Incarto n.
60.2013.430

 

Lugano

8 gennaio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21.11./9.12.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere informazioni su un possibile procedimento penale nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 21.11.2013 è giunta al Ministero pubblico il 22.11.2013, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9.12.2013, allegando parimenti l’incarto DA __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela 30.04./4.05.2004 sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 per varie ipotesi di reato in relazione ad alcuni fatti accaduti, tra l’altro, il 28.04.2004, ai di lei danni e ai danni del figlio __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di accusa 11.07.2005 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di furto, minaccia e violazione di domicilio ed ha proposto la sua condanna alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni a valere quale pena interamente aggiuntiva al DA __________ del 24.05.2004 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese (DA __________);

 

 

                                         che avverso il suddetto decreto PI 2 ha interposto tem-pestiva opposizione;

 

 

                                         che il 7.07.2006 l’allora giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti ha prosciolto PI 2 dalle imputazioni di furto e di minaccia e lo ha nondimeno dichiarato autore colpevole di violazione di domicilio "per essersi indebitamente introdotto, al fine di appropriarsi di un cancello da lui asserito di sua proprietà , nel fondo in uso e godimento al figlio __________ e alla signora IS 1, contro la di loro volontà", condannandolo alla multa di CHF 150.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________);

 

 

                                         che la summenzionata sentenza è regolarmente passata in giudicato (inc. __________);

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, informazioni su un probabile procedimento penale sfociato in una sentenza di condanna a carico di PI 2 per diversi capi d’imputazione commessi a carico del di lui figlio __________, nel frattempo deceduto, convivente di IS 1 per oltre un decennio;

 

 

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa che presso la Pretura di __________ sarebbe pendente una causa ordinaria nell’ambito del diritto successorio che vede contrapposti, da un lato, PI 2 e, dall’altro lato, IS 1 e la di lei figlia: "(…). La complessità e la natura del caso sopracitato evidenziano un interesse preponderante della nostra cliente a conoscere nei dettagli l’esito del procedimento sopramenzionato" (istanza 21.11./9.12.2013, p. 2, e copia della procura e dell’atto di morte ivi annessi, doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusato ai sensi del CPP TI nel procedimento penale di cui all’incarto __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto dell’incarto penale sfociato nella sentenza di condanna 7.07.2006 a carico di PI 2 (passata in giudicato) – appare dato un interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare l’incarto penale __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che alcuni atti istruttori del summenzionato procedimento penale potrebbero essere potenzialmente utili per il patrocinatore della qui istante ad avere un quadro più completo dei rapporti che esistevano tra le parti (IS 1, PI 2 e __________) ed eventualmente per la procedura civile pendente presso la Pretura di __________;

 

 

                                         che di conseguenza l’istante rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzate ad esaminare presso questa Corte tutti gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale;

 

 

                                         che le stesse sono, se del caso, autorizzate a fotocopiare gli atti istruttori utili alle loro incombenze;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale di cui all’incarto __________ nel frattempo archiviato.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera