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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13/14.05.2013 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto CRP __________ (contenente anche l’inc. NLP __________) sfociato nella decisione 15.05.2013 di questa Corte (non ancora passata in giudicato);
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letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di diverse querele sporte dai coniugi PI 3 e PI 4 nel mese di agosto 2011 rispettivamente nel mese di dicembre 2012 nei confronti di PI 2 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, diffamazione, calunnia, ingiuria, coazione e denuncia mendace in relazione ad una lite avvenuta a __________ la sera del 23.08.2011 e in relazione alle dichiarazioni rilasciate in sede di polizia dal querelato il 29.11.2011 (il quale in quell’occasione ha in sostanza dichiarato che egli avrebbe avuto una breve relazione sentimentale con PI 4, circostanza contestata da quest’ultima), il Ministero pubblico ha aperto tre procedimenti penali (inc. MP __________, MP __________ e MP __________) a carico del querelato sfociati nel decreto di non luogo a procedere 14.02.2013 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Margherita Lanzillo;
che adita da PI 3 e da PI 4, in data 15.05.2013 questa Corte ha respinto il loro reclamo giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP avverso il citato decreto (inc. CRP __________);
che la suddetta decisione non è ancora passata in giudicato;
che il 23.01.2012 il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuta colpevole di diffamazione giusta l’art. 173 CP "per avere, a __________, il 25 agosto 2011, comunicando con un terzo, reso sospetta una persona condotta disonorevole, e meglio, per aver detto alla signora __________ che la signora PI 4 avrebbe in passato tradito il marito fornendo una prestazione sessuale orale a PI 2, marito dell’imputata" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 400.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________ – inc. MP __________);
che il predetto decreto di accusa è stato impugnato ai sensi dell’art. 354 CPP e il procedimento penale è ora pendente presso la Pretura penale (inc. __________);
che con la presente istanza (datata 8.05.2013, spedita il 13.05.2013 e ricevuta il 14.05.2013) – stante il decreto 7.05.2013 [mediante il quale il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini, visti il DA __________ del 23.01.2012 e l’art. 331 CPP, ha richiamato da questa Corte l’incarto CRP __________ (NLP __________) concernente PI 2, essendo utile ai fini del giudizio (decreto sulle prove 7.05.2013, inc. __________)] – la Pretura penale chiede la trasmissione dell’incarto CRP __________ [in cui sono contenuti anche gli incarti MP __________, MP __________ e MP __________ sfociati nel NLP __________, confermato con decisione 15.05.2013 emanata da questa Corte (inc. CRP __________)], precisando parimenti che il dibattimento è previsto il 28.05.2013 alle ore 13:00 (doc. 1);
che ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CPP le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’art. 108 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 2 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 101 CPP n. 2 ss.);
che il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Pra-xiskommentar, art. 101 CPP n. 14 ss.);
che giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP e l’art. 194 cpv. 1 e 2 CPP tra il pubblico ministero e i tribunali da un lato e le altre autorità nei procedimenti penali, civili e amministrativi dall’altro lato, sussiste un diritto all’esame degli atti generale e reciproco se l’autorità istante necessita degli atti per l’evasione del suo procedimento e se interessi pubblici o privati preponderanti non siano d’ostacolo (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Pra-xiskommentar, art. 101 CPP n. 14 e 17);
che l’autorizzazione conferita ad altre autorità di esaminare gli atti presuppone dunque una ponderazione degli interessi;
che occorre in particolare tenere conto dell’interesse pubblico ad uno svolgimento rapido del procedimento e privo di interruzioni [Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 (di seguito Messaggio), p. 1069]; il buon esisto del procedimento penale, specialmente nelle sue fasi iniziali, potrebbe bloccare l’autorizzazione all’accesso agli atti ad altre autorità in considerazione del rischio di una dispersione di notizie (Commentario CPP – M. GALLIANI / M. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 11);
che per quanto concerne gli interessi privati è necessario vagliare la protezione della personalità e la tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; Commentario CPP – M. GALLIANI / M. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 11);
che la ponderazione degli interessi in gioco presuppone dipoi che le altre autorità possano visionare gli atti di un procedimento penale pendente (solo) qualora necessitino di tali documenti per l’evasione di procedimenti civili, penali e amministrativi (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 10);
che non si deve dunque tralasciare la natura e la rilevanza del procedimento condotto dall’autorità istante (Commentario CPP – M. GALLIANI / M. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 11);
che un’istanza di consultare gli atti del procedimento da parte di altre autorità implica quindi che le stesse giustifichino e dimostrino un interesse a tal fine;
che delle istanze volte a delle ricerche generali sono evidentemente vietate (CR CPP – J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6);
che il rifiuto di autorizzare l’accesso agli atti per interessi privati o pubblici preponderanti deve essere inteso quale ultima ratio: si deve in ogni caso esaminare se questi interessi non possono essere tutelati mediante provvedimenti meno drastici (come ad esempio mediante la cancellazione di nomi e di determinati passaggi oppure trattenendo solo determinati atti) (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; Messaggio, p. 1118);
che, nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, nella fattispecie in esame appare pacifico che il giudice della Pretura penale possa esaminare tutti gli atti dei procedimenti penali di cui agli incarti MP __________, __________ e __________ sfociati nel NLP __________ del 14.02.2013 e di cui all’incarto CRP __________ sfociato nella decisione 15.05.2013 di questa Corte (non ancora passata in giudicato), poiché alcuni documenti sono in connessione con la fattispecie descritta di cui al DA __________ (in particolare con riferimento alle dichiarazioni rilasciate in sede di polizia da PI 2) e potrebbero essere effettivamente utili per l’evasione del procedimento penale pendente presso l’autorità istante;
che __________, imputata nel procedimento penale di cui al DA __________ (inc. __________), pur non essendo stata parte ai procedimenti penali sfociati nel NLP __________, è la moglie di PI 2, che aveva assunto la veste di querelato/imputato in detti procedimenti;
che in siffatte circostanze solo i documenti in connessione con la fattispecie di cui al DA __________ e utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio penale potranno essere acquisiti agli atti dell’incarto __________ pendente presso la Pretura penale istante, considerato come gli incarti richiamati contengono altre fattispecie che esulano da questo procedimento penale;
che va da sé che il giudice della Pretura penale dovrà evidentemente tenere conto del fatto che la decisione 15.05.2013 (inc. CRP __________) non è ancora passata in giudicato;
che tenuto conto delle precedenti considerazioni l’incarto CRP __________ nonché gli incarti MP __________, MP __________ e MP __________ vengono trasmessi alla Pretura penale qui istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli a questa Corte (inc. CRP __________) rispettivamente al Ministero pubblico (inc. MP __________, MP __________ e MP __________) a procedimento penale concluso;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 101 cpv. 2 CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera