Incarto n.
60.2013.339

 

Lugano

18 novembre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8/11.10.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

IS 2

IS 3

tutti patr. da: PR 1,

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare la denuncia di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 8.10.2013 è giunta al Ministero pubblico il 9.10.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/11.10.2013, osservando di non avere obiezioni all’invio di copia della denuncia agli istanti;

 

richiamate le osservazioni 18/21.10.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), mediante le quali si oppone alla richiesta;

 

richiamate inoltre la replica 24/25.10.2013 degli istanti, nonché le dupliche 4.11.2013 del procuratore pubblico e 4/5.11.2013 di PI 2, di cui si dirà in seguito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con esposto 11/14.01.2013, redatto in lingua tedesca e tradotto, su richiesta del Ministero pubblico, in italiano il 27/29.01.2013, PI 2 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1, della moglie PI 2 e della (loro) figlia PI 3 per le ipotesi di reato di coazione e di sequestro di persona e rapimento, in relazione alla posa, nel corso del 2008, a __________, di una barriera sulla strada privata che conduce alla loro abitazione, la quale – a mente del denunciante – sarebbe stata posata dai denunciati contro la volontà degli altri proprietari che abitano lungo la medesima strada privata, nonostante a tutti sarebbe stato distribuito il telecomando per aprirla. Inoltre tale barriera, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012, in occasione di alcune ristrutturazioni, avrebbe cagionato non pochi disagi a lui stesso e agli altri vicini di casa.

 

                                         PI 2 ha ipotizzato nei confronti dei denunciati anche il reato di denuncia mendace in relazione ad una denuncia che gli stessi avrebbero sporto contro ignoti per titolo di danneggiamento e violazione di domicilio riguardante l’allontanamento con forza della barriera in questione nel corso del mese di ottobre 2012 (inc. MP __________).

 

 

                                   2.   Con decisione 6.03.2013 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale, stante l’assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati ed il carattere amministrativo e/o civile rivestito dalla vertenza (NLP __________).

 

 

                                   3.   Adita da PI 2, con decisione 14.06.2013 questa Corte ha respinto, in quanto ricevibile, il suo reclamo 21/22.03.2013, confermando in sostanza il NLP __________ (inc. CRP __________).

 

                                         Avverso la predetta sentenza non è stato presentato ricorso al Tribunale federale.

 

 

                                   4.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – la MLaw __________ chiede, in nome e per conto dei suoi assistiti IS 1, IS 2 e IS 3, di poter visionare la denuncia di PI 2 inoltrata nei loro confronti, allegando copia delle relative procure (doc. CRP 1.a. 1.b, 1.c e 1.d).

 

 

                                   5.   Come visto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla richiesta (doc. CRP 1).

 

                                         PI 2, dal canto suo, osserva che l’istanza non contiene alcuna motivazione e che di conseguenza sarebbe molto difficile per lui esprimersi puntualmente sulla domanda. Inoltre i qui istanti non avrebbero fatto uso della facoltà di esaminare gli atti durante il procedimento penale, protrattosi per oltre un anno, ragione per la quale la presente domanda sarebbe oltre che immotivata anche tardiva. Postula dunque la reiezione dell’istanza (doc. CRP 3).

 

                                         Con replica 24/25.10.2011 i qui istanti, riconfermando la loro istanza, evidenziano anzitutto che, a tutela della loro reputazione e della loro onorabilità, stanno valutando la possibilità di presentare una controquerela nei confronti di PI 2, essendo stati accusati ingiustamente da quest’ultimo di aver commesso reati di una certa gravità. Da qui la necessità di accedere agli atti per valutare l’effettiva portata delle affermazioni rilasciate da PI 2 e la loro valenza penale. Inoltre la censura sollevata da quest’ultimo riguardo alla presunta tardività della presente istanza sarebbe infondata, poiché il diritto di accedere agli atti, se giustificato, sussisterebbe anche dopo la chiusura del procedimento penale (doc. CRP 6).

 

                                         Con duplica 4.11.2013 il procuratore pubblico comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di non avere obiezioni all’invio di copia della denuncia agli istanti (doc. CRP 8).

                                        

                                         PI 2, preso atto che gli istanti indicano i motivi della loro richiesta, sostiene che l’accesso agli atti era possibile durante il procedimento così come l’inoltro della prospettata controquerela nei suoi confronti (doc. CRP 9).

 

 

                                   6.   6.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         6.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stati i qui istanti parti (in qualità di imputati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                   7.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta (cfr., al proposito, la replica 24/25.10.2013, doc. CRP 6 e il considerando 5. della presente decisione) – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dei qui istanti giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della denuncia datata 11.01.2013 di PI 2 (AI 1 – inc. NLP __________) e della sua relativa traduzione (AI 3 – inc. NLP __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato li ha interessati personalmente in veste di parti (in qualità di imputati).

 

                                         A ciò aggiungasi che i qui istanti, unitamente al loro patrocinatore, stanno valutando se inoltrare o meno una controquerela nei confronti di PI 2 in relazione al procedimento penale in questione.

 

                                         Stante il tenore dell’art. 62 cpv. 4 LOG, va da sé che la censura sollevata da PI 2, secondo il quale l’accesso agli atti dopo l’archiviazione di un procedimento penale così come un’eventuale controdenuncia/querela da parte dei qui istanti sarebbero tardivi, è priva di qualsivoglia fondamento.

 

                                         Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – la denuncia datata 11.01.2013 (con gli allegati) (AI 1 – inc. NLP __________) e la sua relativa traduzione in italiano (AI 3 – inc. NLP __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore dei qui istanti.

 

 

                                   8.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parti al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ (già incarto MP __________) nel frattempo archiviato.

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera