Incarto n.
60.2013.388

 

Lugano

27 novembre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/15.11.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);

 

 

premesso che la richiesta datata 12.11.2013, è giunta al Ministero pubblico il 13.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 14/15.11.2013, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che IS 1 è stato interrogato dalla polizia nel corso dell’estate 2013 e nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 23.09.2013 emanato dal procuratore pubblico Paolo Bordoli mediante il quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup "per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel giugno 2013, consumato un imprecisato minimo quantitativo di cocaina" ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che il predetto decreto è passato in giudicato il 4.11.2013;

 

 

                                         che con la presente istanza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede – richiamando l’art. 101 CPP – di poter accedere agli atti del surriferito incarto penale (doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante il patrocinatore di IS 1 abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che dagli atti risulta che IS 1 durante il surriferito procedimento penale non è stato assistito da un avvocato e che il 7.10.2013 – dunque dopo il passaggio in giudicato del DA __________ – egli ha conferito procura all’avv. PR 1 affinché lo abbia a rappresentarlo nella pratica penale (AI 2);

 

 

                                         che di conseguenza l’intero incarto DA __________ [contenente il rapporto di contravvenzione alla LStup 21.08.2013 (AI 1), lo scritto 8.10.2013 dell’avv. PR 1 (AI 2), lo scritto 12/13.11.2013 dell’avv. PR 1 (AI 3), lo scritto 14.11.2013 del PP (AI 4), il DA __________ e il verbale del procedimento 19.11.2013] viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1, già stato parte al procedimento penale sfociato nel DA __________.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera