Incarto n.
60.2013.67

 

Lugano

5 marzo 2013/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28.02./1.03.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della querela 16/20.08.2007 sporta da IS 1 nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di diffamazione e di abuso di impianti di telecomunicazioni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico della querelata sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 3.10.2007 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (inc. NLP __________);

 

 

                                         che considerato come le parti non hanno richiesto la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP TI, il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato;

                                         che con decisione 23.04.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei reclami penali) ha accolto (ai sensi dei considerandi) l’istanza 1/9.04.2009 presentata da IS 1, mediante la quale ha chiesto di poter visionare l’incarto penale in questione, autorizzando l’istante ad esaminare i relativi atti presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessita (inc. CRP __________);

 

 

                                         che il 6.05.2009 IS 1 ha visionato, presso il Ministero pubblico, gli atti dell’incarto penale in questione (AI 12);

 

 

                                         che con la presente istanza IS 1 domanda nuovamente a questa Corte di poter visionare gli atti del citato incarto penale (in particolare i tabulati telefonici) e di poter eventualmente fotocopiare i documenti;

 

 

                                         che considerato come IS 1 è già stato parte al procedimento nel frattempo archiviato e che l’allora Camera dei ricorsi penali lo aveva già autorizzato a visionare l’incarto penale NLP __________, questa Corte ha deciso di non interpellare il procuratore pubblico e __________ per presentare eventuali osservazioni;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante il qui istante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante prassi di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto penale NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che egli già nel 2009 aveva ottenuto, su sua richiesta, un’autorizzazione in tal senso da parte dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);

 

 

                                         che in siffatte circostanze IS 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte l’incarto penale NLP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

 

 

                                         che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti di cui necessita;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

 

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera