Incarto n.
60.2013.137

 

Lugano

6 maggio 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/25.04.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 19.04.2013 è giunta al Ministero pubblico il 22.04.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.04.2013, comunicando parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico a che le parti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela sporta da __________ (mediante l’apposito formulario) il 20/23.03.2012 nei confronti di IS 1 in relazione ai presunti fatti avvenuti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di danneggiamento (art. 144 CP) e minaccia (art. 180 CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.04.2013 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________);

 

 

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale;

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base dalla sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.03.2013 (AI 5) allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, ciò che emerge chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera