Incarto n.
60.2013.259

 

Lugano

14 agosto 2013/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/12.08.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione degli atti di un incarto penale, nel frattempo archiviato, che la concerne personalmente;

 

 

premesso che la richiesta datata 7.08.2013 è giunta al Ministero pubblico l’8.08.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 9/12.08.2013, segnalando che nulla osta da parte sua alla trasmissione di quanto richiesto, allegando parimenti l’incarto DA __________ riguardante la qui istante;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito dell’interrogatorio di IS 1, cittadina __________, tenutosi dinanzi alla polizia il 20.01.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 28.02.2011 mediante il quale il procuratore pubblico ha posto l’imputata in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri ed esercizio illecito della prostituzione ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote da CHF 30.--cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 2'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

 

 

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 28.03.2011;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 comunica anzitutto di rappresentare gli interessi di IS 1 nell’ambito di un procedimento amministrativo di ricongiungimento familiare;

 

 

                                         che la sua assistita lo ha informato del fatto che anni fa essa sarebbe stata oggetto di un procedimento penale verosimilmente sfociato in un DA, di cui non è però più in grado di ricordare e di illustrarne gli estremi;

 

 

                                         che, richiamando l’art. 102 CPP (per analogia trattandosi di un incarto penale archiviato), il patrocinatore chiede di trasmettergli, se del caso, il relativo incarto (in particolare il rapporto di polizia e l’eventuale decisione del Ministero pubblico);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto del procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato) – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 rispettivamente del suo patrocinatore giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’intero incarto penale in questione [rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.01.2011 (AI 1), estratto del casellario giudiziale 16.02.2011 (AI 2), scritto 18.02.2011 della Sezione della popolazione (AI 3), elenco atti del 9.08.2013 e decreto di accusa 28.02.2011 (DA __________)], poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore necessita della surriferita documentazione nell’ambito di un procedimento amministrativo di ricongiungimento familiare;

 

 

                                         che di conseguenza gli atti dell’incarto penale DA __________ (già incarto MP __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera