Incarto n.
60.2013.50

 

Lugano

20 febbraio 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/15.02.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 5.02.2013 è giunta al Ministero pubblico il 7.02.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 14/15.02.2013, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della querela 16.05.2011 sporta da IS 1 contro PI 2 per titolo di minaccia in relazione ai presunti fatti accaduti a __________, il 10.05.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 19.09.2012 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico a carico del querelato, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato;

 

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;

 

 

                                         che il citato decreto è dunque passato in giudicato;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – IS 1 chiede di poter accedere agli atti del surriferito procedimento penale;

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante il qui stante abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto penale MP __________ sfociato nel NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che di conseguenza l’elenco atti datato 14.02.2013 e gli atti istruttori AI 1 – AI 5 vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera