Incarto n.
60.2013.165

 

Lugano

28 maggio 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16.05.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, della decisione 3.07.2006 emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 3.07.2006 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata il 29/30.12.2005 da IS 1 in relazione al decreto di non luogo a procedere 19.12.2005 emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 8/15.12.2005 nei confronti di __________ e di __________ per varie ipotesi di reato (decisione 3.07.2006, inc. CRP __________);

 

                                         che l’incarto CRP __________ è stato archiviato;

 

 

                                         che con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione della surriferita decisione, poiché la sua cliente non riesce più a reperirla, precisando parimenti di rappresentarla nell’ambito di varie procedure penali nei confronti di __________ e __________, allegando copia della relativa procura;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di istante) al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di istante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della decisione 3.07.2006 (inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali, considerato che il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte e ritenuto inoltre che il suo patrocinatore la rappresenta in varie procedure penali contro __________ e __________ (denunciati/querelati nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________);

 

 

                                         che di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera