Incarto n.
60.2013.364

 

Lugano

18 novembre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/25.10.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere, in qualità di liquidatore, la trasmissione della documentazione acquisita nel procedimento penale di cui all’inc. __________ nel frattempo archiviato, allo scopo di effettuare le registrazioni contabili di una società;

 

 

premesso che la richiesta datata 17.10.2013, spedita il 18.10.2013, è giunta alla Pretura penale il 21.10.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.10.2013, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         A seguito di una segnalazione del 10.01.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del sedicente __________, successivamente identificato in un cittadino __________, sfociato nel decreto di accusa 3.07.2009 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole ripetuta falsità in certificati, ripetuta falsità in documenti, ripetuto conseguimento di una falsa attestazione e ripetuta violazione della LCSl (commessa e tentata), e meglio come ivi descritto (DA __________).

 

                                         Con sentenza 15.11.2010, statuendo sull’opposizione interposta il 20/21.07.2009 dall’imputato, il giudice della Pretura penale Siro Quadri lo ha dichiarato autore colpevole di falsità in certificati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e delitto contro la LCSl e lo condannato ad una pena pecuniaria e al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie (inc. __________). La predetta sentenza è passata in giudicato il 31.05.2011.

 

                                         1.2.

                                         Per quanto interessa la presente fattispecie, nell’ambito del surriferito procedimento penale, segnatamente in data 30.05.2008 IS 1, alle dipendenze della __________, è stato interrogato in qualità di denunciato dall’allora procuratore pubblico "(…) nell’ambito della raccolta di informazioni avviata, per l’ipotesi di reato denunciata di truffa, subordinatamente di violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale, in punto alla cessione di crediti a __________, __________, da parte di tali __________, __________, e __________, __________, per l’iscrizione di persone fisiche e giuridiche in sedicenti “pagine aziendali”" (suo verbale d’interrogatorio 30.05.2008, p. 1, AI 14 – inc. MP __________).

 

                                         È in particolare emerso che il 6.11.2007 tra la __________, rappresentata da IS 1, e il sedicente __________, è stato stipulato un contratto di mandato [mediante il quale quest’ultimo ha conferito alla predetta fiduciaria, rispettivamente a IS 1, il mandato di assumere in via fiduciaria e a determinate condizioni la carica di AU della __________], e un "contratto fiduciario" (AI 15 – inc. MP __________)].

 

                                         Con ordine di perquisizione e sequestro 12.06.2008 (trasmessa alla __________) l’allora procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’intera documentazione inerente, tra l’altro, alla __________ e di ogni avere patrimoniale a lei riconducibile, essendo emerso che il sedicente __________ ha esibito una carta d’identità __________ contraffatta presso la __________ (in relazione ai summenzionati contratti) e dinanzi a un pubblico notaio (in relazione alla stesura degli atti di costituzione della (già) __________). Inoltre la __________, agente come vettore offshore di raccolta presso terze persone e società di iscrizioni a sedicenti annuari, risultava cessionaria per l’incasso di crediti delle parti lese (AI 38 – inc. MP __________; cfr. anche sentenza 15.11.2010, inc. __________ – AI 12 e verbale del dibattimento 15.11.2010, inc. __________ – AI 11).

 

                                         A seguito di ciò, in data 17.06.2008 IS 1 ha postulato alla Pretura di __________ di dichiarare lo scioglimento della __________ e di essere nominato quale suo liquidatore (decreto cautelare 22.08.2008 della Pretura di __________, doc. CRP 2.a).

 

                                         Con decreto 22.07.2008 il pretore di __________ ha ordinato lo scioglimento della __________, con sede a __________, ed ha designato quale liquidatore il suo socio e gerente IS 1 (decreto cautelare della Pretura di __________ 22.08.2008, doc. CRP 2.a; estratto RC del Canton Ticino).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – IS 1, in qualità di liquidatore della __________ in liquidazione, chiede di ottenere la trasmissione della documentazione a suo tempo acquisita agli atti nel surriferito procedimento penale (in sostanza tutti i documenti bancari) allo scopo di effettuare le registrazioni contabili della citata società, essendo stata effettuata, senza preavviso alcuno, una tassazione d’ufficio per l’anno 2008 ed essendogli stata concessa una proroga per la consegna del dossier fiscale 2008 (istanza 18/25.10.2013, doc. CRP 1.a; decreto cautelare 22.07.2008 della Pretura di __________, doc. CRP 2.a; documentazione varia, doc. CRP 2.b).

 

                                         Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                   4.   Nella fattispecie qui in esame – alla luce di quanto sopra esposto – appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1, in qualità di liquidatore della __________ in liquidazione (già __________ e __________), ad esaminare la documentazione necessaria (in particolare i documenti bancari) riguardante la citata società dell’incarto __________ (composto anche dall’inc. MP __________), potendo essere indubbiamente utile per effettuare le registrazioni contabili della medesima e tutelare la società in sede fiscale.

 

                                         Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale dell’imputato e delle altre parti coinvolte nel procedimento penale in questione e, in ossequio al diritto di essere sentito, IS 1 potrà esaminare presso la Pretura penale l’incarto __________ [composto anche dall’incarto MP __________ (un cubo e una scatola)], limitatamente alla documentazione inerente alla __________ (in liquidazione) [tra cui vi è in particolare l’AI 15 (scritto 31.05.2008 dell’avv. __________ con la documentazione ivi annessa), l’AI 41 (scritto 13.08.2008 della __________ e la relativa scatola), l’AI 53 (documentazione bancaria), AI 61 (documentazione bancaria) e l’AI 76 (documentazione bancaria) dell’inc. MP __________], concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria compatibilmente con i loro impegni.

 

                                         IS 1 è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili per le sue incombenze.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera