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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13.06./16.07.2013 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa (passato in giudicato) emanato a suo carico; |
premesso che la presente richiesta è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 13.06.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15/16.07.2013, dando il suo nulla osta in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di un controllo di polizia effettuato il 27.07.2011 presso un esercizio pubblico con alloggio, ubicato a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del gerente IS 1 sfociato nel decreto di accusa 13.12.2011 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale ed indebito profitto e meglio come ivi descritto (DA __________ – AI 9, con le relative modifiche cfr., al proposito, scritto 6.02.2012 del procuratore pubblico, AI 11);
che a seguito dell’opposizione interposta il 2/3.02.2012 dall’imputato, il 6.02.2012 il procuratore pubblico ha deciso di confermare il predetto decreto d’accusa (AI 12);
che preso atto del ritiro della citata opposizione con scritto 16.02.2012, il medesimo giorno il presidente della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento penale, dichiarando l’esecutività del decreto di accusa in questione (AI 14);
che il suddetto decreto è quindi passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del surriferito decreto di accusa (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante il qui istante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________ emanato a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte (imputato);
che di conseguenza il DA __________ richiesto viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera