Incarto n.
60.2013.335

 

Lugano

24 ottobre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23.09./9.10.2013 presentata da

 

 

 

IS 1 domicilio/residenza non noti a questa Corte,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere informazioni, tra l’altro, sui procedimenti penali archiviati nei confronti di una persona;

 

 

premesso che la richiesta datata 13.09.2013, spedita il 23.09.2013, è giunta al Ministero pubblico il 26.09.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2013, senza formulare osservazioni in merito;

 

ritenuto l’esito della presente decisione, questa Corte ha deciso di non interpellare PI 2 per presentare eventuali osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, informazioni inerenti a procedimenti penali promossi nei confronti di PI 2 (__________), nonché a provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Ministero pubblico;

 

 

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa di patrocinare IS 1 nell’ambito di un procedimento penale da lei promosso nei confronti di PI 2 per il delitto di sottrazione di minore (senza tuttavia allegare la relativa procura), sostenendo parimenti di necessitare di queste informazioni per produrne gli esiti dinanzi all’autorità giudiziaria italiana (doc. 1.a);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che, a giudizio di questa Corte, il fatto che la qui istante (cittadina __________?) abbia promosso, in __________, un non meglio precisato procedimento penale nei confronti di (un certo) PI 2 [(ex) marito? compagno?], cittadino __________, per titolo di sottrazione di minore (concerne il loro figlio/la loro figlia?) e che per questi motivi essa necessiterebbe di informazioni sui procedimenti penali nel frattempo archiviati (per quanto interessa la competenza di questa Corte) a carico di quest’ultimo, non può essere considerato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2;

 

 

                                         che, stante la natura della richiesta e del procedimento penale pendente in __________, spetterebbe tutt’al più alle competenti autorità giudiziarie __________ raccogliere informazioni in tal senso facendo capo ai canali ufficiali dell’assistenza internazionale in materia penale;

 

 

                                         che di conseguenza l’istanza deve essere respinta;

 

 

che, vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera