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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 24.07./24.09.2013 presentata da
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IS 1 IS 2 |
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tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza emanata a carico di __________, nel frattempo passata in giudicato; |
premesso che la richiesta datata 24.07.2013 è giunta al Ministero pubblico il 25.07.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23/24.09.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 15.01.2009 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole di truffa aggravata, lo ha nondimeno prosciolto dall’imputazione di ripetuta falsità in documenti e lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni (computato il carcere preventivo sofferto), sospesa in ragione di venti mesi, (per il resto da espiare), alla multa di CHF 10'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese; l’imputato è stato inoltre condannato a pagare, tra l’altro, alle parti civili IS 1 e IS 2 l’importo di € 28'936.77 (inc. TPC __________);
che adita dall’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, il 14.12.2009 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso 23.02.2009, annullando il dispositivo 2. della sentenza impugnata e riformando il dispositivo 1., dichiarando __________ autore colpevole di truffa aggravata e di ripetuta falsità in documenti, e meglio come ivi descritto; per il resto ha confermato la sentenza impugnata (inc. CCRP __________, pubblicata sul sito internet __________);
che la predetta sentenza è passata in giudicato il 26.03.2010;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 e IS 2 chiedono, in qualità di danneggiati, di ottenere copia della decisione di condanna emanata a carico di __________, allo scopo di poter far valere la loro pretesa nei confronti di quest’ultimo;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________ e le altre parti, essendo stati i qui istanti parti (in qualità di parti civili ai sensi del CPP TI) al procedimento penale in questione e nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali parti civili ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e di IS 2, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere copia della sentenza 15.01.2009 (inc. TPC __________) e della sentenza 14.12.2009 (inc. CCRP __________), poiché il procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, li hanno interessati personalmente in veste di parti civili ai sensi del CPP TI;
che a ciò aggiungasi che i qui istanti necessitano delle surriferite decisioni per far valere la loro pretesa nei confronti di __________;
che di conseguenza la sentenza 15.01.2009 (inc. TPC __________) e la sentenza 14.12.2009 (inc. CCRP __________), vengono trasmessi, in copia, agli istanti unitamente alla presente decisione;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che gli istanti sono già stati parti al procedimento penale di cui all’inc. __________ e all’inc. __________, nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera