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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 28.06./31.07.2013 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere informazioni riguardanti il pubblico dibattimento tenutosi il 19.06.2013 nel procedimento penale sfociato nella sentenza di medesima data (inc. __________ / __________), passata in giudicato; |
premesso che la richiesta datata 27.06.2013, spedita il 28.06.2013, è giunta alla Pretura penale il 2.07.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 30/31.07.2013, senza formulare osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 2.08.2013 del procuratore pubblico Andrea Pagani, mediante le quali comunica, per sé e in nome per conto del procuratore pubblico Valentina Tuoni, che nulla osta a che l’istante ottenga copia della sentenza emanata il 19.06.2013 dalla Pretura penale a carico di PI 3, e le osservazioni 6/7.08.2013 di PI 3, __________ (patr. da: avv. __________, __________), concludenti per la reiezione della richiesta;
richiamate inoltre la replica 20/21.08.2013 di IS 1, di cui si dirà – laddove necessario – in seguito;
richiamate infine la duplica 26.08.2013 del procuratore pubblico, mediante la quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, ribadendo che nulla osta alla richiesta dell’istante, e la duplica 27/30.08.2013 di PI 3, mediante la quale riconferma di opporsi all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’intervento della polizia comunale avvenuto a __________, il 10.01.2011, a causa di una lite domestica tra due conviventi, il medesimo giorno è stato aperto d’ufficio un procedimento penale a carico di PI 3 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia e coazione ai danni di IS 1 in relazione a varie fattispecie (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.01.2011, AI 1 – inc. MP __________);
che nell’ambito del suddetto procedimento penale IS 1 è stata interrogata dalla polizia in qualità di vittima e dinanzi al Ministero pubblico in qualità di testimone (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10.01.2011 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.01.2011, AI 1 – inc. MP __________ e documentazione ivi annessa; suo verbale d’interrogatorio 6.04.2011, AI 7 – inc. MP __________);
che il 20.09.2011 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 3 siccome ritenuto colpevole di ripetute lesioni semplici, vie di fatto reiterate e coazione in relazione ai fatti accaduti il 18.07.2010 a __________, rispettivamente il 6.12.2010, il 25.12.2010 e il 10.01.2011 a __________, ai danni della vittima IS 1, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quaranta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il 13.03.2013 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha emanato un altro decreto di accusa a carico di PI 3 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici, coazione e contravvenzione alla LStup in relazione ad altre fattispecie che non concernono la qui istante (DA __________);
che avverso entrambi i decreti PI 3 ha inoltrato, il 23/26.09.2011 rispettivamente il 20/21.03.2013, formale opposizione (AI 17 – inc. MP __________ e AI 82 – inc. MP __________);
che i magistrati inquirenti hanno confermato i summenzionati decreti con decisioni 16.11.2011 e 29.03.2013 (AI 1 – inc. __________ e AI 1 – inc. __________);
che il 3.04.2013 il presidente della Pretura penale Marco Kraus-haar ha deciso di riunire, per economia di giudizio, ambedue i procedimenti penali a carico di PI 3 (AI 14 – inc. __________);
che in data 10.04.2013 lo stesso presidente non ha riconosciuto a IS 1 la qualità di accusatore privato/di parte al procedimento penale a carico di PI 3 [essendo la costituzione di accusatore privato avvenuta in maniera tardiva (art. 118 cpv. 3 CPP)], annullando parimenti la citazione al pubblico dibattimento del 19.06.2013 e il decreto 3.04.2013 intimati erroneamente a quest’ultima e al suo patrocinatore (cfr., al proposito, AI 16 e AI 20 – inc. __________);
che il 19.06.2013 la Pretura penale ha ritenuto PI 3 autore colpevole di ripetute lesioni semplici ai danni di IS 1 e di un’altra persona, di vie di fatto e di coazione ai danni di IS 1 e di contravvenzione alla LStup in relazione ad altre fattispecie e lo ha condannato alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote da CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 1'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (AI 28 – inc. __________);
che la sentenza è passata in giudicato il 15.07.2013;
che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere informazioni riguardo alla suddetta decisione del 19.06.2013 inerente ad PI 3;
che a sostegno della sua istanza precisa in particolare di essere "(…) molto preoccupata delle decisioni da parte dell’ARP di __________ concernenti le precauzioni riguardanti i diritti di visita per mio figlio __________ nato il __________ dalla mia relazione con PI 3 da cui ho subito violenze, oltre che durante la gravidanza, anche subito dopo il parto, cosa che purtroppo visto il delicato momento e le pressioni da parte della madre __________, non ho avuto la forza di denunciare. Da notare che proprio per cautelarmi mi sono rivolta all’allora CTR, ora ARP di __________, la quale mi ha consigliato un curatore, da loro disegnato in una figura maschile, per evitare eventuali tentativi di seduzione da parte di PI 3. Scelta caduta su __________, che non ha creato le basi per un rapporto di fiducia nei miei confronti il quale ha asserito di non leggere i rapporti perché tutti sanno come funziona l’operato delle forze dell’ordine in questi casi, e che a lui basta leggere negli occhi! Inoltre senza alcuna esperienza in prima infanzia. (…)" (istanza datata 27.06.2013, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, i procuratori pubblici Andrea Pagani e Valentina Tuoni comunicano che nulla osta a che l’istante ottenga copia della sentenza emanata il 19.06.2013 a carico di PI 3;
che il patrocinatore di PI 3, dal canto suo, si oppone alla richiesta, evidenziando in particolare di aver informato con scritto 17.07.2013 l’ARP e la qui istante che il suo assistito il 19.06.2013, dinanzi alla Pretura penale, è stato riconosciuto autore colpevole di lesioni semplici, vie di fatto, coazione e contravvenzione alla LStup ed è stato condannato alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente e al pagamento della multa di CHF 300.--; ha inoltre addotto che il giudice, con riferimento alla persona di IS 1, ha riconosciuto che l’imputato il 6.12.2010 le ha morsicato il naso obbligandola poi a sciacquarsi il viso con una doccia fredda (da cui la coazione) e che il 25.12.2010 l’ha colpita con uno schiaffo in faccia; ricorda che nell’ambito del procedimento penale IS 1 aveva assunto la veste di parte lesa, non essendosi costituita validamente accusatrice privata (cfr. osservazioni 6/7.08.2013, doc. 4 e scritto 17.07.2013, doc. 4a ivi annesso);
che con replica IS 1 e con dupliche PI 3 e il Ministero pubblico riconfermano in sostanza le loro posizioni (cfr. doc. 6, doc. 8 e doc. 9, alla cui lettura si rimanda per brevità);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che, come visto, nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, aperto d’ufficio a carico di PI 3 per le ipotesi di reato di vie di fatto reiterate, coazione, minaccia e lesioni semplici ai danni di IS 1 sfociato dapprima nel DA __________ del 20.09.2011 e poi nella sentenza di condanna 19.06.2013 emanata dalla Pretura penale (inc. __________ / __________), quest’ultima è stata interrogata dalla polizia quale vittima e dal Ministero pubblico in qualità di testimone;
che a IS 1 non è però stata riconosciuta la qualità di accusatore privato/di parte al (suddetto) procedimento penale;
che giusta l’art. 116 cpv. 1 CPP la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale e psichica;
che il riconoscimento come vittima presuppone da un lato, in base all’art. 1 cpv. 1 LAV, la qualità di persona danneggiata ai sensi dell’art. 115 CPP [secondo cui il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (cpv. 1); è considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela (cpv. 2)] e, dall’altro lato, la sussistenza di una lesione diretta dell’integrità fisica, sessuale o psichica causata dal reato (cfr., al proposito, BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 693 e note a piè di pagina 112 e 113);
che colui che adempie entrambi i presupposti viene considerato come vittima per legge (cfr. BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2);
che ogni vittima è anche contestualmente danneggiato (ma non tutti i danneggiati sono per forza vittime): la vittima può dunque far valere tutti i diritti spettanti al danneggiato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1077; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 6 e 7; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2; N. SCHMID, op. cit., n. 693; ZK – V. LIEBER, art. 116 CPP n. 1 e 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 116 CPP n. 4);
che il danneggiato, i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), così come la vittima ai sensi dell’art. 116 ss. CPP, sono partecipanti al procedimento, nella misura in cui non si sono costituiti come accusatori privati (art. 105 cpv. 1 lit. a CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 638; ZK – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 2 e art. 115 CPP n. 8; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 4 e 5];
che se il danneggiato e la vittima sono direttamente lesi nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP): tra questi diritti vi è il diritto di esaminare gli atti (art. 107 cpv. 1 lit. a CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 642; ZK – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 17 e art. 107 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 12];
che il danneggiato è di principio interrogato in qualità di testimone (art. 166 cpv. 1 CPP); esso viene sentito in qualità di persona informata sui fatti se si è costituito accusatore privato (166 cpv. 2 in relazione all’art. 178 lit. a CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 873; ZK – A. DONATSCH, art. 166 CPP n. 3; BSK StPO – J. BÄHLER, art. 166 CPP n. 1 e 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 166 CPP n. 1 ss.];
che il testimone viene considerato come partecipante al procedimento (art. 105 cpv. 1 lit. c CPP);
che alla luce di quanto sopra esposto e considerato inoltre che PI 3 è stato ritenuto autore colpevole di ripetute lesioni semplici, vie di fatto e di coazione ai danni di IS 1 [cfr. sentenza di condanna 19.06.2013 (inc. __________ / __________)], quest’ultima è stata partecipante al procedimento penale in veste di vittima ex lege (perlomeno con riferimento al reato di ripetute lesioni semplici, cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit., nota a piè di pagina 113), rispettivamente in veste di testimone ai sensi del CPP;
che in siffatte circostanze – visti i motivi addotti nella presente richiesta, la situazione famigliare delicata creatasi (dalla relazione di IS 1 e PI 3 è nato un figlio il __________) e il contenuto della decisione 19.06.2013 emanata dalla Pretura penale in relazione alle fattispecie ai danni di IS 1 (inc. __________) – appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della qui istante prevalente sugli interessi personali di PI 3 ad ottenere copia della predetta sentenza, poiché alcune fattispecie ivi descritte l’hanno interessata personalmente in veste di partecipante al procedimento direttamente lesa nei suoi diritti (art. 105 cpv. 2 CPP);
che nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale di un’altra persona coinvolta (accusatrice privata) nel procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 19.06.2013 (inc. __________ / __________) e in ossequio al diritto di essere sentito – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – la sentenza 19.06.2013 (inc. __________ / __________) viene trasmessa all’istante, in forma parzialmente cancellata [omissis per quanto riguardano le fattispecie / i passaggi della sentenza che non concernono la persona di IS 1, segnatamente con l’eliminazione dei seguenti passaggi: 3° e 4° paragrafo a p. 2; p. 3 (integralmente); 1° paragrafo a p. 4; dispositivo no. 1.1.2. e 1.4. a p. 5; dispositivo no. 4. a p. 6; dispositivi no. 5. e no. 6. a p. 7, nome e cognome dell’AP a p. 7];
che l’istanza è accolta ai sensi della presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata partecipante al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera