Incarto n.
60.2013.390

 

Lugano

27 novembre 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/18.11.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori dei procedimenti penali di cui agli incarti __________ e __________ nel frattempo archiviati;

 

 

premesso che la richiesta datata 13.11.2013 è giunta alla Pretura penale il 14.11.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.11.2013, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con decreto di accusa 21.09.2009, l’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha ritenuto __________ autore colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, il 01 febbraio 2007, intenzionalmente colpito con pugni al volto e al corpo IS 1 " provocandogli le lesioni attestate da due certificati medici ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dodici aliquote giornaliere di CHF 50.-- ciascuna, per complessivi CHF 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 450.--, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI) al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________).

 

 

                                   2.   Interposta opposizione al decreto d'accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio 11.10.2010, il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha prosciolto __________ dall'imputazione prospettata (AI 20 – inc. __________).

                                     

                                     

                                   3.   Adita dal Ministero pubblico e da IS 1, con sentenza 14.02.2011 la Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), sedente giusta l'art. 453 CPP quale Corte di cassazione e di revisione penale, ha accolto i relativi ricorsi. In riforma del giudizio di primo grado, ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente colpito IS 1 con pugni al volto, provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale. La Corte cantonale ha contestualmente rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e decisione sulle richieste della parte civile (inc. CARP __________).

 

 

                                   4.   Con sentenza __________ del 20.06.2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale presentato da __________ contro la decisione della CARP, siccome non erano riunite le condizioni poste dall'art. 93 LTF per impugnarla direttamente nella sede federale.

 

 

                                   5.   Dando seguito al rinvio della causa pronunciato dalla CARP, con giudizio 13.10.2011, il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha commisurato la pena di __________, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di CHF 30.-- ciascuna, per complessivi CHF 300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 100.--. L’imputato è stato inoltre condannato a rifondere CHF 3'686.90, a titolo di risarcimento per le spese legali, all'accusatore privato IS 1, che è stato rinviato al competente foro per le sue ulteriori pretese civili (inc. __________).

                                   6.   Adita dal condannato, con sentenza 21.05.2012, la CARP ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il relativo appello (inc. CARP __________).

 

 

                                   7.   Avverso le sentenze emanate il 14.02.2011 e il 21.05.2012 dalla CARP, __________ ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, che lo ha respinto con decisione __________ del 24.10.2012.

 

 

                                   8.   Con la presente richiesta l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede copia di tutti gli atti istruttori dei procedimenti penali di cui agli incarti __________ e __________. A sostegno della sua istanza precisa di essere il nuovo patrocinatore di IS 1 e di necessitare la citata documentazione per avviare un procedimento civile nei confronti dell’imputato (doc. CRP 1.a e copia della relativa procura ivi annessa).

 

                                         Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare John Buob, essendo il qui istante stato parte ai summenzionati procedimenti penali in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente di accusatore privato.

 

 

                                   9.   9.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         9.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente di accusatore privato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                10.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo del qui istante (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori degli incarti penali __________ e __________ [eccetto per quanto concerne l’AI 14 dell’inc. __________, l’AI 23 dell’inc. __________ e la documentazione riguardante la situazione patrimoniale di __________ dell’inc. MP __________, in quanto riguardano dati sensibili dell’imputato (situazione patrimoniale, estratto del casellario giudiziale, ecc.), e ciò in ossequio al diritto di essere sentito], poiché i procedimenti penali nel frattempo archiviati lo hanno interessato personalmente in veste di parte.

 

                                         A ciò aggiungasi che il qui istante, unitamente al suo patrocinatore, è intenzionato a promuovere un’azione civile nei confronti di __________ in relazione alla fattispecie per la quale quest’ultimo è stato condannato.

 

                                         Di conseguenza gli atti istruttori degli incarti ____________________ – da cui vengono esclusi l’AI 14 dell’inc. __________, l’AI 23 dell’inc. __________ e la documentazione riguardante la situazione patrimoniale di __________ dell’inc. MP __________ – vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione.

 

 

                                11.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai procedimenti penali in questione, nel frattempo archiviati.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera