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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 11/19.12.2013 presentata dal
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia del verbale di dibattimento di un procedimento penale nel frattempo archiviato (inc. __________); |
premesso che l’istanza datata 11.12.2013 è giunta alla Pretura penale il 13.12.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18/19.12.2013, senza formulare osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 27/30.12.2013 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Corte, non opponendosi a che si dia seguito all’istanza;
richiamato inoltre lo scritto 7/8.01.2014 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, se non il consenso affinché sia dato seguito al richiamo dell’incarto penale __________ a favore del IS 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________ il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2, dichiarandolo in particolare autore colpevole d’infrazione lieve alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) (inc. __________);
che la summenzionata sentenza è nel frattempo passata in giudicato;
che con la presente istanza il IS 1, nell’ambito di un procedimento amministrativo riguardante la revoca della licenza di condurre di PI 2, postula a questa Corte la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento __________ di cui all’incarto penale __________, nel frattempo archiviato;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico e PI 2 non si oppongono alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel caso in esame è certamente data una connessione tra il procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna __________ (inc. __________), passata in giudicato, e il procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc. __________), poiché entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie: l’incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio di __________, sull’autostrada __________, il __________;
che la richiesta è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo dell’autorità istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sugli interessi personali di PI 2.
che di conseguenza, il verbale del dibattimento __________ (inc. __________) viene trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;
che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che dato l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera