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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 14/15.11.2013 presentato da
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RE 1
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contro |
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il decreto 28.10.2013 emanato dal presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar, con cui ha respinto la di lui istanza 3/4.10.2013 tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio; |
richiamate le osservazioni 19/21.11.2013 del presidente della Pretura penale, mediante le quali postula la reiezione del gravame, rimettendosi - nel contempo - al giudizio di questa Corte;
visti gli scritti 20/21.11.2013 e 5/6.12.2013 (duplica) del procuratore pubblico Valentina Tuoni, mediante i quali comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi - nel contempo - al giudizio di questa Corte;
richiamata la replica 2/3.12.2013 di RE 1, con cui si riconferma nelle proprie allegazioni;
visto l’ulteriore scritto 3.12.2013 di RE 1, con il quale trasmette copia del rapporto peritale 25.11.2013 redatto dal dr. __________, di cui di dirà – se necessario – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 24.9.2013 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, RE 1, siccome ritenuto colpevole di: entrata e soggiorno illegale “per essere entrato illegalmente in Svizzera il 9.06.2013 malgrado nei suoi confronti esiste un divieto d’entrata emanato dal Canton Ticino valido dal 9 ottobre 2009 al 31 dicembre 2099 e per aver soggiornato illegalmente a __________ fino al 16 agosto 2013”. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.-- (sospendendo condizionalmente l’esecuzione della pena per un periodo di prova di 2 anni), al pagamento della multa di CHF 200.-- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni) ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie. Non ha revocato il beneficio della liberazione condizionale concesso alla pena detentiva di 1 anno 4 mesi e 2 giorni, decretata nei suoi confronti dal Giudice dell’applicazione della pena il 7.5.2011, ma lo ha ammonito formalmente ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 CP (cfr. DA __________, p. 1, AI 3, inc. MP __________).
b.Con scritto 3/4.10.2013 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore - avv. PR 1 -, ha interposto formale opposizione al decreto di cui sopra, chiedendo nel contempo di essere posto al beneficio del “gratuito patrocinio” (p. 2, AI 4).
c. In data 17.10.2013 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa 24.9.2013 (DA __________), trasmettendo gli atti del procedimento alla competente autorità e indicando nel contempo di non partecipare al dibattimento (doc. 1, inc. Pretura penale __________).
d.Con decreto 28.10.2013 il presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza 3.10.2013 presentata da RE 1 nell’ambito dell’opposizione al decreto d’accusa di cui sopra, considerato che “nell’evenienza concreta non sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria, avendo oltretutto il Procuratore pubblico segnalato in data 7 ottobre 2013 di non essere intenzionato a presenziare al dibattimento” e che “in siffatte evenienze si è di fronte ad un caso bagatellare per il quale, non emergendo dall’incarto penale particolari problemi fattuali o giuridici, l’istante sembra in grado di far valere le sue (eventuali) ragioni davanti al giudice” (p. 2, doc. 2).
e. Con gravame 14/15.11.2013 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e la designazione dell’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio a partire dal 3.10.2013.
Il reclamante, dopo aver ripreso i fatti e riferito circa le questioni amministrative legate all’istanza di riesame della decisione di divieto d’entrata (inoltrata il 23.8.2013 all’Ufficio federale della migrazione), ritiene il decreto impugnato “in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte di appello e revisione penale”, mediante la quale si è ritenuto che “anche in un procedimento vertente su un reato minore o bagatellare (...), a partire dall’avvio del procedimento dinanzi la Pretura penale, la necessità del patrocinio di un avvocato è data” (reclamo 14/15.11.2013, p. 5-6).
Ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 130 lit. b CPP, secondo cui la difesa è obbligatoria se l’imputato rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà, in quanto “nella durata superiore a un anno vanno computate anche precedenti condanne sospese condizionalmente o residui di pena dopo una liberazione condizionale, se potenzialmente soggetti a revoca” (reclamo 14/15.11.2013, p. 6).
Nel caso in esame RE 1 “correva il rischio di vedersi revocare il beneficio della liberazione condizionale della pena rimanente di 1 anno 4 mesi e 2 giorni”, motivo per cui la nomina di un difensore d’ufficio si imporrebbe (reclamo 14/15.11.2013, p. 6).
Afferma poi, citando l’art. 132 cpv. 2 CPP, che “anche un caso bagatellare potrebbe comportare la necessità di essere patrocinati. Nella fattispecie, le circostanze particolari che imporrebbero una difesa d’ufficio sono ampiamente date, soprattutto in considerazione delle ripercussioni sulla parallela procedura amministrativa di riesame della decisione del divieto di entrata” (reclamo 14/15.11.2013, p. 7).
Sostiene che la complessità del caso in esame emergerebbe anche sotto un altro profilo, segnatamente l’inutilizzabilità del verbale di interrogatorio 16.8.2013 del reclamante dinanzi alla polizia cantonale. Gli obblighi di informazione previsti all’ art. 158 CP sarebbero stati - in concreto - solo parzialmente ossequiati dall’agente interrogante, nella misura in cui quest’ultimo si sarebbe “limitato ad indicare al qui reclamante il suo diritto di designare, a sue spese, un avvocato di fiducia. Al signor RE 1 non è stata invece indicata l’esistenza del suo sacrosanto diritto di chiedere, se del caso, un avvocato d’ufficio, trascurando in tal modo l’obbligo dell’art. 158 cpv. I lett. c CPP” (reclamo 14/15.11.2013, p. 8).
In siffatte circostanze il reclamante non sarebbe stato posto in grado di comprendere a cosa concretamente rinunciava “(ovvero al diritto di chiedere al Procuratore pubblico un difensore d’ufficio, decisione impugnabile entro 10 giorni davanti alla CRP). Ne consegue che le indicazioni di cui all’interrogatorio 16 agosto 2013, soltanto parziali, violano l’art. 158 cpv. I lett. c CPP” (reclamo 14/15.11.2013, p. 9). Da tale circostanza ne discende che il citato verbale non potrebbe essere utilizzato come mezzo di prova e che quindi la complessità del caso appare pertanto manifesta.
RE 1 fa infine riferimento alla situazione amministrativa legata all’istanza di riesame della decisione di divieto di entrata, per ribadire la complessità fattuale e giuridica, con la conseguenza che – nella fattispecie – non si può in nessun caso parlare di “caso bagatellare”, contrariamente a quanto indicato nel decreto impugnato.
Una decisione penale di condanna avrebbe inoltre degli effetti nefasti sulla citata domanda di riesame pendente.
Per tutti questi motivi una difesa d’ufficio sarebbe necessaria per il reclamante.
f. Delle osservazioni, della replica e dell’ulteriore scritto di RE 1 si dirà, se necessario, nei considerandi successivi.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.; 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 14/15.11.2013, contro il decreto 28.10.2013 del presidente della Pretura penale con cui ha respinto l’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che non gli ha concesso il postulato difensore d’ufficio nel procedimento penale.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.2.1.
Giusta l’art 132 cpv. 1 CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se:
a. in caso di difesa obbligatoria:
1. nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia;
2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.2.
La difesa obbligatoria è disciplinata all’art. 130 CPP. Questa disposizione impone (“deve”) una difesa nei casi in cui:
a. la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;
b. l’imputato rischia di subire una pena detentiva superiore ad un anno oppure una misura privativa della libertà;
c. a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
d. il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello;
e. si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP).
Se è dato una caso di difesa obbligatoria, si applica l’art. 132 cpv. 1 lit. a CPP, ad esclusione della lit. b. È perciò indifferente la situazione finanziaria dell’imputato, ed in particolare se sia o meno sprovvisto dei mezzi necessari per la sua difesa.
3. 3.1.
Nella concreta fattispecie (decreto d’accusa per l’ipotesi di entrata e soggiorno illegale ex art. 115 cpv. 1 lit. a-b, 5 lit. d LStr), il presidente della Pretura penale ha ritenuto che non siano dati i presupposti della difesa obbligatoria, ai sensi di quanto sopra esposto, e che si tratterebbe di un caso bagatellare.
Di diverso avviso il reclamante (cfr. cons. e) che ritiene necessaria la nomina di un difensore d’ufficio in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP, in quanto nella durata della pena superiore ad un anno andrebbero computate anche precedenti condanne sospese condizionalmente o residui di pena dopo una liberazione condizionale, se potenzialmente soggetti a revoca.
3.2.
Ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP l’imputato dev’essere difeso se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà.
La difesa obbligatoria dev’essere ordinata anche qualora la pena prevista appaia di una certa gravità. Concretamente è sufficiente, per la direzione della procedura o il tribunale competente, valutare che la pena privativa della libertà che minaccia concretamente l’imputato possa superare la durata di un anno, o che una misura privativa della libertà ai sensi degli art. 59 ss. CP possa essere ordinata. In altri termini ci si riferirà alla pena o alla misura ragionevolmente prevedibile e non ad una pena astratta (BSK StPO - N. RUCKSTUHL, art. 130 CPP n. 18).
La durata di un anno, prevista dalla disposizione di cui sopra, è comprensiva di tutte le pene, segnatamente quelle da pronunciare e le possibili revoche di pene precedenti sospese condizionalmente (N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 130 CPP n. 8; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 130 CPP n. 12; DTF 129 I 281).
4. 4.1.
Nella fattispecie in esame, dal decreto di accusa 24.9.2013 (DA __________), risulta – tra l’altro – che il procuratore pubblico ha proposto di non revocare il beneficio della liberazione condizionale concesso alla pena detentiva di 1 anno 4 mesi e 2 giorni, decretata nei confronti di RE 1 dal Giudice dell’applicazione della pena in data 7.5.2011. Il magistrato inquirente ha proposto il suo ammonimento formale ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 CP (cfr. p.to 4, p. 2, DA __________).
A seguito dell’opposizione 3/4.10.2013 inoltrata dal qui reclamante, e dalla conseguente conferma del DA __________ in data 17.10.2013 da parte del procuratore pubblico, la competenza a statuire è passata al tribunale di primo grado.
4.2.
Ai sensi dell’art. 356 cpv. 1 in fine il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa. Ciò significa che il tribunale di primo grado è vincolato ai fatti descritti nel decreto di accusa, ma non alla relativa qualifica giuridica operata dal Ministero pubblico (cfr. art. 350 cpv. 1 CPP). Il Tribunale di primo grado, di conseguenza, statuisce liberamente sulla questione dell’applicazione del diritto.
Ma vi è di più. Il Tribunale di merito non è neppure vincolato alle infrazioni ritenute dal Ministero pubblico nel decreto di accusa, né alla pena inflitta dal magistrato inquirente all’imputato, in quanto il divieto della reformatio in pejus non si applica alla procedura di giudizio a seguito di opposizione ad un decreto d’accusa emanato dal procuratore pubblico (PC – CPP, art. 356 CPP n. 2).
4.3.
In siffatte circostanze, nel caso in esame, RE 1 corre il reale rischio di vedersi revocare, dalla Pretura penale, il beneficio della liberazione condizionale concesso alla pena (superiore ad un anno) precedentemente inflittagli, considerato che il Tribunale di primo grado non è vincolato – come detto – alla proposta di condanna decretata dal procuratore pubblico nel DA __________.
Considerato quindi quanto esposto al considerando 3.2., nella durata della pena superiore ad un anno che rischia di subire RE 1, ex art. 130 lit. b CPP, va quindi computata anche la precedente condanna sospesa condizionalmente (inflittagli il 7.5.2011).
In tale evenienza l’art. 130 lit. b CPP trova applicazione nella fattispecie, che va quindi ritenuta un caso di difesa obbligatoria, in cui la designazione di un difensore d’ufficio si impone.
5. In merito alla censure relative alle formalità di cui all’art. 158 CPP, asseritamente non ossequiate nell’ambito del verbale di interrogatorio 16.8.2013 dell’imputato dinnanzi alla polizia cantonale (cfr. reclamo14/15.11.2013, p. 7-9), si rileva quanto segue.
Dal citato verbale risulta testualmente che “l’imputato prende atto: (...) che ha il diritto di designare a sue spese un avvocato di fiducia; che, se sono dati gli estremi di una difesa obbligatoria ed è sprovvisto di un difensore di fiducia, oppure se è sprovvisto dei mezzi necessari e la sua difesa s’impone, ha diritto alla designazione di un difensore d’ufficio da parte di chi dirige la procedura (Procuratore Pubblico); (...)” (verbale di interrogatorio 16.8.2013, p. 1, in Rapporto per infrazione alla Legge federale sugli stranieri 20.8.2013, AI 1).
La formalità di cui all’art. 158 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui all’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio, sono state rispettate nel caso concreto.
L’agente interrogante ha del resto anche indicato che la decisione circa la designazione di un difensore d’ufficio spetta a chi dirige la procedura, segnatamente al procuratore pubblico.
Non si vede in cosa la disposizione sopra menzionata non sarebbe stata rispettata, è del resto proprio la norma legale che prescrive che l’imputato ha il diritto di designare un difensore o di chiedere “se del caso” (riferito all’art. 132 ss. CPP) un difensore d’ufficio.
Vero è che il magistrato inquirente avrebbe dovuto valutare d’acchito la complessità della fattispecie, per giungere alla conclusione che si tratta di un caso di difesa obbligatoria (cfr. cons. 4.3.); tuttavia, anche nei casi di cui all’art. 130 CPP, in principio non vi è difesa obbligatoria per le audizioni dinanzi alla polizia né prima del primo interrogatorio esperito dal Ministero pubblico, ed in ogni caso prima dell’apertura dell’istruzione (PC – CPP, art. 158 CPP n. 15).
La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.
6. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà RE 1 adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 130 ss., 158, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto
§. Il decreto 28.10.2013 emanato dal presidente della Pretura penale nell’ambito dell’incarto __________ è annullato. L’incarto è ritornato al giudice Marco Kraushaar per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera