Incarto n.
60.2013.438

 

Lugano

9 gennaio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 11/18.12.2013 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di due sentenze riguardanti il reato di tratta di essere umani emanate dalla Corte delle assise correzionali nel 2007 e nel 2009;

 

 

premesso che la richiesta datata 11.12.2013 è giunta al Tribunale penale cantonale il 12.12.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16/18.12.2013, evidenziando che le sentenze richieste sono tutte anonimizzate e pubblicate sull’apposito sito del Cantone, eccetto per quanto concerne quelle del 5.09.2007 e del 16.11.2009, circostanza di cui è stato informato l’istante;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – IS 1, professore associato di diritto penale e di procedura penale presso l’Università di __________, postula la trasmissione, in copia, di sette sentenze emanate dalla Corte delle assise correzionali negli anni 2006-2009 (informazioni fornite dall’Ufficio federale di statistica). A sostegno della sua richiesta precisa che sta scrivendo una monografia sulla tratta di essere umani giusta l’art. 182 CP (doc. CRP 1.a).

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale evidenzia che le sentenze richieste sono tutte anonimizzate e pubblicate sull’apposito sito del Cantone Ticino, eccetto per quanto concerne le decisioni del 5.09.2007 e del 16.11.2009, circostanza di cui è stato informato l’istante.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dal Prof. IS 1 nella presente richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nelle due sentenze richieste, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico: la tratta di essere umani.

 

                                         Per quanto concerne le due sentenze richieste che, come visto, non sono state pubblicate sull’apposito sito internet del Cantone Ticino, va rilevato che quella emanata il 16.11.2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________) è passata in giudicato il 24.11.2009.

 

                                         La sentenza emanata il 5.09.2007 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) è stata, per contro, impugnata presso la (allora) Corte di cassazione e revisione penale ed è dapprima sfociata nel giudizio 22.10.2007 (inc. CCRP __________) e poi presso il Tribunale federale (cfr., al proposito, decisione TF __________ del 2.05.2008, pubblicata sul sito internet del Tribunale federale).

 

Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle parti coinvolte nei summenzionati procedimenti penali, le decisioni verranno trasmesse in forma anonimizzata.

 

                                         Di conseguenza la sentenza 5.09.2007 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), la sentenza 22.10.2007 emanata dalla Corte di cassazione e revisione penale (inc. CCRP __________) e la sentenza 16.11.2009 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) vengono trasmesse, in copia e in forma anonimizzata, all’istante unitamente alla presente decisione.

 

 

5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Ritenuta la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera