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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 19/20.11.2013 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione della sentenza 9.09.2002 (inc. TPC __________) emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ nonché informazioni riguardanti la pretesa dello Stato nei confronti di PI 3 ivi connessa; |
richiamate le osservazioni 2.12.2013 di PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), mediante le quali comunica che, limitatamente al tema in questione, non vi è ragione d’impedire l’accesso all’autorità istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 9.09.2002 la Corte delle assise correzionali di __________, presieduta dall’allora giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha emanato una sentenza di condanna a carico – tra le altre persone – di PI 3 (inc. TPC __________).
In quell’occasione è stata in particolare ordinata la confisca del credito di CHF 300'000.-- di PI 2 nei confronti di PI 3 (sentenza 9.09.2002, dispositivo no. 13, p. 105, inc. TPC __________).
Adita da PI 3, il 27.02.2003 la (allora) Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il suo ricorso per cassazione del 15.10.2002 (inc. CCRP __________).
Il surriferito giudizio non è stato impugnato davanti al Tribunale federale.
Non è dato a sapere se il credito confiscato sia stato posto in esecuzione o meno.
2. Con la presente istanza la IS 1, per il tramite del suo direttore e del Servizio giuridico, richiamando gli art. 62 cpv. 4 LOG, 185 LT e 112 LIFD e la giurisprudenza, chiede la trasmissione della sentenza del 2.09.2002 (recte 9.09.2002) e di ottenere informazioni inerenti alla pretesa dello Stato nei confronti di PI 3 ivi connessa.
A sostegno della sua richiesta precisa che PI 3 "(…) ha esposto dal periodo fiscale 2003 B un debito di fr. 300'000.-- nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino a seguito della sentenza del 2 settembre 2002 (recte 9.09.2003). Il patrocinatore del contribuente ha segnalato, in data 24 maggio 2013, al contribuente stesso che sarebbe corretto non indicare nella dichiarazione d’imposta il debito privato di fr. 303’00 (recte 303'000.--), ritenuto che la pretesa va considerata estinta e non perseguibile da parte del creditore. Riteniamo quindi necessario accertare i fatti, segnatamente se negli anni passati era corretto inserire il debito e se questi è in realtà oggi estinto, per una corretta imposizione del contribuente" (istanza 19/20.11.2013, p. 2, doc. CRP 1 e scritto 24.05.2013 dell’avv. PR 2 ivi annesso, doc. CRP 1.a).
3. Come esposto in entrata, PI 3 comunica che, limitatamente al tema in questione, non vi è ragione d’impedire l’accesso all’autorità istante.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. L’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
Gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6. Come visto, nel dispositivo no. 13 della sentenza 9.09.2002 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ è stata ordinata la confisca del credito pari a CHF 300'000.-- di PI 2 nei confronti di PI 3.
Dalla lettura della predetta sentenza emerge al proposito che PI 2, nell’autunno del 1994, ha in sostanza concesso a PI 3 un prestito di CHF 300'000.-- senza interessi, senza formalità, lasciando intendere che mai ne avrebbe preteso il rimborso, e ciò in cambio di diversi favori [sentenza 9.09.2002, p. 59 (in fondo) ss., inc. TPC __________].
A giudizio di questa Corte queste informazioni appaiono sufficienti per valutare se PI 3 abbia correttamente inserito il debito in questione nel formulario della dichiarazione d’imposta riguardante il periodo fiscale 2003B (cfr., al proposito, doc. CRP 1.a).
È dunque, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell’IS 1 istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sugli interessi personali di PI 3.
In siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, all’IS 1 la pagina 1 (limitatamente a PI 3), la pagina 9, la pagina 10, da pagina 59 (ultime due righe) fino a pagina 73 (primo paragrafo), la pagina 105 (limitatamente al dispositivo no. 13) della sentenza 9.09.2002 (inc. TPC __________) riguardanti il credito di CHF 300'000.-- di PI 2 nei confronti di PI 3, e ciò a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte nel procedimento penale e in ossequio al diritto di essere sentito.
Va da sé che i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio/fiscale.
7. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Visti gli art. 112 LIFD e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera