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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 23/24.10.2013 presentata dalla
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza passata in giudicato; |
premesso che la richiesta datata 23.10.2013 è giunta il 24.10.2013 al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il medesimo giorno, senza formulare particolari osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 4.11.2013 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamato inoltre lo scritto 4/5.12.2013 dell’avv. PR 1, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), interpellato, non ha presentato osservazioni (cfr. tracciamento degli invii, doc. CRP 2);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 22.04.2013 è stata emanata una sentenza di condanna dalla Corte delle assise criminali (passata in giudicato il medesimo giorno) a carico, tra gli altri, di PI 2 (inc. TPC __________);
che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – la IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di ottenere la trasmissione della summenzionata sentenza;
che a sostegno della sua richiesta il legale precisa che PI 2 è alle dipendenze della IS 1 e di aver appreso da fonti giornalistiche che quest’ultimo sarebbe stato condannato a seguito di un furto perpetrato presso la __________ di __________: considerato come la sua assistita abbia in vigore un codice deontologico con precise responsabilità, postula la trasmissione, in copia, della relativa sentenza di condanna allo scopo di valutare se il rapporto di fiducia con il proprio dipendente sia venuto meno (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte; PI 2, dal canto suo, interpellato da questa Corte per il tramite del suo patrocinatore, non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che a seguito della richiesta 27.11.2013 di questa Corte (mediante la quale il patrocinatore della qui istante è stato invitato a produrre la documentazione attestante che PI 2 sia effettivamente alle sue dipendenze, doc. CRP 4), con scritto 4/5.12.2013 l’avv. PR 1 ha allegato la documentazione riguardante l’assunzione di PI 2, confermando parimenti che, ad oggi, egli è alle dipendenze della IS 1 presso il reparto falegnameria (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 5);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che a giudizio di questa Corte – visti i motivi addotti nella presente richiesta, il contenuto della sentenza 22.04.2013 emanata (tra gli altri) a carico di PI 2 e la natura dei reati per i quali quest’ultimo è stato condannato (inc. TPC __________) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 prevalente sugli interessi personali di PI 2: in effetti, essendo quest’ultimo alle dipendenze di una casa da gioco (un luogo riservato al gioco d’azzardo) il contenuto della sentenza richiesta appare potenzialmente utile al datore di lavoro;
che nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre persone coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato e in ossequio al diritto di essere sentito – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, la sentenza di condanna 22.04.2013 al patrocinatore della IS 1, in forma anonimizzata (lasciando nondimeno nome e cognome di PI 2 per la comprensione del testo);
che va da sé che il patrocinatore della IS 1 e __________ (CEO amministratore delegato presso la citata società) sono tenuti al segreto professionale;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha cagionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera