Incarto n.
60.2013.131

 

Lugano

26 giugno 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 17/22.04.2013 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

 

contro

 

 

la decisione 15.04.2013 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) che ha dichiarato irricevibile la sua opposizione dell’11/14.02.2013 ai decreti di accusa no. __________ e no. __________ emanati l’11.01.2013 dalla Sezione della circolazione;

 

 

premesso che a seguito della lettera 22.04.2013 di questa Corte, il reclamante ha presentato il suo reclamo debitamente firmato;

 

richiamato lo scritto 2/3.05.2013 del presidente della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da formulare in merito al reclamo e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;

 

richiamato inoltre lo scritto 6/7.05.2013 della Sezione della circolazione, che comunica di non avere ulteriori osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con decreto di accusa no. __________ datato 11.01.2013 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – esaminati gli atti, stante il rapporto di contravvenzione allestito dalla __________, __________, in relazione ai fatti accertati il 26.10.2012, in territorio di __________ e richiamati gli art. 1 cpv. 1 e 2 LPcontr e 2 LPcontr, nonché gli art. 17, 352 e 357 CPP – ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di CHF 50.-- e la tassa di giustizia di CHF 50.-- [avendo "(…) ILLECITAMENTE FATTO USO, ALL0 SCOPO DI POSTEGGIARE IL MOTOVEICOLO TI __________, DI UN FONDO PRIVATO DEBITAMENTE SEGNALATO CON APPOSITO AVVISO AUTORIZZATO DAL COMPETENTE GIUDICE DI PACE. (…)" (AI 7 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________)].

 

                                         Con ulteriore decreto no. __________ di medesima datata l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – esaminati gli atti, stante il rapporto di contravvenzione allestito sempre dalla __________ in relazione ai fatti accertati il 2.11.2012, in territorio di __________ e richiamati gli art. 1 cpv. 1 e 2 LPcontr e 2 LPcontr, gli art. 17, 352 e 357 CPP – ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di CHF 50.-- e la tassa di giustizia di CHF 50.-- [avendo "(…) ILLECITAMENTE FATTO USO, ALL0 SCOPO DI POSTEGGIARE IL MOTOVEICOLO TI __________, DI UN FONDO PRIVATO DEBITAMENTE SEGNALATO CON APPOSITO AVVISO AUTORIZZATO DAL COMPETENTE GIUDICE DI PACE. (…)" (AI 7 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________)].

 

                                         Entrambi i decreti di accusa sono stati intimati, per raccomandata, a RE 1 l’11.01.2013. Le lettere raccomandate, nonostante l’avviso di ricezione del 14.01.2013, non sono state ritirate. L’Ufficio postale le ha quindi rispedite al mittente, che in data 5.02.2013 le ha inviate, per posta semplice, all’imputato.

 

 

                                  b.   Con scritto 11/14.02.2013 RE 1 ha inoltrato opposizione ai suindicati decreti di accusa (AI 8 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________ e nell’incarto __________).

 

 

                                   c.   Il 15.02.2013 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha confermato entrambi i decreti di accusa emanati a carico di RE 1, trasmettendo contestualmente gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento avvertendo che gli stessi sono considerati come atti d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP) [AI 10 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________ e nell’incarto __________].

 

 

                                  d.   Il 25.03.2013 il presidente della Pretura penale, visto che l’opposizione interposta in data 11/14.02.2013 da RE 1 sembrava essere tardiva, ha assegnato a quest’ultimo un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla sua tempestività e per eventualmente produrre la necessaria documentazione (AI 2 – inc. __________).

 

                                         Entro il termine assegnatogli RE 1 non ha presentato osservazioni (cfr., al proposito, AI 3 e AI 4, inc. __________).

 

                                         Con decreto 15.04.2013 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 11/14.02.2013, poiché introdotta in maniera tardiva (inc. __________).

 

 

                                   e.   Con il presente tempestivo gravame RE 1 formula le seguenti considerazioni in merito all’opposizione tardiva:

 

                                         "(…) La notifica della prima raccomandata non è stata mai trovata nella cassetta della posta infatti ho subito risposto appena è stata spedita con lettera normale, ho spiegato per telefono che purtroppo la posta di __________ non consegna brevi manu le raccomandate ma lascia nella posta un piccolo bigliettino di notifica che spesso viene smarrito nel mucchio della corrispondenza che giornalmente ci viene recapitata.

                                         (…) La seconda raccomandata spedita durante (il) periodo pasquale per motivi di lavoro e ferie, non ero presente nei periodi di apertura dell’ufficio postale e quindi non mi è stato possibile ritirare la raccomandata, che tra l’altro sulla notifica della posta non era indicato che il mittente era la pretura penale" (reclamo 17/22.04.2013).

 

                                         Contesta inoltre che nell’ambito di questa formalità sarebbe stata omessa la circostanza secondo la quale egli è stato ritenuto colpevole di infrazione in relazione ad un parcheggio in cui non vi sarebbe alcuna indicazione (contrariamente a quanto sostiene la __________). L’avviso del giudice di pace a suo dire non riguarderebbe la zona di parcheggio dei motoveicoli, poiché riservata alla __________ che autorizza a parcheggiarvi.

 

 

                                    f.   Come esposto in entrata, il presidente della Pretura penale si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte. La Sezione della circolazione, dal canto suo, comunica di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

 

in diritto

 

                                   1.   Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali, dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. a CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                   2.   Il gravame, inoltrato il 17/22.04.2013 (trasmesso a questa Corte debitamente firmato il 25/29.04.2013), contro il decreto 15.04.2013 del presidente della Pretura penale, è tempestivo (art. 396 cpv. 1 CPP).

 

                                         L’impugnativa è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado – competente a pronunciarsi, tra l’altro, sulla tardività dell’opposizione (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2) – è impugnabile, in applicazione degli art. 393 ss. CPP, alla giurisdizione di reclamo (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2; decisione di questa Corte 17.04.2013, inc. 60.2013.63 e riferimenti).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate nella misura in cui riguarda la ricevibilità dell’opposizione (ritenuta tardiva dalla Pretura penale e quindi irricevibile).

 

                                         RE 1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto qui impugnato.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP).

 

                                         Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la legge del 20.04.2010 di procedura per le contravvenzioni (art. 7 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985, LACS, RU 7.4.2.1.).

 

                                         La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente ad istruire e a decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 4 lit. f del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2.03.1999, RLACS, RU 7.4.2.1.1.).

 

                                         3.2.

                                         Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero (art. 357 cpv. 1 CPP).

 

                                         La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa (art. 357 cpv. 2 CPP) [per quanto riguarda le conseguenze dell’applicazione per analogia delle predette disposizioni cfr. BSK StPO – F. RIKLIN, art. 357 CPP n. 2 ss.].

 

                                          3.3.

                                         La procedura del decreto di accusa è disciplinata agli art. 352 ss. CPP.

                                         Il decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).

 

                                         Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume se del caso le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

 

                                         Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

 

                                         Secondo l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione.

 

                                         3.4.

                                         In applicazione dell’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – comunicazioni da notificarsi al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP) – rivestono la forma scritta.

 

                                         La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

                                         Secondo l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, disposizione che ha codificato i principi giurisprudenziali (decisione TF 6B_314/2012 del 18.02.2013 consid. 1.2.), la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

 

                                         Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive, segnatamente, che le parti devono fare in modo che le decisioni inerenti alla procedura possano essere loro notificate. Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale sorge con l’apertura del procedimento penale e vale durante tutto il corso dello stesso (decisione TF 6B_314/2012 del 18.02.2013 consid. 1.3.1.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 85 CPP n. 6).

 

                                         L’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (decisione TF 6B_465/2012 del 12.09.2012 consid. 5.3.). Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova, per gli invii raccomandati vi è la (confutabile) presunzione che l’ufficio postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata correttamente (decisione TF 6B_314/2012 del 18.02.2013 consid. 1.4.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, art. 85 CPP n. 11; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 85 CPP n. 7).

 

                                         3.5.

                                         Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

 

                                         Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

                                         Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza (art. 93 CPP). Il motivo dell’inosservanza del termine – con colpa, senza colpa – è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 93 CPP n. 2).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         La disposizione di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP presuppone anzitutto che il destinatario dovesse aspettarsi la notificazione di un atto.

                                         

                                          4.1.1.

                                         In data 9.11.2012 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha comunicato a RE 1 che nei suoi confronti è stata aperta un’istruzione in materia di contravvenzioni, essendo giunto nei suoi uffici un rapporto di querela datato 29.10.2012 da parte della __________ ["uso illecito a scopo di posteggio di un’area privata debitamente segnalata (art. 375 bis CPC)"].

                                         La predetta autorità gli ha quindi assegnato un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni (AI 1 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________).

 

                                         È poi seguito uno scambio di allegati tra le parti, e meglio:

                                         con osservazioni 19/20.11.2012 inviate alla Sezione della circolazione RE 1 ha sostenuto di essere estraneo ai fatti, poiché a suo dire non sarebbe chiaro il luogo in cui avrebbe commesso l’infrazione (sia con riferimento alla collocazione esatta, sia con riferimento alla segnalazione) [cfr. AI 2 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________].

 

                                         Con replica 30.11./4.12.2012 la __________ ha chiesto la conferma del suo gravame, comunicando parimenti che "(…) all’ingresso del parcheggio è esposto il cartello indicante che per decisione del giudice l’area è riservata (art. 375bis CPC). Inoltre ogni singolo parcheggio è segnalato col nostro logo aziendale sull’asfalto", allegando le relative fotografie a sostegno delle sue argomentazioni (cfr. AI 3 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________).

 

                                         Con duplica 10.12.2012 RE 1 ha comunicato alla Sezione della circolazione che "(…) il fatto è avvenuto in buona fede il luogo dove ho parcheggiato il mio scouter è nei pressi del parcheggio riservato alle moto della __________ e nel contesto non è chiaramente indicato che quel posto è riservato da un’altra società, pertanto mi sento di contestare la contravvenzione per segnalazione insufficiente che delimita una proprietà privata" (cfr. AI 5 dell’incarto Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________). Le sue contestazioni sono state in sostanza ribadite con scritto 13/14.12.2012 (cfr., al proposito, AI 6 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________).

 

                                         Con decreto di accusa no. __________ datato 11.01.2013 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di CHF 50.-- e la tassa di giustizia di CHF 50.-- e meglio come ivi descritto (cfr. AI 7 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________ e considerando a. della presente decisione).

                                        

                                         4.1.2.

                                         In data 23.11.2012 il medesimo Ufficio ha comunicato a RE 1 che nei suoi confronti è stata aperta un’altra istruzione in materia di contravvenzioni, essendo giunto nei suoi uffici un rapporto di querela datato 2.11.2012 da parte della __________ [sempre per "uso illecito a scopo di posteggio di un’area privata debitamente segnalata (art. 375 bis CPC)"]. Il predetto ufficio gli ha assegnato un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni (AI 1 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________).

 

                                         Anche in questo caso è seguito uno scambio di allegati tra le parti, e meglio sono state presentate alla Sezione della circolazione le osservazioni 30.11.2012 di RE 1, la replica 30.11./4.12.2012 della __________, le dupliche 10/11.12.2012 e 13.14.12.2012 di RE 1, in cui le parti hanno in sostanza confermato le loro posizioni come nell’ambito del procedimento di cui si è detto poc’anzi (AI 2 – AI 6 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________).

 

                                         Con decreto no. __________ datato 11.01.2013 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di CHF 50.-- e la tassa di giustizia di CHF 50.-- e meglio come ivi descritto (AI 7 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________ e considerando a. della presente decisione).

 

                                         4.1.3.

                                         Ora, è pacifico che dall’apertura delle due procedure penali in materia di contravvenzioni a carico di RE 1 – aperture che peraltro gli sono state debitamente comunicate dalla Sezione della circolazione – fino all’emanazione due decreti di accusa sono trascorsi soltanto due mesi. RE 1 dal momento della loro comunicazione non poteva non rendersi conto di essere parte a questi due procedimenti penali.

 

                                         Egli dunque, conformemente al principio della buona fede, doveva prevedere che gli sarebbero stati notificati degli atti giudiziari da parte della Sezione della circolazione.

 

                                          4.1.4.

                                         Circa l’argomentazione del reclamante secondo cui egli non avrebbe mai trovato la notifica della prima raccomandata nella buca lettere e che l’Ufficio postale di __________ non consegnerebbe brevi manu le raccomandate ma lascerebbe nella buca lettere "(…) un piccolo bigliettino di notifica che spesso viene smarrito nel mucchio della corrispondenza che giornalmente ci viene recapitata" (reclamo 17/22.04.2013), si ricorda che per gli invii raccomandati vi è la (confutabile) presunzione che l’ufficio postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata correttamente (decisione TF 6B_314/2012 del 18.02.2013 consid. 1.4.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, art. 85 CPP n. 11; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 85 CPP n. 7).

 

                                         Il qui reclamante non sembra sostenere che il fatto di non aver asseritamente trovato nella sua buca lettere l’avviso di ritiro delle due raccomandate sia da ricondurre ad un errore di notifica da parte dell’Ufficio postale (rispettivamente dei suoi collaboratori), ma piuttosto al fatto che l’avviso sia stato da lui smarrito nel mucchio di corrispondenza che quotidianamente gli viene recapitato. A ciò aggiungasi che dai tracciamenti degli invii risulta che il 14.01.2013 RE 1 è stato informato dell’invio per mezzo dell’usuale avviso di raccomandata ("Avvisato per il ritiro") (AI 9 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________ e nell’incarto __________).

 

                                         In siffatte circostanze in casu non si può ritenere che l’Ufficio postale rispettivamente i suoi dipendenti abbiano commesso degli errori nell’ambito della notifica dell’avviso di ritiro.

 

                                         4.2.

                                         L’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP prevede, oltre al fatto che il destinatario dovesse aspettarsi la notificazione di un atto, che la notificazione è considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso.

 

                                         Dalla documentazione agli atti emerge che i decreti di accusa no. __________ e no. __________ dell’11.01.2013 sono stati intimati, per lettera raccomandata, a RE 1 lo stesso giorno della loro emanazione.

                                         In data 14.01.2013 il destinatario (RE 1) è stato informato dell’invio per mezzo dell’usuale avviso ("Avvisato per il ritiro"), e ciò per entrambe le lettere.

                                         Il 22.01.2013 è stato accertato che le stesse non sono state ritirate: esse sono state dunque rispedite al mittente ("Rinviato in base a disposizione preliminare Non ritirato").

                                         Il 5.02.2013 entrambi i decreti sono stati rispediti, per posta semplice, dalla Sezione della circolazione a RE 1 (cfr., nel dettaglio, tracciamento degli invii e copia busta – AI 9 dell’incarto della Sezione della circolazione inserito nell’incarto __________ e nell’incarto __________).

                                     

                                         Ne discende che, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, entrambi i decreti di accusa sono stati notificati a RE 1 lunedì 21.01.2013, e meglio il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, avvenuto il giorno 14.01.2013.

 

                                         Il termine di dieci giorni per presentare opposizione ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 in relazione all’art. 90 cpv. 1 CPP, ha pertanto iniziato a decorrere il 22.01.2013 (martedì) ed è venuto a scadere il 31.01.2013 (giovedì).

 

                                         L’opposizione ai decreti di accusa avrebbe quindi dovuto essere spedita dal qui reclamante al più tardi il giorno 31.01.2013 (art. 91 cpv. 1 CPP).

 

                                         L’opposizione è stata inviata da RE 1 l’11.02.2013 ed è giunta alla Sezione della circolazione il 14.02.2013, dunque undici giorni dopo la scadenza del termine, che non è stato conseguentemente osservato (art. 93 CPP).

 

                                         Si rileva al proposito che l’invio, per posta semplice, in data 5.02.2013 di entrambi i decreti da parte della Sezione della circolazione, non influisce sul calcolo della decorrenza del termine.

 

                                         Il presidente della Pretura penale, avendo constatato che l’opposizione inoltrata da RE 1 appariva tardiva, ha assegnato a quest’ultimo un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla sua tempestività, e ciò in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui, l’autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova atti a confutare detta presunzione (decisione TF 6B_397/2012 del 20.09.2012 consid. 1.2.).

                                         Lo stesso presidente, preso atto che RE 1 non ha formulato osservazioni al riguardo, ha – rettamente – ritenuto tardiva l’opposizione in questione, dichiarandola irricevibile.

 

 

                                   5.   Nella decisione qui impugnata è stato indicato che "(…) l’imputato ha inoltre lasciato decorrere infruttuosi i 30 giorni dalla cessazione di un eventuale motivo dell’inosservanza di cui all’art. 94 CPP per chiedere la restituzione del termine" (decisione 15.04.2013, p. 2, inc. __________).

                                        

                                         5.1.

                                         L’art. 94 cpv. 1 CPP (che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine) prevede che la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.

 

                                         L’istanza va motivata e presentata per scritto entro trenta giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (art. 94 cpv. 2).

 

                                         5.2.

                                         La possibilità della restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo lieve (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 32 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 2; decisioni TF 6B_318/2012 del 21.01.2013 consid. 1.2. e rif.; 1B_741/2012 del 14.01.2013 consid. 3.). La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni che hanno reso impossibile il rispetto del termine medesimo (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 2).

 

                                         L’irrimediabile pregiudizio giuridico ai sensi dell’art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 26 ss., in particolare n. 29; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 2; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 1).

 

                                         5.3.

                                         RE 1 sostiene che la seconda raccomandata sarebbe stata spedita nel periodo pasquale e che egli, per motivi professionali e di ferie, non sarebbe stato in grado di ritirare la lettera durante gli orari di apertura dell’Ufficio postale.

 

                                         Egli si riferisce verosimilmente al fatto di non avere presentato osservazioni riguardo alla tempestività dell’opposizione, dopo che in data 25.03.2013 il presidente della Pretura penale gli ha assegnato un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito.

 

                                         Dagli atti risulta che lo scritto 25.03.2013 della Pretura penale è stato inviato al qui reclamante il medesimo giorno.

                                         Il 26.03.2013 il destinatario è stato informato dell’invio per mezzo dell’usuale avviso ("Avvisato per il ritiro").

                                         Il 5.04.2013 è stato accertato che lo scritto non è stato ritirato: il medesimo è stato dunque rispedito alla Pretura penale ("Rinvio Non ritirato"), che l’ha ricevuto l’8.04.2013.

 

                                         Ora, il fatto che il qui reclamante sostiene di non aver potuto ritirare la raccomandata per motivi professionali e di ferie potrebbe teoricamente essere interpretata quale richiesta di restituzione del termine.

 

                                         Questa circostanza – ovverossia il fatto di essere impossibilitato a ritirare una lettera raccomandata per motivi professionali e/o per assenza causata dalle ferie – non può essere, di per sé, considerato quale motivo di restituzione: essa è, infatti, ammessa soltanto nel caso in cui una circostanza abbia posto l’interessato, oggettivamente o soggettivamente, nell’impossibilità di agire personalmente o di incaricare una terza persona di farlo, non quando l’imputato che doveva attendersi una notificazione di un atto giudiziario non prende le misure necessarie alla salvaguardia dei suoi diritti (decisione TF 1B_741/2012 del 14.01.2013 consid. 3.), come nella fattispecie qui in esame.

 

 

                                   6.   Il qui reclamante lamenta infine che "(…) In tutta questa formalità si tralascia il fatto concreto che sono stato ritenuto colpevole di infrazione per un parcheggio dove:

                                         1 non vi è alcuna indicazione come sostiene la __________

                                         2 l’avviso del giudice non riguarda la parte dove parcheggiare i motocicli in quanto è riservato alla __________ la quale mi consente di parcheggiare" (reclamo 17/22.04.2013).

 

                                         Il presidente della Pretura penale ha ritenuto tardiva l’opposizione 11/14.02.2013 interposta da RE 1 ai due decreti di accusa in questione, dichiarandola irricevibile. A ragione egli non è dunque entrato nel merito della fattispecie.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve essere respinto.

 

 

                                   7.   Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 85 ss., 352 ss., 357, 379 ss. e 397 ss. CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera