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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 4.1.2013 presentato da
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RE 1, , RE 2, , |
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contro |
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la fissazione dell’indennizzo (riduzione della tariffa oraria del patrocinatore di fiducia) nel decreto d’abbandono del 19.12.2012 (ABB __________) da parte del Ministero pubblico; |
richiamate le osservazioni 11.1.2013 del Ministero pubblico, mediante le quali si rimette al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di denuncia 15/17.11.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per infrazioni alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate a carico di RE 1 e di RE 2 (inc. MP __________).
b. Con comunicazione di chiusura dell’istruzione (art. 318 CPP) del 23.11.2012, il Ministero pubblico ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono.
Nel termine fissato e prorogato, il patrocinatore dei reclamanti ha presentato una domanda d’indennizzo in data 14.12.2012, allegando la nota di onorario sua e del precedente patrocinatore di fiducia.
c. Con decisione del 19.12.2012, il Ministero pubblico ha abbandonato il procedimento penale (ABB __________).
Nella medesima decisione, il Ministero pubblico ha stabilito l’indennità per le spese sostenute da RE 1 e da RE 2. Rispetto alla domanda d’indennizzo, il Ministero pubblico ha ridotto l’importo della tariffa oraria dei patrocinatori da CHF 250.-- a 220.-- l’ora, nonché non ha riconosciuto alcune prestazioni (cfr. punto 4 dell’ABB __________).
d. Con il presente reclamo, RE 1 e RE 2 impugnano unicamente la decisione di abbandono limitatamente alla riduzione della tariffa oraria, citando una recente decisione della Corte di appello e di revisione penale e facendo riferimento alla prassi invalsa tra le autorità giudiziarie ticinesi.
e. Con osservazioni 11.1.2013, il Ministero pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (decreto di abbandono ex art. 319 ss. CPP, impugnabile secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 4.1.2013 a questa Corte contro la decisione 19.12.2012 del Ministero pubblico con cui ha abbandonato il procedimento a carico degli imputati e ha riconosciuto solo in parte l’indennizzo richiesto (ABB __________), è tempestivo e proponibile.
RE 1 e RE 2, quali imputati nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato, sono pacificamente legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica della decisione relativa all’indennizzo in applicazione dell’art. 429 CPP.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure di parziale abbandono o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale dell’imputato (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Gli art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.
3. 3.1.
Nel presente caso, contestata è unicamente la tariffa oraria applicabile ai due patrocinatori.
3.2.
Occorre premettere che nella presente fattispecie ci si trova confrontati con un caso di patrocinio di fiducia e non d’ufficio.
Non sono applicabili la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) del 15.3.2011 e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, che prevede (all’art. 4 cpv. 1) una tariffa oraria base di 180.-- CHF l’ora, aumentabile fino a CHF 250.-- nei casi impegnativi (art. 4 cpv. 2) o per gli interventi fuori orario di lavoro usuale (art. 5a).
3.3.
Come ricordato dal reclamo, citando una recente decisione della Corte d’appello e di revisione penale (CARP), le autorità penali ticinesi, ed anche la Camera dei ricorsi penali (che ha preceduto questa Corte), hanno consolidato da tempo una prassi per la tariffa oraria per i casi di patrocinio di fiducia:
“… che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];” (sentenza del 28.12.2010. inc. 60.2010.422).
3.4.
Non ci sono motivi per modificare, per di più al ribasso, questa prassi, consolidata negli anni e ratificata anche dall’Alto Tribunale federale.
Pertanto, il reclamo va accolto con riferimento all’applicazione di una tariffa oraria di CHF 250.--/ora.
4. Il reclamo è accolto. Data la particolarità del caso, non si preleva la tassa di giustizia e si rinuncia al rimborso delle spese. Ai reclamanti sono riconosciute congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamate le disposizioni citate ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è accolto.
§. Di conseguenza il decreto di abbandono del 19.12.2012 (ABB __________) è parzialmente annullato.
§. Di conseguenza il Ministero pubblico procederà ad un nuovo calcolo dell’indennizzo applicando per le ore riconosciute una tariffa oraria di CHF 250.--.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, ed a RE 2, __________, l’importo di CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera