Incarto n.
60.2013.14

 

Lugano

7 febbraio 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 17/18.1.2013 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

in relazione

 

 

al decreto 14.1.2013 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, mediante il quale ha dichiarato irricevibile l’opposizione al decreto di accusa DA __________ emesso nei suoi confronti il 25.6.2012 (inc. __________);

 

 

richiamato lo scritto 21/23.1.2013 del presidente della Pretura penale, con cui comunica di non avere osservazioni in merito e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;

 

visto lo scritto 24/25.1.2013 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e chiede la conferma della decisione impugnata;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

a.Con decreto 25.6.2012 il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto colpevole di furto e violazione di domicilio (DA __________, AI 9, inc. MP __________).

 

                                         La decisione, intimata per invio raccomandato in data 25.6.2012, non è stata ritirata dall’imputato. Il 6.7.2012, in mancanza di ritiro, l’invio raccomandato è stato ritornato al mittente. Con lettera semplice 10.7.2012 il Ministero pubblico ha, per informazione, nuovamente inviato copia del decreto di accusa a RE 1 (AI 10).

 

 

                                  b.   In data 25/27.7.2012 RE 1 ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa, sostenendo di aver ricevuto unicamente il 24.7.2012 il suddetto decreto d’accusa per posta ordinaria (AI 11).

 

Con decisione 2.8.2012 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa DA __________ ed ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per procedere al dibattimento, indicando nel contempo che a suo avviso l’opposizione sarebbe tardiva (doc. 1, inc. Pretura penale __________).

 

 

                                   c.   In data 4.10.2012 il presidente della Pretura penale ha assegnato un termine di 10 giorni a RE 1 per prendere posizione in merito alla tempestività dell’opposizione di cui sopra e per eventualmente produrre la necessaria documentazione (doc. 3, inc. Pretura penale __________).

 

                                         Con scritto 8.10.2012 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, nel frattempo intervenuto, ha riconfermato l’opposizione al decreto di cui sopra, sostenendo di non aver “mai ricevuto prima del 24 luglio 2012 il decreto di accusa, né, in particolare, l’avviso di ritiro di raccomandate” (doc. 4, inc. Pretura penale __________).

 

 

                                  d.   Con decreto 14.1.2013 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 25/27.7.2012 ritenendola tardiva e non ritenendo validamente giustificato il ritardo (doc. 5, inc. Pretura penale __________).

 

e.Con reclamo 17/18.1.2013 RE 1 postula l’annullamento del decreto della Pretura penale 14.1.2013, ribadendo di non aver ricevuto alcun avviso di ricevimento di raccomandata, ma di aver ricevuto per posta semplice il decreto di accusa 25.6.2012 unicamente in data 24.7.2012. Ritiene che questo fatto, segnatamente il fatto di non aver ricevuto alcun avviso di ritiro, non può essere provato, contrariamente a quanto imputatogli nel decreto impugnato, trattandosi di circostanza negativa.

 

Sostiene che il postino non si è sbagliato a introdurre avvisi in buca lettere, “semplicemente non lo ha fatto. Nulla muta che il contrario risulterebbe dalla non ben definita verifica postale effettuata dalla Pretura penale, che si ignora e che in ogni caso si contesta. Se la verifica in oggetto (...) si limita all’estratto track and trace della Posta, può ben risultare che un avviso è stato depositato, ma in realtà può non esserlo stato, nonostante l’orario di registrazione possa apparire compatibile con quello della normale distribuzione della posta” (reclamo 17/18.1.2013, p. 3).

 

Ritiene la decisione impugnata arbitrariamente contraddittoria laddove “in casi pressoché identici la stessa Autorità una volta decida per la tempestività e una volta no sulla base di ragionamenti diversi”, facendo riferimento a giurisprudenza precedente della Pretura penale (reclamo 17/18.1.2013, p. 4).

 

Conclude affermando di aver avuto diversi problemi nella ricezione della corrispondenza durante la sua permanenza, di circa un anno, presso il comune di __________ e che in ogni caso è notorio “che la Posta non fornisce più il servizio affidabile e tempestivo di una volta” (reclamo 17/18.1.2013, p. 4).

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.

 

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 17/18.1.2013 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 14.1.2013 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale imputato e destinatario del decreto qui impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è - di conseguenza - ricevibile in ordine.

 

 

2.2.1.

Ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP, il decreto d’accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero.

 

                                         2.2.

                                         Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Il cpv. 2 prevede che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

                                        

                                         2.3.

                                         Secondo l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. Per il cpv. 2, la notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. Il cpv. 4 lit. a prevede che la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

 

                                         2.4.

                                         L’onere della prova per le notifiche delle decisioni incombe normalmente alle autorità. Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova generale, per gli invii raccomandati vi è la presunzione che l’ufficio postale o il dipendente abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata in modo corretto. Ciò vale anche se l'invio é registrato nel sistema di controllo "track and trace", mediante il quale é possibile rintracciare la spedizione fino al momento in cui viene recapitata al destinatario (cfr. decisione TF 1B_695/2011 del 25.9.2012).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti risulta che il domicilio indicato da RE 1 fosse “Via __________, __________” (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 10/15.2.2012, AI 6, inc. MP __________). Si tratta del domicilio al momento dell’inizio del procedimento. Il reclamante non ha informato le autorità penali del successivo cambiamento di domicilio. __________ è il recapito a cui è stata poi inviata la raccomandata contenente il decreto di accusa in questione in data 25.6.2012 (AI 10). La stessa è poi giunta a __________, ovvero al nuovo domicilio dell’imputato.

 

                                         Dalla busta agli atti (cfr. AI 10) risulta (appiccicata) una parte dell’avviso di ritiro, con indicata la data del 4.7.2012 per la scadenza del periodo di giacenza. L’invio raccomandato è ritornato dalla Posta come “Non ritirato” il 6.7.2012 ed è pervenuto al Ministero pubblico il 10.7.2012. Con lettera semplice è poi stato rispedito, per conoscenza, il 10.7.2012.

 

                                         3.2.

Pacifico, e del resto nemmeno contestato da RE 1, il fatto che lo stesso dovesse aspettarsi una notificazione (cfr. art. 85 cpv. 4 lit. a in fine CPP; cfr. anche reclamo 17/18.1.2013, p. 2), così come il fatto di non aver comunicato il nuovo indirizzo al Ministero pubblico.

 

                                         3.3.

                                         Prima di emanare la propria decisione sulla tardività dell’opposizione, la Pretura penale ha comunque fissato un termine di dieci giorni al qui reclamante per prendere posizione sulla prospettata tardività (doc. 3, inc. Pretura penale __________). In tal modo, la Pretura penale ha ossequiato la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l'autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 con ulteriori riferimenti).

 

                                         3.4.

Come detto, in risposta a tale scritto RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, si è limitato a ribadire di non aver ricevuto alcun avviso di ritiro di raccomandata, ma unicamente di aver ricevuto il decreto d’accusa in questione in data 24.7.2012 per posta semplice (doc. 4, inc. Pretura penale __________).

                                         Il Pretore ha poi emanato, in data 14.1.2013, la decisione qui impugnata.

 

                                         3.5.

Anche in sede di reclamo a codesta Corte RE 1 si è limitato a sostenere che “per il breve periodo di circa un anno in cui egli ha vissuto a __________, dove lo si ricorda l’ufficio postale ha sede in un bar, lo stesso ha avuto diversi problemi nella ricezione della corrispondenza: egli non ha ricevuto raccomandate indirizzategli, non gli sono stati messi in buca lettere gli avvisi di ricevimento, non ha ricevuto posta A e addirittura gli è pure stata recapita corrispondenza destinata a terzi. Da che si è trasferito (ndr: a __________) dette problematiche sono misteriosamente scomparse. In ogni caso il Signor RE 1 aveva reclamato presso l’Ufficio postale di __________ (lo stesso Signor RE 1 non ha mai potuto capire per cosa fosse competente quello di __________ e per cosa quello di __________), che lo aveva indirizzato alla centrale di __________, dove gli avevano promesso un controllo” (reclamo 17/18.1.2013, p. 4).

 

3.6.

Il reclamante tuttavia non allega nulla per provare quanto da lui asserito. È pacifico che il fatto di non aver ricevuto l’avviso di ritiro di raccomandata sia una circostanza difficile da provare, ciò nonostante il reclamante avrebbe perlomeno dovuto darsi la pena di rendere verosimili le disfunzioni da lui sostenute all’ufficio postale di __________, mediante dichiarazioni dei vicini di casa o dell’ufficio postale stesso o della centrale di __________, asseritamente avvisata dei problemi.

                                         Questo a maggior ragione se si considera come sulla busta di intimazione (cfr. AI 10) sia appiccicato una parte dell’avviso di ritiro, con l’indicazione della data del termine di giacenza, e dal quale è stata staccata la parte che viene usualmente riposta nella buca lettere del destinatario non rintracciato.

 

                                         3.7.

In siffatte circostanze, il semplice fatto di sostenere di non aver ricevuto alcun avviso di raccomandata nella buca lettere, in assenza perlomeno di prove o indizi che rendano verosimile tale asserzione, ma anzi in presenza di una busta di intimazione che riporta parte dell’avviso di ritiro, non può essere ritenuto un motivo valido per accogliere il reclamo e dichiarare tempestiva l’opposizione al DA __________.

 

                                         3.8.

Questa Corte non può condividere il contenuto della decisione 27.9.2012 della Pretura penale (inc. __________), allegata al reclamo in esame. Ammettere acriticamente una tale prassi, segnatamente ritenere fondata la semplice allegazione di mancanza di avviso di ritiro nella buca lettere, significherebbe inficiare tutto il sistema di notifica delle decisioni previsto dall’art. 85 CPP.

Questa Corte non può che auspicare che, in futuro, la Pretura penale adotti una prassi condivisa e coerente.

 

 

                                   4.   Alla luce di quanto sopra e del chiaro testo di legge di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, essendo il primo tentativo di recapito avvenuto il 26.6.2012, il decreto di accusa DA __________ va considerato notificato all’insorgente il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, in questo caso il 3.7.2012.

 

                                         Di conseguenza, per effetto dell’art. 90 cpv. 1 CPP il termine per interporre opposizione al decreto di accusa in questione è cominciato a decorrere il 4.7.2012 ed è scaduto il 13.7.2012.

                                         L’opposizione inoltrata al procuratore pubblico il 25/27.7.2012 è dunque viziata da inosservanza del termine in applicazione dell’art. 93 CPP.

                                     

Alla luce di quanto precede occorre constatare la tardività dell’opposizione e la correttezza della decisione del Pretore.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         In questa sede RE 1 ha motivato l’inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa sostenendo di non aver ricevuto l’avviso di ritiro di raccomandata, ma di aver ricevuto il decreto unicamente in data 24.7.2012 per posta semplice, spedito il 10.7.2012.

                                        

5.2.

                                         Giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza. Per il cpv. 2, l’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’auto-rità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.

 

                                         5.3.

                                         Nel caso concreto, un eventuale motivo di inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa DA __________ è cessato al più tardi alla data dell’invio dell’atto viziato da inosservanza del termine, ovverossia il 25.7.2012. Nei 30 giorni successivi, RE 1 non ha prodotto alcuna istanza di restituzione dei termini.

 

                                         Nemmeno su richiesta, da parte della Pretura penale, di motivare la prospettata tardività dell’opposizione (doc. 3, inc. __________) il reclamante ha fatto valere motivi che potessero, se sufficienti, comportare la restituzione del termine di opposizione al decreto di accusa emanato nei suoi confronti.

                                        

                                         Rettamente, pertanto, il presidente della Pretura penale ha considerato tardiva l’opposizione interposta dall’imputato il 25/27.7.2012.

 

 

                                   6.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 85, 90, 354, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera