Incarto n.
60.2013.246

 

Lugano

14 agosto 2013/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10.07./5.08.2013 presentata dalla

 

 

 

IS 1

rappr. da:

tutti patr. da: PR 1 e

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, dei rapporti e dei verbali in connessione con gli interventi effettuati dalla Polizia presso il Condominio __________ a causa di PI 2;

 

 

premesso che la richiesta datata 10.07.2013 è stata inviata alla Polizia cantonale, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico di Bellinzona il 22.07.2013, che l’ha recapitata al Ministero pubblico di Lugano il 24.07.2013, che a sua volta – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte con scritto 2/5.08.2013, segnalando in particolare che da parte sua nulla osta alla trasmissione del rapporto di polizia 18.06.2013 e dei relativi allegati;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito delle cinque distinte denunce/querele 25/26.04.2013 presentate da __________, __________, __________, __________ ed __________ – tutti domiciliati a __________ presso il Condominio __________, __________ – nei confronti di PI 2 per varie ipotesi di reato in relazione al comportamento assunto dal denunciato/querelato nei loro confronti presso il predetto condominio (AI 1), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a suo carico sfociato nel decreto di accusa 21.06.2013 (DA __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani.

 

                                         Mediante il summenzionato decreto – passato in giudicato il 22.07.2013 – il magistrato inquirente ha posto PI 2 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ripetuta minaccia e ripetuta ingiuria per i fatti avvenuti presso il Condominio __________ il 25.03.2013 ai danni di __________, il 26.03.2013 ai danni di __________ e il 20.05.2013 ai danni di __________, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 2'700.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori privati __________, __________ e __________ al competente foro per eventuali pretese di natura civile, revocando parimenti il beneficio della sospensione condizionale concesso il 16.04.2012, e meglio come ivi descritto (DA __________).

 

                                         Per completezza va rilevato che __________ ha ritirato la sua querela l’8.05.2013 [suo verbale d’interrogatorio 8.05.2013, p. 1, e relativo formulario, annessi al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (AI 4)], mentre __________ l’ha ritirata il 15.05.2013 [suo verbale d’interrogatorio 15.05.2013, p. 2, e relativo formulario, annessi al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (AI 4)].

 

 

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 e il MLaw __________ postulano, in nome e per conto della "comunione dei comproprietari della PPP __________ a __________ " [rappr. dall’amministratore della PPP __________, __________ (procura 28.06.2013, doc. 2)], la trasmissione, in copia, dei rapporti e dei verbali in connessione con gli interventi effettuati dalla Polizia presso il predetto condominio a causa di PI 2 (istanza 10.07./5.08.2013).

                                         A sostegno della loro richiesta i patrocinatori precisano anzitutto che PI 2, il quale abita con sua moglie (proprietaria di una PPP del condominio in questione), causerebbe da tanto tempo innumerevoli problemi ai condomini (di notte si è aggirato/ si aggirerebbe per lo stabile gridando e minacciando quest’ultimi e con il suo agire avrebbe provocato vari interventi da parte della Polizia cantonale e comunale). Non potendo più tollerare la situazione creatasi, i loro assistiti intendono ora procedere legalmente nei confronti di PI 2 e di sua moglie.

 

 

                                    3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta.

 

                                         Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________, nel frattempo archiviato, essendo __________, __________ e __________ – i quali abitano presso il Condominio __________ – stati parte (in qualità di accusatori privati) al medesimo.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         4.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stati __________, __________ e __________ parti (in qualità di accusatori privati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         4.3.

                                         Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto dell’incarto penale sfociato nel DA __________ – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo perlomeno di __________, __________ e __________ giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (AI 4), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato li hanno interessati personalmente in veste di parte.

 

                                         A ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DA __________ ha rinviato __________, __________ e __________ al competente foro civile per far valere eventuali pretese: essi necessitano dunque della documentazione richiesta, essendo intenzionati – unitamente agli altri condomini – ad avviare un procedimento civile nei confronti di PI 2 e di sua moglie, [verosimilmente una procedura di esclusione dalla comunione dei comproprietari della PPP __________, __________ (cfr., al proposito, procura 28.06.2013, doc. 2)].

 

                                         Di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (contenente anche i verbali d’interrogatorio dell’imputato, degli accusatori privati e delle due persone informate sui fatti, AI 4) viene trasmesso, in copia, ai patrocinatori della comunione qui istante unitamente alla presente decisione.

 

                                         Va da sé che il summenzionato rapporto potrà, se del caso, essere utilizzato esclusivamente nell’ambito del procedimento civile che eventualmente verrà avviato nei confronti di PI 2 e di sua moglie da parte della Comunione dei comproprietari della PPP __________, __________.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi della presente decisione. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo __________, __________ e __________ già stati parti al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera