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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 26/28.03.2013 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare, tra gli altri, l’incarto penale DA __________ (già inc. MP __________), nel frattempo archiviato, riguardante PI 1; |
premesso che la richiesta datata 26.03.2013 è giunta al Ministero pubblico il 27.03.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 28.03.2013;
richiamato lo scritto 8.04.2013 del procuratore generale John Noseda, mediante il quale comunica di non aver particolari osservazioni da formulare, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni 9/10.04.2013 e 22/23.04.2013 (duplica) di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali si oppone alla richiesta;
richiamata la replica 12/15.04.2013 dell’autorità istante, in cui si riconferma nella sua richiesta;
rilevato che il procuratore generale ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione da parte delle autorità __________ è stato aperto d’ufficio un procedimento penale a carico di PI 1 sfociato nel DA __________ emanato il 10.11.2008 dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti. Il predetto decreto è passato in giudicato il 15.12.2008.
2. Con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, in applicazione dell’art. 30 della LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), di poter accedere – tra gli altri – agli atti dell’incarto penale DA __________ (già inc. MP __________) riguardante PI 1.
A sostegno della sua richiesta precisa che presso la IS 1 è stato aperto un procedimento penale amministrativo nei confronti di diverse persone del Canton __________ e __________ per sospetto di infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21) in relazione al commercio all’ingrosso di medicamenti / alla violazione di norme GDP. Secondo le informazioni fornite dal __________ cantonale ticinese diversi incarti penali, tra cui quello riguardante PI 1, potrebbero contenere informazioni utili per il procedimento penale amministrativo in questione. Il __________ cantonale ticinese si occuperà dell’ispezione degli atti e di fotocopiare gli atti necessari per la IS 1.
3. Come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Corte.
PI 1, dal canto suo, si oppone alla trasmissione e alla visione dell’incarto penale che lo concerne personalmente da parte di IS 1, poiché a sua mente non sarebbe di nessuna pertinenza, non conterrebbe informazioni di spettanza dell’autorità richiedente e del __________ cantonale.
Con replica 12/15.04.2013 la IS 1, richiamati gli art. 63 e 90 LATer e 30 DPA, ribadisce che "(…). Dalle informazioni ottenute dal __________ cantonale ticinese, gli atti richiesti potrebbero contenere delle informazioni importanti per lo svolgimento di un procedimento penale aperto dall’IS 1 per sospetto d’infrazione alle legge sugli agenti terapeutici. Questo procedimento penale è stato aperto nei confronti di diverse persone domiciliate nel cantone __________ e __________, ma non nei confronti del Signor PI 1" (replica 12/15.04.2013, p. 1, doc. 6.b).
Ricorda inoltre il tenore dell’art. art. 3 cifra 15 dell’Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3), secondo il quale le autorità cantonali sono obbligate a comunicare all’Istituto tutte le sentenze e decisioni amministrative di carattere penale emanate in applicazione della LATer, evidenziando parimenti che la decisione emanata a carico di PI 1 non le è mai stata trasmessa.
Con duplica 22/23.04.2013 PI 1 rileva che i suoi interessi privati di tutela della personalità risulterebbero in casu predominanti rispetto agli interessi pubblici di cui l’istante non dimostrerebbe nemmeno l’esistenza.
Il procuratore generale ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
IS 1 è l'autorità centrale svizzera di sorveglianza per gli agenti terapeutici. In qualità di ente di diritto pubblico della Confederazione, con sede a __________, esso è autonomo nella sua organizzazione e gestione e dispone di fondi propri. IS 1 fa parte del Dipartimento federale dell'interno ed ha iniziato la sua attività il 1°.01.2002 con l’entrata in vigore della LATer. A tutela della salute delle persone e degli animali, IS 1 si assicura che i medicamenti e i dispositivi medici siano efficaci e sicuri. La valutazione approfondita degli agenti terapeutici comprende il riconoscimento tempestivo di nuovi rischi e la realizzazione rapida di misure riguardanti la sicurezza. IS 1 informa puntualmente in modo mirato gli specialisti e il pubblico sui problemi e le nuove conoscenze nel settore degli agenti terapeutici.
Le competenze di IS 1 sono in particolare l'omologazione di medicamenti, le autorizzazioni di esercizio per la fabbricazione e il commercio all'ingrosso nonché le ispezioni, la sorveglianza del mercato di medicamenti e dispositivi medici, il controllo del traffico degli stupefacenti, gli esami analitici di laboratorio sulla qualità del medicamento e l'attività legislativa e la normalizzazione (cfr. __________; cfr. anche la LATer).
5.2.
La LATer prevede delle disposizioni penali [cfr., al proposito, art. 86 LATer ss.; Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3060 ss.].
Giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer il perseguimento penale nell’ambito della competenza della Confederazione è condotto dalla IS 1 in virtù delle disposizioni della DPA.
La IS 1 può dunque condurre inchieste (che esigono conoscenze tecniche approfondite) ed emanare decreti e decisioni penali. Nella misura in cui sono dati gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà, il giudizio spetta al tribunale (art. 21 cpv. 1 DPA) [Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3063].
I servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’esecuzione della LATer provvedono allo scambio di dati sempre che l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 1 LATer).
Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di dati a altre autorità o organizzazioni qualora l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 2 LATer).
Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale (art. 30 cpv. 1 DPA).
Giusta l’art. 30 cpv. 2 DPA l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli 171–173 CPP devono essere serbati. Del rimanente, in materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (art. 30 cpv. 3 DPA). Gli organismi con compiti di diritto pubblico sono tenuti, nell’ambito di questi compiti, a prestare la stessa assistenza delle autorità (art. 30 cpv. 4 DPA).
Non va del resto dimenticato che le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione, tra l’altro, della LATer all’IS 1 (art. 3 cifra 15 dell’Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali del 4.11.2004, RS 312.3).
Infine, l’allora Camera dei ricorsi penali – dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali – nella decisione 16.02.2010 (inc. CRP __________) aveva stabilito che IS 1, essendo un’autorità penale di perseguimento giusta l’art. 90 LATer, non doveva ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) in relazione alla richiesta di poter accedere agli atti di un procedimento penale pendente a carico di diverse persone per contravvenzione aggravata alla LATer ["(…). Nel presente caso, in base all’art. 90 della Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, l’istante è l’autorità competente per il perseguimento penale delle violazioni della surriferita legge. Trattandosi di un’autorità penale di perseguimento, non deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP, ma ha diritto di accedere agli atti e ricevere copia dei medesimi, in quanto necessario per l’adempimento delle sue attribuzioni penali. (…)" (decisione 16.02.2010, p. 2, consid. 4., inc. CRP __________)].
5.3.
Alla luce di quanto sopra esposto, richiamate in particolare le competenze conferite alla IS 1 e le suddette disposizioni, questa Corte con decisione 24.05.2013 (inc. CRP __________) ha ritenuto di dover emanare una decisione di principio, statuendo quanto segue:
"La Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alla IS 1 – quale autorità di perseguimento penale giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (in applicazione della LATer) e i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).
Va da sé che la compulsazione degli atti deve avvenire nel rispetto del segreto professionale (art. 61 LATer).
In caso di dubbio, la IS 1 può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione" (decisione 24.05.2013, p. 5, inc. CRP __________).
6. Per quanto interessa la fattispecie in esame, IS 1 può dunque rivolgersi direttamente al Ministero pubblico, autorità alla quale viene ritornata, per evasione, la presente istanza.
7. Stante la funzione dell’istante e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LATer, la DPA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera