Incarto n.
60.2013.53

 

Lugano

4 aprile 2013/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/19.02.2013 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali NLP __________ (già inc. MP __________) e NLP __________ (già inc. MP __________) nel frattempo archiviati ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         A seguito della denuncia sporta il 30.09.1996 dalla società __________ ed i suoi istituti di previdenza, per il tramite del suo vicepresidente e direttore __________, nei confronti – tra gli altri – di __________ per le ipotesi di reato di truffa, falsità in documenti, bancarotta fraudolenta e riciclaggio di denaro (sub. ricettazione) in relazione al loro ruolo assunto nella conduzione e nel fallimento (decretato il __________ dalla __________) di __________, __________, e delle società appartenenti al gruppo, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.07.2000 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore generale Luca Marcellini.

 

                                         Con giudizio 9.04.2001 l’allora Camera dei ricorsi penali, adita con istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI datata 20.07.2000 da __________, ha dichiarato irricevibile il gravame introdotto contro il suddetto decreto di non luogo a procedere (inc. __________). Il medesimo è quindi passato in giudicato.

 

                                         1.2.

                                         L’11/12.10.2004 l’avv. __________, per il tramite del suo patrocinatore, ha a sua volta sporto denuncia penale nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di truffa e denuncia mendace in relazione alla suddetta denuncia del 30.09.1996. Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del denunciato sfociato nel decreto di non luogo a procedere 21.09.2010 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

 

                                         Il citato decreto è quindi passato in giudicato, non essendo stato impugnato ai sensi dell’art. 186 CPP TI presso l’allora Camera dei ricorsi penali.

 

 

                                   2.   Con scritto 18/19.02.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’inc. MP __________ (ora inc. NLP __________) e dell’inc. NLP __________ (già inc. MP __________) nel frattempo archiviati, essendo stati richiamati con il consenso del pretore e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa con petizione 3.10.2005 dall’avv. __________ (patr. dagli avv.ti __________ e __________, __________) nei confronti di __________ (agente in qualità di trustee di __________, __________, __________, __________), __________, __________ (tutti patr. da: avv. __________, __________) (istanza 18/19.02.2013 e doc. 1.a e 1.b ivi annessi).

 

                                         A sostegno della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato 25.06.2012 dell’avv. __________ e, in copia, uno scritto intitolato "Mezzi di prova di parte attrice per il merito" della parte attrice, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a e doc. 1.b).

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame – viste le motivazioni apportate dalle parti al procedimento civile (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a e doc. 1.b annessi all’istanza 18/19.02.2013, alla cui lettura si rimanda per brevità) – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e i due procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati.

 

                                         A ciò aggiungasi che nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.07.2000 (NLP __________), l’avv. __________ (attore nell’ambito del procedimento civile) era denunciato, mentre la __________ (tra gli altri, parte convenuta al procedimento civile) si era costituita parte civile ai sensi del CPP TI. Inoltre nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 21.09.2010 (NLP __________) l’avv. __________ aveva assunto la veste di denunciante, mentre __________, denunciato, era un alto funzionario della __________ ed aveva sottoscritto la denuncia 30.09.1996 sporta dalla predetta società in qualità di vicepresidente e direttore (inc. NLP __________). Sembra dunque che i due procedimenti penali nel frattempo archiviati e quello civile siano in stretta connessione tra di loro e traggono le loro origini dal medesimo complesso dei fatti.

 

                                         In siffatte circostanze, alcuni atti dei due procedimenti penali in questione potrebbero dunque essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Di conseguenza l’incarto penale NLP __________ (un cubo) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

 

                                         Questa Corte autorizza inoltre la Pretura istante a richiedere al Ministero pubblico la trasmissione dell’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ rispettivamente, vista la sua voluminosità, autorizza il pretore ad esaminare presso il Ministero pubblico gli atti istruttori utili al procedimento civile, concordando i tempi di accesso con il procuratore generale compatibilmente con i suoi impegni.

 

                                         In ossequio al diritto di essere sentito delle altre parti coinvolte nei due procedimenti penali in questione, va da sé che soltanto i documenti utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile potranno essere acquisiti agli atti dell’incarto __________ pendente presso la Pretura istante.

 

 

                                   5.   La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera