi persone e inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità”.

                                         Come già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP, detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico.

                                         Tali pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni già sentiti o ancora da sentire o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (Commentario CPP E. MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).

 

                                         5.2.

                                         È nella natura dell’inchiesta in materia di stupefacenti la necessità di procedere all’identificazione degli acquirenti, ma soprattutto dei fornitori della sostanza, così come occorre ricostruire le quantità di stupefacente trattate dall’imputato.

                                         Nel caso concreto, il reclamante ha fatto delle ammissioni, ma è stato intenzionalmente reticente in relazione ai nomi dei propri fornitori, ciò che richiede ovviamente degli approfondimenti dell’inchiesta.

                                         Riguardo agli acquirenti, in caso di contestazione (come parzialmente sembra il caso) dei quantitativi loro riferiti, occorre procedere all’identificazione, alla loro audizione e a dei confronti.

                                         Per la loro identificazione, occorre esaminare anche i tabulati telefonici, già richiesti e già al vaglio degli inquirenti, ma che, per il loro numero, richiedono certamente tempo (AI 29).

 

 

6.6.1.

                                         Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

                                         Il nuovo CPP ha recepito tale giurisprudenza all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile”.

 

                                         6.2.

                                         Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità (art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.

                                         Concretamente l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.

 

                                         6.3.

                                         Sempre nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         6.4.

                                         Nel presente caso, non è la sussidiarietà (punto 6.3.) ad essere contestata, ma la durata della carcerazione preventiva, nell’ottica della possibile pena (punto 6.1.) e della celerità nella conduzione dell’inchiesta (6.2.).

 

                                         6.5.

                                         Riguardo l’imputazione, per il reclamante sarebbe da scartare l’infrazione aggravata, avendo venduto solo marijuana: ciò renderebbe sproporzionata la durata di due mesi di detenzione preventiva.

 

                                         6.6.

                                         Il ragionamento non merita particolare tutela per i seguenti motivi.

                                         Anzitutto, i quantitativi di sostanza venduta non sono a priori minimi, e sono già in parte contestati.

                                         Inoltre, anche ammettendo l’infrazione semplice dell’art. 19 cpv. 1 LStup, per la stessa è prevista una pena fino a tre anni, trattandosi di un delitto, ciò che la rende difficilmente incompatibile con una carcerazione preventiva di due mesi.

                                         Infine, il reclamante ha ammesso l’acquisto della cocaina almeno in parte per la vendita, ciò che assurge ad atto preparatorio punibile ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lit. g LStup.

 

                                         6.7

                                         Il reclamante sostiene che i residui bisogni istruttori ed il relativo pericolo di collusione potrebbero essere superati in tempi brevi, entro il 14.3.2012, rispettivamente (e subordinatamente) entro il 28.3.2012.

 

                                         6.8

                                         Premesso che, già in astratto, appare difficile determinare a priori la durata dei bisogni di un’inchiesta e la durata del pericolo di collusione e d’inquinamento delle prove (connesso), ciò vale a maggior ragione per un’inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti, del genere di quella oggetto del presente procedimento. Se la collaborazione del reclamante potrà certamente concorrere ad abbreviare i tempi, ciò non toglie che sia compito degli inquirenti identificare soprattutto i fornitori, ma anche gli acquirenti, onde determinare i quantitativi oggetto delle infrazioni. Ciò richiede tempo ed impegno non sempre facilmente quantificabile a priori.

 

                                         6.9.

                                         Nel presente caso occorre pure considerare come il procuratore pubblico abbia chiesto, ed il giudice dei provvedimenti coercitivi abbia ordinato, un periodo di detenzione preventiva inferiore ai tre mesi massimi consentiti dal CPP: entrambi hanno perciò già operato una valutazione dei possibili tempi richiesti dall’inchiesta, contenendoli.

                                         Dalla lettura degli atti questa Corte non può che condividere la valutazione del procuratore pubblico e del giudice dei provvedimenti coercitivi, in considerazione dello stadio iniziale dell’inchiesta, della complessità della medesima, in particolare per determinare i fornitori, gli acquirenti e i quantitativi, anche mediante i (non pochi) dati risultanti dalle utenze telefoniche.

 

                                         6.10.

                                         In ogni caso, e come giustamente ricordato dal giudice dei provvedimenti coercitivi alla fine della motivazione della sua decisione, al reclamante è data in ogni tempo la facoltà di presentare una domanda di scarcerazione giusta l’art. 228 CPP, mentre che al procuratore pubblico compete l’onere di condurre l’inchiesta in modo celere conformemente al principio generale dell’art. 5 cpv. 1 CPP ed alla sua concretizzazione in materia di carcerazione dell’art. 5 cpv. 2 CPP, nonché il rispetto dell’art. 212 cpv. 2 CPP.

 

7.Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

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Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera