Incarto n.
60.2012.91

 

Lugano

22 marzo 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 25.01./8.03.2012 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale DA __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________;

 

 

premesso che la richiesta datata 25.01.2012 è stata inviata al Ministero pubblico, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8.03.2012, comunicando parimenti che da parte sua nulla osta affinché la richiesta sia accolta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 28.11.2005, in territorio di __________, si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quali protagonisti __________, conducente del veicolo __________ __________ targato __________ e __________ (__________), che era in sella al suo velocipede marca __________;

 

                                         che il ciclista, a seguito dell’impatto, è stato ricoverato presso l’Ospedale Regionale di __________ ove è purtroppo deceduto il 6.12.2005 (inc. DA __________);

 

 

                                         che di conseguenza il Ministero pubblico ha avviato, d’ufficio, la raccolta delle informazioni preliminari ai sensi del CPP TI nei confronti di __________ sfociate nel decreto di accusa 17.07.2006 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, che lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di omicidio colposo ed ha proposto la sua condanna alla pena di 60 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando le parti civili PI 2, __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________) al competente foro civile, e meglio come ivi descritto;

 

 

                                         che il 9.02.2010 il presidente della Pretura penale, richiamando l’opposizione 19.07.2009 delle parti civili interposta al suddetto decreto d’accusa e preso atto del ritiro 9.02.2010 della predetta opposizione, ha stralciato dai ruoli il procedimento di cui all’incarto __________;

 

 

                                         che il decreto di accusa 17.06.2006 (DA __________) è quindi passato in giudicato il medesimo giorno (9.02.2010);

 

 

                                         che presso la IS 1 è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa il 31.05.2010 da PI 2, __________, __________ e __________ (tutti patr. da: avv. PR 1, __________) contro PI 6, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), e ciò – con tutta probabilità – in relazione all’incidente della circolazione stradale di cui si è detto poc’anzi (copia scritto 25.01.2012, inc. __________, doc. 1.a);

 

 

                                         che il 25.01.2012 il pretore aggiunto della IS 1, avv. __________, richiamando il verbale di udienza preliminare di medesima data e le prove ivi notificate dalle parti e ammesse con la relativa ordinanza, ha (erroneamente) ordinato al Ministero pubblico, in applicazione dell’art. 215 CPC TI, di voler mettere a disposizione della Pretura l’incarto penale MP __________ (corrispondente all’incarto DA __________);

 

 

                                         che, come esposto, in entrata il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza, a questa Corte la suddetta domanda, a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG, preavvisando favorevolmente la richiesta;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

 

 

                                         che nel caso in esame – nonostante la Pretura istante abbia omesso di precisare quale sia il legame di pertinenza dell’incarto penale richiamato con quello richiamante – dalla lettura dell’incarto penale appare data una connessione tra il procedimento civile ordinario di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto DA __________ sfociato, come visto, nel decreto di accusa 17.07.2006 (DA __________), passato in giudicato il 9.02.2010, poiché entrambi i procedimenti sono stati avviati a causa dell’incidente accaduto il 28.11.2005;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che le parti civili ai sensi del CPP TI dell’incarto penale richiamato corrispondono agli attori della causa civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________, mentre __________ (nei confronti del quale è stato emanato il citato decreto di accusa), al momento dell’incidente, aveva la sua polizza d’assicurazione "Responsabilità Civile Auto" presso la __________, la quale è parte convenuta al predetto procedimento civile (AI 5 – inc. DA __________);

 

 

                                         che è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che di conseguenza l’incarto penale DA __________ viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

 

 

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC;

 

 

                                         che, con riferimento anche a precedenti istanze d’ispezione degli atti presentate dalla IS 1, si auspica comunque una motivazione più dettagliata e completa da parte sua nelle future richieste ex art. 62 cpv. 4 LOG come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte [non essendo sufficiente domandare la trasmissione dell’incarto richiamato senza nemmeno precisare il legame di pertinenza di quest’ultimo con quello richiamante (cfr. ordinanza 25.01.2012, inc. __________)].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera