Incarto n.
60.2013.446

 

Lugano

14 gennaio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20/23.12.2013 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti dell’incarto penale, nel frattempo archiviato, riguardante PI 1;

 

 

richiamate le osservazioni 30.12.2013 del procuratore pubblico Valentina Tuoni, mediante le quali comunica che nulla osta all’accesso agli atti in oggetto da parte dell’autorità istante;

 

rilevato che PI 1 – interpellato da questa Corte (cfr., al proposito, doc. CRP 5) – non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nel corso dell’estate del 2012 è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 4.01.2013 emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni, mediante il quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr) ed ha in particolare proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di settanta aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1’800.--, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________).

 

                                         In data 21.02.2013 il Ministero pubblico ha attestato che il summenzionato decreto è passato in giudicato.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1 informa anzitutto di essere venuta a conoscenza del decreto di accusa emanato a carico di PI 1. La predetta autorità, richiamando gli art. 32 cpv. 1 LPGA, 101 e 102 CPP e 62 cpv. 4 LOG, chiede di ottenere l’autorizzazione ad esaminare il suddetto incarto penale, con facoltà di trasmettere i dati agli altri enti dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Cassa cantonale per gli assegni familiari, Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Ufficio dell’assicurazione invalidità) allo scopo di verificare, nell’ambito delle singole mansioni loro attribuite, l’eventuale violazione del diritto delle assicurazioni sociali. In particolare postula di ottenere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la determinazione, la modifica o la restituzione di prestazioni, per la prevenzione di versamenti indebiti e per fissare e riscuotere i contributi. Precisa inoltre che, nella misura in cui vi fossero indizi riguardanti il lavoro nero, le informazioni e la documentazione raccolta dovranno essere trasmesse all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, che a sua volta, se del caso, le trasmetterà agli altri organi esecutivi giusta gli art. 11 e 12 LLN (doc. CRP 1).

 

 

                                   3.   Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si è opposto alla richiesta (doc. CRP 3).

 

                                         PI 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito (doc. CRP 5).

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Giusta l’art. 32 cpv. 1 LPGA le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni (lit. a), per prevenire versamenti indebiti (lit. b) per fissare e riscuotere i contributi (lit. c) e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (lit. d).

 

                                         Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni si prestano reciprocamente assistenza (art. 32 cpv. 2 LPGA).

 

                                         5.2.

                                         L’istituto delle assicurazioni sociali, la cui missione è l’elaborazione e l’applicazione della sicurezza sociale, ha tra l’altro, il compito di prelevare i contributi sociali e di erogare prestazioni sociali. Il predetto istituto ingloba diversi enti autonomi con personalità giuridica propria, tra cui vi è la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con sede a Bellinzona.

                                         In particolare il IS 1 (uno dei quattro servizi dell’Ufficio dei contributi) qui istante si occupa dell’affiliazione degli assicurati, della fissazione dei contributi e del controllo dell’obbligo assicurativo (www.iasticino.ch).

 

                                         5.3.

                                         Nella fattispecie in esame – tenuto conto di quanto sopra esposto e visti inoltre il contenuto dell’incarto penale MP __________, i motivi posti alla base della presente richiesta e le mansioni attribuite all’autorità istante – appare, di principio adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della stessa prevalente sui diritti personali di PI 1 ad ottenere le informazioni richieste, essendo stato condannato per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr.

 

                                         In siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà all’autorità istante copia di tutti gli atti istruttori dell’incarto penale MP __________ riguardante PI 1.

 

                                         La IS 1 viene inoltre autorizzata da questa Corte a trasmettere la documentazione ottenuta, la quale deve essere in connessione con le rispettive mansioni, agli altri enti dell’Istituto delle assicurazioni, in particolare alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e all’Ufficio assicurazione invalidità, nonché all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro nero per verificare se PI 1 abbia rispettato le disposizioni delle assicurazioni sociali rispettivamente le norme della LLN.

 

                                         Va da sé che le persone – in casu i collaboratori dell’autorità istante e i collaboratori di eventuali altre autorità cantonali coinvolte – che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA).

                                         Inoltre i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto per l’obiettivo perseguito.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera