Incarto n.
60.2013.375

 

Lugano

14 novembre 2013/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8.11.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti del procedimento penale sfociato nella sentenza 11.03.2010 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   L’11.03.2010 la Corte di assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di diverse persone (inc. TPC __________, pubblicata in forma anonimizzata sull’apposito sito internet). La stessa è passata in giudicato il 4.05.2010.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo patrocinato IS 1, l’autorizzazione ad esaminare gli atti del surriferito incarto penale.

                                         A sostegno della sua richiesta precisa che il suo assistito si è visto negare il permesso di dimora a causa di una sentenza di condanna in __________ per fatti in connessione con il procedimento penale di cui all’incarto TPC __________. IS 1 gli ha riferito che nell’ambito del surriferito procedimento penale __________, uno degli imputati, avrebbe dichiarato la sua totale estraneità in relazione ai fatti di cui era "sotto processo". Al suo patrocinato è stato negato il permesso di dimora unicamente per il fatto di aver subito una condanna da espiare in __________ per un reato legato a quello di __________ ("E meglio che la cocaina che è stata trovata in aeroporto in __________ a IS 1, l’avrebbe nascosta a sua insaputa il __________ "). Per poter motivare il ricorso, il cui termine viene a scadere il 18.11.2013, egli dovrebbe dunque visionare gli atti e risalire ai verbali che discolperebbero il suo assistito (istanza 8.11.2013, doc. CRP 1 e documentazione ivi annessa alla cui lettura si rimanda per brevità).

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Giova anzitutto rilevare che nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna 11.03.2010 a carico di sei persone non emerge che IS 1 sia stato parte (in qualità di imputato) al procedimento.

                                         Dalla predetta decisione, sulla persona di IS 1 (detto IS 1), risulta però quanto segue:

                                         "L’inchiesta che ha portato all’arresto dei qui imputati ha preso avvio il 13 febbraio 2009, allorché la signora __________ si è recata in Polizia a __________ per denunciare la scomparsa del figlio IS 1 detto IS 1, che essa riteneva partito il 13 gennaio per una breve vacanza con __________ in __________, da cui non aveva però più fatto ritorno.

                                         Il giorno seguente la donna si è nuovamente recata in Polizia per comunicare di essere stata nel frattempo informata dall’Ambasciata portoghese di __________ che il figlio era stato arrestato in __________ il 9 febbraio 2009 siccome in possesso di circa 1 chilo di cocaina. (…)" (sentenza 11.03.2010, p. 26 e 27, inc. TPC __________).

                                         La Corte, riguardo a ciò, ha successivamente esposto quanto segue:

                                         "16. __________, malgrado questo insuccesso, non ha desistito dal suo intento e il 13 gennaio 2009 si è recato personalmente in __________. Questa volta egli si è fatto accompagnare a __________ dal IS 1, al quale ha pagato il biglietto aereo. A dire del __________ lo scopo del viaggio era in primo luogo quello di recuperare i soldi spesi per la precedente spedizione oppure di ricevere il chilo di cocaina già pagato (cfr. il verbale di __________ __________ del 10 giugno 2009, all. 1.6 RPG, pag. 3 e 4). Dagli atti risulta tuttavia che egli durante la sua permanenza si è fatto inviare del denaro dal fratello ___ e da ___. In aula __________, diversamente da quanto sostenuto nei verbali predibattimentali, ha infine ammesso di aver acquistato sul posto, sempre per il tramite di __, 500 grammi di cocaina e di essersi accordato con IS 1 affinché egli li importasse in Svizzera con i 500 grammi di pertinenza di ___. Secondo gli accordi, il IS 1 si sarebbe impegnato a smerciare lo stupefacente in Ticino ed il guadagno sarebbe poi stato diviso tra i due (verbale dibattimentale, pag. 7).

Il 9 febbraio 2009 il IS 1 (come anticipato al consid. 7) è però stato fermato all’aeroporto di __________ con 1,105 chili di cocaina occultati nella valigia. Per quanto è dato di sapere, egli è stato condannato ad una pena detentiva di 4 anni, che (almeno da un certo momento) gli è stato concesso di espiare in un regime facilitato di arresti domiciliari ed egli si trova pertanto tuttora in __________.

__________, venuto a conoscenza dell’arresto dell’amico quasi in diretta, che gli agenti hanno lasciato usare il cellulare al IS 1 che ha appunto chiamato il correo, ha precipitosamente fatto rientro in Svizzera per vie traverse, passando cioè dall'__________, sobbarcandosi così l'ulteriore trasferta e affrontando costi supplementari, rientrando infine il 13 febbraio 2009 (punto 1.2.4 AA). (…)" (sentenza 11.03.2010, p. 35 e 36, inc. TPC __________).

 

                                         Ne discende che dalla sentenza 11.03.2010 emerge tutt’altro che "(…) la cocaina che è stata trovata in aeroporto in __________ a IS 1, l’avrebbe nascosta a sua insaputa il __________ " (istanza 8.11.2013, doc. CRP 1).

                                         In siffatte circostanze questa Corte ritiene che il contenuto della sentenza di condanna 11.03.2010 (inc. TPC __________) sia sufficiente al patrocinatore del qui istante per avere un quadro della situazione e per allestire l’eventuale ricorso contro la decisione dell’Ufficio di migrazione (cfr. decisione 29.10.2013 dell’Ufficio di migrazione, doc. CRP 1bis annesso all’istanza 8.11.2013, doc. CRP 1).

 

                                         Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle persone coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato (inc. TPC __________), la sentenza 11.03.2010 viene trasmessa, al patrocinatore del qui istante in forma anonimizzata (eccetto per quanto concerne il nominativo di quest’ultimo), e ciò anche in ossequio al diritto di essere sentito.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera