Incarto n.
60.2013.367

 

Lugano

19 febbraio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 28/29.10.2013 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

in relazione

 

 

 

 

 

allo scritto 14.10.2013 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nell’ambito del procedimento penale nei confronti del dr. med. PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di lesioni colpose gravi, sub. lesioni colpose (inc. MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 8.11.2013 del procuratore pubblico, 8/11.11.2013 e 26/27.11.2013 (duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

 

visti gli scritti di replica 18/20.11.2013 e 19/20.11.2013 di RE 1, mediante i quali si riconferma nelle proprie allegazioni;

 

rilevato che il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni di duplica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.Con esposto 20.4.2012 RE 1, di professione medico, ha sporto querela/denuncia nei confronti del dr. med. PI 1, alfine di “(…) verificare la sussistenza delle ipotesi di reato previste dagli articoli 125 cpv. 1 e 125 cpv. 2 Codice penale (…), nonché d’ogni altra ipotesi di reato che gli accertamenti preliminari d’inchiesta evidenzieranno (...)” (querela/denuncia 20.4.2013, p. 4, AI 1, inc. MP __________).

 

In data 23.1.2012 RE 1 si sarebbe recato presso il domicilio privato di PI 1, __________, per sottoporre il suo ginocchio destro a delle iniezioni intraarticolari di ossigeno/ozono oltre che ad una fiala di Condrotide. Una volta terminato l’intervento, RE 1 sarebbe rientrato presso il suo domicilio in __________. Il mattino seguente, il ginocchio destro avrebbe presentato un forte gonfiore e il dolore sarebbe stato tale da indurre RE 1 a recarsi presso un altro specialista per un controllo, il quale avrebbe riscontrato nel paziente “colonie del pericoloso e famigerato Stafilococco aureo” e, su richiesta del querelante/denunciante, ne avrebbe ordinato il ricovero in ospedale (querela/denuncia 20.4.2013, p. 3-4, AI 1).

 

                                         RE 1 ha precisato che “le lesioni provocatemi (malattia)” sarebbero in diretta relazione causale con l’operato del dott. PI 1, che ha colpevolmente agito trascurando ogni più elementare regola igienica (…)” (querela/denuncia 20.4.2013, p. 4, AI 1).

 

 

                                  b.   A seguito della querela/denuncia, in data 19.6.2012 la polizia ha interrogato il querelante/denunciante e __________, in veste di persona informata sui fatti (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 12/16.10.2012, AI 8).

 

 

c.Il Ministero pubblico ha aperto in data 16.8.2012 un procedimento penale per lesioni colpose gravi sub. lesioni colpose nei confronti di PI 1 (AI 3).

 

In medesima data il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato e presso lo studio medico __________, __________, nonché il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per il procedimento (AI 4).

 

Con scritto 16.8.2012, il procuratore pubblico ha inoltre comunicato all’Ufficio del medico cantonale l’apertura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1 (AI 6).

 

In data 7.9.2012 la polizia ha interrogato l’imputato (AI 8).

 

 

                                  d.   Con scritto 4.12.2012, RE 1 ha inviato alla polizia cantonale una relazione medica - da lui commissionata al dott. __________, medico chirurgo specialista in medicina legale con studio a __________ - la quale, a suo dire, documenterebbe “(…) il complicato decorso clinico del paziente a causa dell’imperizia medica del denunciato” (in Rapporto di trasmissione 7/10.12.2012, AI 9).

 

 

                                   e.   Ricevuta copia della querela/denuncia penale 20.4.2012 (AI 1) e del Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 12/16.10.2012 (AI 8), con scritto 11/14.1.2013 denominato ‘istanza di assunzione prove’, PI 1 ha contestato la relazione del dott. __________ e le accuse in essa contenute, asserendo che tale rapporto “non è completo, contiene considerazioni e conclusioni che non sono fondate, non risulta corredato da alcun documento da cui si possa verificare quanto addotto (…)” (AI 12, p. 1). A suo dire, tale documento non assurgerebbe ad elemento di prova per le ipotesi di reato sollevate da PI 1.

 

                                         Per mezzo del medesimo scritto, RE 1 ha chiesto il richiamo e l’assunzione di una serie di prove: referti scritti e CD di risonanze magnetiche di PI 1 risalenti al 7.9.2011, al 3.4.2012 ed al 15.6.2012, le cartelle cliniche riferite alla degenza del querelante/denunciante all’Ospedale di __________ e a quello di __________ e infine la cartella clinica dalla quale si evincerebbe che PI 1 sarebbe stato in procinto di sottoporsi ad artroscopia (AI 12, p. 2).

 

 

                                    f.   Con scritto 5/6.2.2013 (AI 13), l’imputato ha trasmesso al magistrato inquirente - chiedendone l’assunzione agli atti - la relazione medica da lui commissionata al dott. __________, __________, chirurgo specialista in criminologia clinica, mediante la quale RE 1 verrebbe scagionato dalla responsabilità in relazione all’intervento eseguito.

                                  g.   Con decisione 6.3.2013 (AI 14), senza preventivamente comunicarla alle parti, il procuratore pubblico ha decretato la nomina, in qualità di perito (art. 184 CPP), del prof. __________, attivo presso l’Istituto di medicina legale dell’Ospedale di Circolo e __________ a __________, con l’incarico di redigere una perizia medica concernente l’intervento eseguito presso la sua abitazione dall’imputato, con l’invito a rispondere al seguente quesito peritale: “Accerti il perito, sulla base della documentazione trasmessa, in particolare i certificati medici e la cartella clinica, se all’origine della patologia riscontrata in PI 1 vi è l’intervento invasivo, rispettivamente le modalità con cui è stato messo in atto, eseguito dal dr. med. RE 1, nel salotto del proprio domicilio, in data 23 gennaio 2012” (AI 14, p. 2).

 

 

h.     Con gravame 15/18.3.2013 RE 1 ha impugnato presso questa Corte il suddetto decreto di nomina postulando, in via principale, l’annullamento dello stesso, l’edizione della documentazione medica elencata nell’istanza 11/14.1.2013 (cfr. AI 12) concernente RE 1 ed infine “(…) ad avvenuta raccolta dei predetti documenti il Procuratore Pubblico valuterà la necessità di assumere una prova peritale, integrando anche le domande che saranno allestite dal Dr. PI 1” (reclamo 15/18.3.2013, p. 6).

 

                                         In via subordinata ha postulato che il decreto di nomina sia completato con i quesiti peritali da lui elencati nel petitum.

                                        

Con sentenza 1.7.2013 (inc. CRP 60.2013.85) questa Corte ha parzialmente accolto il reclamo di cui sopra, annullando il decreto di nomina del perito 6.3.2013, in quanto le parti (imputato e difesa) non sarebbero state interpellate, come previsto dall’art. 184 cpv. 3 CPP. Questa Corte ha di conseguenza ritornato l’incarto al procuratore pubblico affinché procedesse nei suoi incombenti, con particolare riferimento all’art. 184 cpv. 3 CPP (AI 19).

 

 

                                    i.   Con scritto 5.7.2013 (AI 20) il magistrato inquirente ha invitato, per il tramite del suo legale, RE 1 a voler trasmettere al Ministero pubblico, entro il 26.7.2013, la seguente documentazione:

 

-referto scritto e CD delle risonanze magnetiche del 07.09.2011,

  03.04.2012, 15.06.2012 a cui si è sottoposto RE 1;

-copia completa della cartella Clinica dell’Ospedale di __________ re-

 lativa alla degenza e agli interventi cui si è sottoposto __________;

                                         -documentazione medica contenente esami e referti medici dai

                                      quali risulta che RE 1 era in attesa di sottoporsi ad

                                      artroscopia”.

 

Parte della documentazione richiesta è stata consegnata al Ministero pubblico in data 29.8.2013 (cfr. AI 21).

 

 

                                    l.   Con decreto 30.9.2013 il procuratore pubblico ha nominato, in qualità di perito, il dr. med. __________, con il mandato di rispondere al seguente quesito peritale: “Accerti il perito, sulla base degli atti del procedimento messi a disposizione (INC.__________), se all’origine della patologia riscontrata in RE 1 vi è l’intervento invasivo, rispettivamente le modalità con cui è stato messo in atto, eseguito dal dr. med. PI 1, nel salotto del proprio domicilio, in data 23 gennaio 2012. Inoltre al perito saranno sottoposti, salvo contrario avviso o modifica del diretto interessato, i 14 quesiti peritali formulati dall’avv. PR 2 nel reclamo alla Corte dei reclami penali del 15 marzo 2013 (AI 23).

                                        

Nel contempo il magistrato inquirente ha concesso alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito alla persona proposta quale perito ed ai quesiti peritali (art. 184 cpv. 3 CPP).

 

                                        

                                 m.   Dopo aver ricevuto copia della documentazione prodotta da RE 1, l’avv. PR 2, in nome e per conto di PI 1, con scritto 9/10.10.2013 indirizzato al procuratore pubblico, ha rimarcato come tale documentazione sarebbe incompleta, in quanto prodotta direttamente da RE 1 e non dagli ospedali di __________ __________, come richiesto nella sua istanza 11/14.1.2013 (AI 12). Ha pertanto chiesto che la cartella clinica di RE 1 venga direttamente richiesta - in via ufficiale - agli ospedali interessati. Lo stesso ha infine formulato 5 ulteriori quesiti peritali (AI 25).

 

In risposta a tale scritto, con lettera 14.10.2013, il magistrato inquirente ha comunicato all’avv. PR 2, che “la documentazione da lei menzionata potrà essere richiesta alle Autorità __________ unicamente in via rogatoriale, essendo escluso che il sottoscritto possa ordinarne direttamente l’edizione. Questa procedura richiederà un minimo di sei mesi di tempo. Pertanto fino a quando non riceverò la documentazione clinica, la procedura di nomina del perito resterà sospesa. Per quanto attiene alle domande peritali complementari, le stesse verranno sottoposte al momento opportuno al perito” (AI 26).

 

Copia del citato scritto è stato inviato per conoscenza all’avv. PR 1.

 

 

                                  n.   In data 23.10.2013 (AI 28) il procuratore pubblico ha provveduto ad inviare alla Procura generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di __________ una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, volta all’acquisizione/trasmissione della documentazione medica di cui sopra.

 

 

                                  o.   In data 24/29.10.2013 RE 1 ha inviato al magistrato inquirente un plico contenente due copie (l’originale ed una fotocopia) della cartella clinica, relativa al suo ricovero ospedaliero nel 2012, con tutte le pagine singolarmente numerate e timbrate dalla Direzione sanitaria ULSS __________ __________ e controfirmata dal dr. __________, responsabile dell’U. O. di Medicina Legale (AI 29).

 

Il magistrato inquirente ha, in data 29-31.10.2013, trasmesso tale documentazione all’avv. PR 2 chiedendogli nel contempo se fosse d’accordo ad acquisire tale cartella clinica agli atti con il conseguente ritiro della domanda di assistenza giudiziaria poiché divenuta priva di oggetto (AI 30-31).

 

 

                                  p.   Con gravame 28/29.10.2013 RE 1 impugna lo scritto 14.10.2013 del magistrato inquirente relativo alla sospensione della procedura di nomina del perito. Il reclamante chiede che tale scritto sia annullato e che il perito nominato proceda “indilatamente ai propri incombenti, sulla base della documentazione medica già prodotta da RE 1, (...) e della documentazione medica numerata e timbrata proveniente dall’Ospedale di __________ (...)(reclamo 28/29.10.2013, p. 6).

 

Il reclamante “lamenta una violazione di natura sostanziale del principio del contradditorio e questa volta non si tratta d’aspetti di natura meramente procedurale” (reclamo 28/29.10.2013, p. 2).

 

Ritiene che il procuratore pubblico avrebbe deciso la sospensione della perizia “solo sulla base delle suggestioni di controparte, senza ascoltare le necessarie indicazioni di RE 1, anch’egli medico, il quale avrebbe sollecitamente corretto gli aspetti errati evocati dalla difesa” (reclamo 28/29.10.2013, p. 2).

 

Afferma che la documentazione medica già versata agli atti (sia la prima cartella clinica senza numerazione facoltativa che quella con numerazione) sarebbe “completa, esattamente come quella che si vorrebbe assumere su rogatoria - allungando inutilmente i tempi procedurali -, motivata da suggestioni vane della sola difesa” (reclamo 28/29.10.2013, p. 2).

 

Sostiene quindi che “la decisione avversata si caratterizza per la sua evidente illegittimità ed inadeguatezza, nell’ottica dell’art. 393 lett. c CPP e pertanto se ne domanda l’annullamento totale, affinché il mandato peritale 30.9.3013 (...) possa avere inizio senza ulteriori ostacoli, lasciando all’inquirente ed alle parti di verificare, una volta per tutte, se le cartelle cliniche prodotte da RE 1 (...) constino delle medesime pagine” (reclamo 28/29.10.2013, p. 3).

 

Attendere i tempi incerti d’una rogatoria internazionale sarebbe “assolutamente contrario ad ogni principio d’economia processuale e di celerità di giudizio, senza che le emergenze processuali giustifichino tali inutili ritardi” (reclamo 28/29.10.2013, p. 3).

 

RE 1 conclude contestando, con puntuali motivazioni, le nuove domande da sottoporre al perito contenute nello scritto 9/10.10.2013 di PI 1.

 

 

                                  q.   Delle osservazioni/duplica, così come della replica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 CPP può essere interposto reclamo contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 393 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 28/29.10.2013 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro lo scritto datato 14.10.2013 del procuratore pubblico, è tempestivo.

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale accusatore privato nell’ambito dell’inc. MP __________, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP.

 

                                         Si pone però un problema di proponibilità del gravame, considerata la natura dello scritto impugnato.

 

 

                                   2.   Come esposto nei considerandi in fatto, dopo aver emanato - in data 30.9.2013 - il decreto di nomina del perito (AI 23), e dopo aver ricevuto lo scritto 9/10.10.2013 di PI 1 mediante il quale lo stesso comunicava che la documentazione prodotta dal reclamante era incompleta (AI 25), il procuratore pubblico ha inviato - all’avv. PR 2, legale dello stesso PI 1 - lo scritto 14.10.2013 (AI 26), qui impugnato.

 

Mediante il citato scritto il magistrato inquirente ha comunicato all’avvocato dell’imputato che la documentazione medica da lui chiesta con istanza 9/10.10.2013 (AI 25) e relativa a RE 1, poteva essere richiesta alle autorità __________ unicamente per via rogatoriale, che tale procedura avrebbe comportato un minimo di sei mesi di tempo e che, nel frattempo, quindi la procedura di nomina del perito sarebbe rimasta sospesa (AI 26).

 

In data 23.10.2013 il procuratore pubblico ha inviato una domanda di assistenza giudiziaria, volta alla trasmissione delle cartelle cliniche di RE 1 (AI 28).

 

 

                                   3.   3.1.

Ora, va anzitutto rilevato che il reclamo è - in maniera generale - ammissibile anzitutto, come indicato, contro gli atti procedurali (“Verfahrenshandlungen”) che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti [“(…) die Verfahrensbeteiligten (…) müssen unmittelbar beschwert sein”] (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6).

 

                                         Il reclamo giusta l’art. 393 CPP deve essere diretto contro un atto (oppure un’omissione) specifico: non è un mezzo per mettere in evidenza un disagio generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10).

 

                                         3.2.

                                         Nella fattispecie in esame, lo scritto del procuratore pubblico mediante il quale comunica che la documentazione medica può essere richiesta solo per via rogatoriale e che, alla luce dei tempi, la procedura di nomina del perito resterà sospesa, comporta per le parti (segnatamente per l’accusatore privato RE 1), unicamente un prolungamento dei tempi di inchiesta.

 

                                         In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale ciò non costituisce tuttavia un danno di natura giuridica, ma è un semplice pregiudizio di fatto (decisioni TF 1B_438/2013 del 12.12.2013 consid. 2.; DTF 136 IV 92 consid. 4).

 

                                         Lo scritto 14.10.2013 del magistrato inquirente, qui impugnato, non sembra dunque toccare la posizione giuridica e gli interessi giuridici protetti del reclamante, ma semmai soltanto quella di fatto.

 

Per questo motivo lo scritto 14.10.2013 (AI 26) del procuratore pubblico non assurge a decisione e/o ad atto procedurale impugnabile.

 

                                         3.3.

                                         Mediante lo scritto impugnato, il magistrato inquirente non ha disposto la sospensione del procedimento penale: l’aver indicato che “la procedura di nomina del perito resterà sospesa”, non può assurgere ad una sospensione ai sensi dell’art. 314 CPP.

                                        

                                         Concludendo, lo scritto 14.10.2013 del procuratore pubblico contiene mere informazioni/ragguagli sui tempi di prosecuzione dell’istruzione. Il medesimo non può dunque neppure essere qualificato come una decisione (e tantomeno come atto procedurale) ai sensi del CPP [cfr., al proposito, A. J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), art. 393 CPP n. 10], e non è impugnabile.

 

                                         Ne discende che il presente gravame deve essere dichiarato irricevibile: non si deve quindi entrare ulteriormente nel merito delle censure sollevate dal qui reclamante.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Abbondanzialmente non va poi dimenticato che, il magistrato inquirente, responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP), ha il compito di dirigere la procedura preliminare, di perseguire i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, di promuovere e di sostenere l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP).

 

                                         L’art. 4 CPP sull’indipendenza prevede che nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1). E’ fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14 (cpv. 2).

 

                                         Tale indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche, comprese le parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 15).

 

                                         L’indipendenza di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP riguarda tutte le autorità penali previste dal CPP, e pertanto anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12 CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1035).

                                        

                                         4.2.

In casu, il reclamante sostiene che lo scritto incriminato sarebbe scaturito unicamente da suggestioni della difesa e che il procuratore pubblico non avrebbe, di contro, tenuto conto delle sue allegazioni circa la documentazione medica già presente agli atti.

 

Alla luce di quanto sopra esposto in riferimento all’indipendenza dei magistrati, le censure sollevate da RE 1 non possono trovare riscontro.

 

Il reclamante non può pretendere di essere il titolare dell’azione penale, né può pretendere che l’imputato in un procedimento penale si “accontenti” di documentazione medica prodotta dallo stesso accusatore privato.

 

Come detto, la pretesa punitiva, il cosiddetto “Strafanspruch”, compete in ogni caso (anche nell’ipotesi di reati perseguibili unicamente a querela di parte) infatti allo Stato, tramite le sue autorità, nelle forme previste dalla legge (art. 2 CPP) [Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 7 CPP n. 7]. In altre parole, l’amministrazione della giustizia spetta allo Stato in maniera esclusiva (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 1), monopolio giudiziario al quale corrisponde l’obbligo dello Stato di garantire l’applicazione del diritto penale (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 2).

                                        

                                         4.3.

                                         Infine, da un punto di vista di economia di procedura, lo scritto del procuratore pubblico appare non solo sostenibile ma appropriato e logico, essendo necessario acquisire tutti gli atti indispensabili per il successivo esame peritale.

 

                                         4.4.

Per concludere si rileva che anche la questione sollevata da RE 1 circa le ulteriori domande peritali sottoposte da PI 1 all’attenzione del magistrato inquirente mediante lo scritto 9/10.10.2013 (AI 25), sarà impugnabile al momento opportuno in riferimento all’art. 184 cpv. 3 CPP.

 

 

                                   5.   Il reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, sono poste a carico del reclamante, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 e ss. CPP, l’art. 25 LTG per la tassa di giustizia, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento) sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà a PI 1, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

            4.         Intimazione:

dr.med. Dario PI 1

patr. da: PR 2

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera