Incarto n.
60.2013.297

 

Lugano

11 novembre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/19.09.2013 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere informazioni riguardo ad una sentenza non motivata (passata in giudicato) emanata dalla Pretura penale (inc. __________);

 

 

richiamate le osservazioni 25/26.09.2013 del giudice della Pretura penale Siro Quadri, che comunica di non aver alcuna obiezione da formulare riguardo al fatto di concedere l’accesso agli atti di cui all’incarto __________, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

richiamate inoltre le osservazioni 23/24.09.2013 e 7/8.10.2013 (duplica) del procuratore pubblico Arturo Garzoni, le osservazioni 30.09./1.10.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) e infine la replica 3/4.10.2013 dell’IS 1, di cui si dirà in seguito;

 

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni di duplica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con scritto datato 13.09.2013 (spedito il 18.09.2013 e ricevuto da questa Corte il 19.09.2013) l’IS 1, per il tramite del veterinario cantonale aggiunto, richiamando gli art. 62 cpv. 4 LOG e 24 LPAn, chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto __________ (nel frattempo archiviato) inerente a PI 2;

 

 

                                         che a sostegno della sua richiesta l’autorità istante precisa che il surriferito procedimento penale è stato avviato a seguito della sua segnalazione al Ministero pubblico in relazione ad un’altra denuncia penale, che in data 8.07.2012 (recte: 8.07.2013) il giudice della Pretura penale ha prosciolto PI 2 (__________) dall’imputazione di maltrattamento di animali (per negligenza) a seguito dell’opposizione interposta al DA __________ del 30.07.2012 e che, essendo alla presenza di una sentenza non motivata, non è dato a sapere per quale motivo il giudice abbia deciso il suo proscioglimento: chiede dunque di poter accedere agli atti dell’incarto __________ allo scopo di valutarne tali motivazioni;

 

 

                                         che l’autorità istante, unitamente alla sua richiesta, ha prodotto uno scritto del 26.08.2013 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, da cui emerge in particolare che quest’ultimo l’ha informata del fatto che "(…) trattandosi di una sentenza non motivata, lo scrivente Ufficio non è a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il Giudice del merito a prosciogliere parzialmente l’imputato dai reati ipotizzati a suo carico (ndr: a carico di PI 2) (…)" e che "Eventuali informazioni supplementari possono essere da Voi chieste all’Autorità competente (Pretura penale), previa istanza di accesso agli atti presentata alla lodevole Corte dei Reclami penali ex art. 62 cpv. 4 LOG" (scritto PP 26.08.2013, doc. 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il giudice della Pretura penale non si è opposto alla richiesta, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

 

                                         che il procuratore pubblico comunica che nulla osta da parte sua all’accesso agli atti da parte dell’IS 1;

                                         che PI 2, dal canto suo, si oppone alla richiesta affermando in particolare che l’autorità istante non è stata parte al procedimento penale in questione, che presso quest’ultima non sarebbe pendente alcuna procedura amministrativa a suo carico e che la medesima non ha alcun interesse giuridico legittimo (ex art. 62 cpv. 4 LOG) ad esaminare gli atti, essendosi già avvalsa della facoltà di cui all’art. 24 LPAn (presentando una denuncia nei suoi confronti);

 

 

                                         che adduce inoltre che la decisione emanata dalla Pretura penale è priva di motivazione: pur ispezionando gli atti del procedimento penale, l’IS 1 non potrà desumere i motivi che hanno indotto il giudice al suo parziale proscioglimento; ritiene che la citata autorità avrebbe potuto presenziare al pubblico dibattimento al fine di conoscere le motivazioni della decisione;

 

 

                                         che con replica 3/4.10.2013 l’Ufficio istante, in qualità di autorità preposta all’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali, ribadisce la legittimità della sua richiesta, poiché tale decisione creerebbe giurisprudenza in materia e sarebbe dunque meritevole di approfondimento da parte dei suoi collaboratori; segnala parimenti di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Pretura penale e pertanto non ha potuto presenziare (per il tramite di un suo collaboratore) al pubblico dibattimento;

 

 

                                         che con duplica 7/8.10.2013 il procuratore pubblico ribadisce il suo nulla osta a che l’Ufficio istante possa accedere agli atti del procedimento penale a carico di PI 2 sfociato nella sentenza di assoluzione parziale dell’8.07.2013;

 

 

                                         che con lettera 14/15.10.2013 PI 2 ha comunicato che non intende formulare osservazioni di duplica, riconfermando quanto esposto nel suo precedente scritto;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che l’8.07.2013 (ndr: erroneamente datata 8.07.2012) il giudice della Pretura penale ha (tra l’altro) prosciolto PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza per i fatti descritti nel DA __________ del 30.07.2012 (inc. __________);

 

 

                                         che la summenzionata decisione è passata in giudicato il 20.08.2013 (AI 6 – inc. __________);

 

 

                                         che né dalla surriferita sentenza né dal relativo verbale del dibattimento 8.07.2013 (AI 5 e AI 6 – inc. __________) emergono i motivi per i quali il giudice ha deciso di prosciogliere PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza, essendo la decisione stata motivata oralmente (art. 84 cpv. 1 CPP) ed avendo la Pretura penale rinunciato a una motivazione scritta (art. 82 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP);

 

 

che va da sé che da un’eventuale esame degli (altri) atti istruttori dell’incarto penale in questione non risultano i motivi del proscioglimento dell’imputato in capo alla predetta imputazione;

 

 

che in siffatte circostanze la richiesta dell’autorità istante di ottenere l’autorizzazione a ispezionare gli atti dell’incarto penale __________, nel frattempo archiviato, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, allo scopo di conoscere i motivi per i quali è stato deciso il proscioglimento di PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza non può essere accolta;

 

 

che non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, art. 82 e 84 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera