Incarto n.
60.2013.285

 

Lugano

30 settembre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 4/9.09.2013 – emendata, su richiesta, il 20/23.09.2013 – presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione della decisione finale di cui agli incarti __________ e __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviati;

 

 

premesso che la richiesta datata 3.09.2013, è stata spedita il 4.09.2013 ed è giunta alla Pretura penale il 5.09.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/9.09.2013, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con decreto 12.12.2006 l’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha posto PI 2 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di danneggiamento ripetuto giusta l’art. 144 cpv. 1 CP [“per avere, a __________ nel periodo 11 agosto 2004 / 15 settembre 2004 ed il 20 giugno 2005, intenzionalmente danneggiato il muro sub. __________ mapp. __________ RFD __________ su cui gravava un diritto di compera sottoscritto da __________ e poi regolarmente esercitato”] e di ingiuria giusta l’art. 177 CP ["per avere, a __________ il 12 agosto 2004, offeso l’onore di __________ tacciandolo di “imbecille, deficiente, disgraziato, bastardo”"] ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 1'500.--, al versamento alla parte civile __________ di CHF 5'896.50 a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

 

                                         Con ulteriore decreto di medesima data lo stesso magistrato inquirente ha posto PI 3 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di ingiuria giusta l’art. 177 CP ["per avere, a __________ il 12 agosto 2004, offeso l’onore di __________ tacciandolo di “disgraziato, assassino”"] ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile __________ al competente foro civile (DA __________).

 

                                         In data 20/21.12.2006 è stata interposta opposizione ai decreti d’accusa.

 

                                         Con sentenza 3.04.2009 – emanata in seguito alla richiesta 9/12.01.2009 di PI 2 e PI 3 di nuovo giudizio dopo la decisione di condanna emessa nelle forme contumaciali il 15.07.2008 (inc. __________) – il presidente della Pretura penale ha prosciolto PI 2 dal reato di ripetuto danneggiamento per i fatti descritti nel DA __________ rispettivamente l’ha dichiarato autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo DA, condannandolo alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese; inoltre lo stesso presidente ha ritenuto PI 3 autrice colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA __________ e l’ha condannata alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (inc. __________).

 

In data 10.11.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto l’istanza 2/6.04.2010 presentata da PI 2 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del surriferito procedimento penale, un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP TI (inc. __________, sentenza pubblicata in forma anonimizzata sul sito internet __________).

 

 

                                   2.   Con scritto 4/9.09.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG ed emendato, su richiesta di questa Corte, il 20/23.09.2013 – la IS 1 chiede (richiamando il verbale di udienza preliminare 3.09.2013 e le prove ivi notificate dalle parti ammesse con la relativa ordinanza giusta l’art. 182 CPC) la trasmissione della decisione finale degli incarti __________ e __________, nel frattempo archiviati, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa il 16.09.2010 da PI 3, (già in) __________, e da PI 2, (già in) __________, e dalla CE fu __________, __________, composta da PI 2 e PI 3 (tutti patr. da: avv. __________, __________) contro __________, __________, e __________, __________ (scritto datato 3.09.2013 della IS 1, doc. 1a).

 

                                         A sostegno della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto due scritti, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (scritto 20/23.09.2013 e documentazione ivi annessa, doc. 3, doc. 3.b e doc. 3.c).

 

                                         Dallo scritto 16.09.2013 della parte convenuta emerge in particolare che la causa civile trarrebbe le sue origini da una presunta turbativa che il muro di cinta di proprietà di quest’ultima procurerebbe alla parte attrice. Adduce, tra l’altro, che "(…). Il fatto significativo fu sorprendere il signor PI 2 a manomettere il muro di cinta con fini demolitori che sfociò appunto nella vertenza penale richiamata agli atti. Il decreto di accusa riconobbe la sua colpevolezza, suffragata dalle indagini e dalle testimonianze. Malauguratamente, un aspetto formale non permise la sua condanna in fase risolutiva poiché al momento dei fatti, noi non eravamo ancora i proprietari del fondo (beneficiavamo unicamente di un diritto di compera) e la causa avrebbe dovuto essere promossa dal precedente proprietario della part. __________ di __________. Un impedimento di forma che però non muta l’aspetto sostanziale legato all’atteggiamento dei signori __________ nei confronti del nostro muro" (scritto 16.09.2013, p. 2, doc. 3.b).

                                         La parte convenuta ritiene che il richiamo della sentenza penale sarebbe utile per evidenziare il controverso comportamento assunto dalla parte attrice. Se nulla di tutto ciò dovesse trasparire dalla stessa sentenza, essa rinuncia all’assunzione di questa prova.

 

                                         La parte attrice, dal canto suo, afferma che la sentenza penale è stata richiamata per sostanziare l’infondatezza delle illazioni di controparte in relazione al presunto comportamento assunto da PI 2. Si rimette in ogni caso al giudizio del pretore per la necessità o meno di questa prova (doc. 3.c).

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame – viste le motivazioni addotte nella presente richiesta e il contenuto della sentenza 3.04.2009 (inc. __________) – sembra sia data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e i procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati, poiché le parti coinvolte sono in sostanza le stesse e i procedimenti traggono le loro origini (anche) dalla questione relativa al muro di cinta.

                                     

                                         La sentenza 3.04.2009 (inc. __________) potrebbe dunque essere potenzialmente utile ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

Di conseguenza la sentenza richiamata viene trasmessa, in copia, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.

 

                                         Questa Corte autorizza inoltre la IS 1 a richiedere direttamente alla Pretura penale gli incarti __________ e __________, se il pretore lo riterrà opportuno per eventualmente chiarire/completare la fattispecie dell’istruttoria civile.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera