Incarto n.
60.2012.99

 

Lugano

26 marzo 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16/20.03.2012 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto penale TPC __________ nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 16.03.2010 è stata inviata, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del Tribunale penale cantonale – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 16/20.03.2012, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 23.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto IS 1 autore colpevole dei reati di coazione sessuale e violenza carnale nonché atti sessuali con fanciulli in danno di una bambina (all'epoca) undicenne e lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di sei anni (da dedursi il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________);

 

                                         che in data 30.9.2010 l'allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da IS 1 contro il giudizio di primo grado (inc. CCRP __________);

 

 

                                         che la citata sentenza è passata in giudicato il 2.12.2010 (cfr. timbro);

 

 

                                         che IS 1 si trova attualmente in detenzione presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", in espiazione della pena detentiva inflittagli il 23.2.2010;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale inerente a IS 1;

 

 

                                         che a suffragio della sua richiesta precisa che IS 1 lo autorizza ad esaminare gli atti che concernono il suo procedimento penale in vista di un’eventuale assunzione del patrocinio nell’ambito della procedura di revisione, allegando, in copia, l’autorizzazione manoscritta rilasciata da quest’ultimo;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare la parte civile, essendo stato IS 1 parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che l’avv. PR 1 è stato incaricato dallo stesso IS 1 a valutare se siano dati gli estremi per l’avvio di una procedura di revisione;

 

 

                                         che di conseguenza questa Corte autorizza l’avv. PR 1 ad esaminare, presso il Tribunale penale cantonale, tutti gli atti dell’incarto TPC __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

 

 

                                         che l’avv. PR 1 è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue incombenze;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera