Incarto n.
60.2013.312

 

Lugano

7 ottobre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27.09.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto di una relazione bancaria;

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con scritto 31.08./1.09.2011 l’Ufficio federale di polizia Stato maggiore-MROS ha segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino di aver ricevuto, tra l’altro, una comunicazione in virtù dell’art. 9 LRD da parte del __________, __________, riguardante (anche) la relazione no. __________ riconducibile a IS 1 (AI 1 – inc. MP __________);

 

 

                                         che il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per l’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro sfociato nel decreto di abbandono 15.05.2013 emanato dal procuratore generale John Noseda (ABB __________);

 

 

                                         che avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 e 393 ss. CPP;

 

 

                                         che con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto inerenti al periodo 24.01.2007 - 26.04.2009 della relazione __________;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che la relazione bancaria __________, di cui IS 1 era titolare e ADE (AI 5 – inc. MP __________), è stata aperta e poi chiusa presso il __________, __________, ora __________, sciolta con decisione dell’assemblea generale dell’8.06.2012 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino);

 

 

che la richiesta riguarda anzitutto e solamente documentazione bancaria e non atti giudiziari;

 

 

                                         che mal si comprende per quale motivo l’istante non chieda direttamente al predetto istituto bancario rispettivamente alla sua liquidatrice, __________, __________ (cfr. estratto RC del Cantone Ticino), la documentazione bancaria in questione, all’ottenimento della quale ha certo diritto;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che l’istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta, dimostrando un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG, come da costante prassi di questa Corte;

 

 

                                         che per questi motivi l’istanza deve essere respinta;

 

 

                                         che data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera